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Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
Commentario • 1
- 1. IMU: motivazione su avviso di accertamentoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 13 ottobre 2025
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI ), ma anche per l'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/08/2023, n. 24554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24554 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24554 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 11/08/2023 discussione tra le parti”. Mancato esame della circostanza che nel caso di specie sussisteva in giudicato esterno formatosi in relazione ad avvisi di accertamento emessi in relazione agli stessi immobili» (cfr. pagina nn. 2 e 19 del ricorso). 6. Con la sesta doglianza gli istanti hanno censurato la sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. 5 di 14 proc. civ., «per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.» (cfr. pagine nn. 2 e 21 del ricorso). 7. Con il settimo motivo di impugnazione i contribuenti hanno denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., la «illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame “circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Mancato esame della circostanza che, nel caso di specie, in relazione alla successiva annualità 2008 e sempre con riferimento agli stessi immobili, l’Ufficio e i contribuenti, in sede di accertamento con adesione, avevano concordato in contraddittorio valori decisamente inferiori a quelli accertati» (cfr. pagine nn. 2 e 23 del ricorso). 8. Con l’ottava ed ultima ragione di contestazione i AR hanno dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della Costituzione» (cfr. pagine nn. 3 e 25 del ricorso). 9. I motivi di ricorso non hanno fondamento e vanno, quindi, respinti per le seguenti ragioni. 10. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno, nello specifico, lamentato le predette violazioni di legge (segnatamente degli artt. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), assumendo che il valore minimo individuato con la delibera comunale non coincide affatto con quello venale in comune commercio di cui al menzionato art. 5, comma 1 lett. g), in quanto quello deliberato rappresenta un indice meramente presuntivo determinato dal Comune al solo fine di autolimitare il proprio potere di accertamento, con la conseguenza che in sede di accertamento detta misura minima deve necessariamente compararsi con il valore venale dell'area fabbricabile secondo i criteri indicati dalla citata disposizione. 10.1. Tale ordine di idee non può essere condiviso. 6 di 14 Con consolidato orientamento interpretativo questa Corte ha stabilito che: - «le delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con le quali il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137); - in ragione, pertanto, della loro natura non imperativa, e funzione probatoria, dette delibere possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171; Cass., 3 maggio 2005, n. 9135)» (così, Cass., Sez. T, 15 febbraio 2023, n, 4814 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 1° dicembre 2022, n. 35452, Cass. Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879 e Cass., 4 agosto 2022, n. 24297). In tale contesto, è stato, quindi, chiarito che spetta al contribuente «l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017)» (così, Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681). 10.2. Il Giudice del gravame si è attenuto a tale principio, espressamente richiamandolo, dando conto – con valutazione di 7 di 14 merito non sindacabile nella sede che occupa – che i valori allegati dai contribuenti non erano idonei a superare le menzionata presunzione relativa, in ragione della genericità dei «riferimenti […] a valori assertivamente inferiori» (così nella sentenza impugnata) e quindi anche del relativo deficit probatorio, nonché della disomogeneità temporale degli atti considerati per la comparazione e delle stesse consulenze tecniche di parte prodotte, ritenute risalenti alcuni anni prima sia rispetto all’atto impositivo, che alla delibera della Giunta comunale del 21 marzo 2005, senza dimostrazione della loro perdurante attualità in relazione all’anno di imposta. 11. Anche la seconda censura, concernente il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, in ragione della mancata allegazione o trascrizione del contenuto dei documenti ivi richiamati (doglianza in parte trattata anche nel primo motivo di censura), non ha fondamento, giacchè la valutazione del Giudice regionale si è conformata al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte - che le argomentazioni poste a base dell’impugnazione non inducono a rimeditare - secondo cui «l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755)» (così Cass. Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879 ed anche Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 citate). 12. Non merita seguito neppure la terza doglianza, volta a sostenere la violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver il Giudice regionale disatteso la richiesta di esibizione «di tutti gli atti relativi al procedimento di determinazione del valore delle aree edificabili nonché del verbale relativo al citato 8 di 14 “accertamento con adesione” per l'anno di imposta 2008, con riserva per quest'ultimo di produrlo a cura dei ricorrenti nei termini di legge» (così a pagina n. 17 del ricorso). Difatti, come chiarito da questa Corte: a. «solo la richiesta di informazioni e, più in generale, i poteri di indagine del giudice tributario sono riconducibili all’art. 7 comma 1, mentre per l’acquisizione di un documento sufficientemente individuato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il d.lgs. n. 203/2005 art. 3 bis, è consentito il potere il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (Cass. n. 33506 del 2018)»; b. «Il potere di indagine può essere esercitato, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non si ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti (Cass. n. 4161 del 2014, l’esibizione di un documento ai sensi dell’art. 210 c.p.c. rimane subordinata, invece, alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 38062 del 2021)»; c. si tratta di un potere officioso, che costituisce «una deroga al principio dispositivo (Cass. n. 34393 del 2019; Cass. n. 27827 del 2018)», rappresentando «una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, che non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 (Cass. n. 14244 del 2015)»; d. «proprio con riguardo all’art. 210 c.p.c., si è affermato che egli non è tenuto ad indicare le ragioni per cui non ritiene di avvalersi di quel potere, il cui mancato esercizio non può essere oggetto di ricorso per cassazione neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 22196 del 2010; Cass. n. 31251 del 2021)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 27 marzo 2023, n. 8596). 9 di 14 12.1. Val la pena aggiungere sul punto che il Giudice regionale ha ampiamente motivato, secondo corretti criteri, il rigetto della richiesta in esame, in ragione della genericità della richiesta per l’indiscriminato riferimento a tutti gli atti del procedimento di determinazione del valore delle aree fabbricabili, della non pertinenza della documentazione concernente un anno di imposta differente da quello in contestazione, nonché in considerazione dell'onere probatorio gravante sul ricorrente di depositare la documentazione dallo stesso acquisibile (atti pubblici) o di cui ne aveva già la disponibilità (accertamento con adesione). 13. La quarta, la quinta e la quinta sesta doglianza possono essere esaminate congiuntamente, siccome incentrate, sotto vari paradigmi censori, sulla sussistenza del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 495/9/2012 della Commissione provinciale tributaria di Cosenza, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti in relazione agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004. Dette censure non possono essere accolte. 13.1. Intanto, perché non vi è stata omessa pronuncia, avendo, in realtà, il Giudice regionale dato conto del richiamo operato dai contribuenti a detta pronuncia ed avendo poi implicitamente rigettato l’eccezione di giudicato, richiamando, da un lato, il «principio della autonomia delle singole annualità impositive» e reputando, sotto altro profilo, che «i riferimenti […] ad anni precedenti quello in contestazione» (così nella sentenza impugnata) non fossero pertinenti ed idonei a dimostrare un plausibile valore diverso rispetto a quello accertato dall’ente impositore, il tutto con valutazione così ampia da ricomprendere anche gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2002/2003/2004, oggetto della citata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, espressamente considerata dal Giudice regionale nell’esposizione dei motivi di appello. Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione non hanno, quindi, fondamento. 10 di 14 13.2. Il sesto motivo difetta, invece, in primo luogo, di autosufficienza, non essendo stato nemmeno riassunto nel ricorso il contenuto della decisione di cui si invoca il giudicato, laddove questa Corte ha più volte chiarito che «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso;
pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Sez. 2, n. 15737, 23/6/2017, Rv. 644674; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018)» (così Cass., Sez. II;
19 agosto 2020, n. 17310 ed anche, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 6 giugno 2023, n. 15846). 13.3. In ogni caso, mancando ogni riferimento nel motivo di ricorso alla circostanza che gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e decisi con la sentenza n. 495/9/2012 della Commissione provinciale tributaria di Cosenza si siano fondati sulla stessa delibera n. 35 del 21 marzo 2005, posta a base dell’atto qui in contestazione, va dato seguito all’«orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (cfr. Cass. 07/09/2018, n. 21824; Cass. 11/3/2015, n. 4832)» e che «l’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità» (così Cass., Sez. T., 28 febbraio 2023, n. 6040). Allo stesso modo, va ribadito che: 11 di 14 - «la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni»; - «il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta non è idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì soltanto in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad accertamenti di fatto rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo;
con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumano carattere tendenzialmente permanente» (così, Cass., Sez. T, 27 marzo 2023, n. 8568, che richiama Cass. 3 marzo 2021, n. 5766; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1837, Cass. Cass. n. 5478 del 2013 e Cass., Sez. U civ. n. 13916 del 2006; nello stesso senso, Cass. Sez. T. 30 marzo 2023, n. 8990). Più nello specifico, poi, non va taciuto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che «il valore venale in comune commercio delle aree edificabili (D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta, non può ascriversi “a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” (v. Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; v., altresì, in 12 di 14 motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506)» (così Cass. Sez. T., 12 luglio 2021, n. 19811). 14. Risulta infondato anche il settimo motivo di impugnazione, con cui i contribuenti hanno contestato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, asseritamente decisivo, concernente l’intervenuto accertamento con adesione in relazione alla successiva annualità (2008) ed agli stessi immobili, con il quale l’Ufficio ed i contribuenti avevano concordato in contraddittorio valori decisamente inferiori a quelli accertati. Anche in tal caso, infatti, non vi è stata la dedotta omissione, avendo il Giudice regionale, dopo aver menzionato nel riepilogo dei motivi di appello che i contribuenti avevano rappresentato che «per gli stessi immobili, in relazione all’anno di imposta 2008, l'imponibile è stato ridotto in sede di accertamento con adesione», ha ritenuto – giova ripetersi - che «quanto al merito della determinazione dell'imponibile, non sono pertinenti, alla luce del principio dell'autonomia delle singole annualità di imposizione, i riferimenti assolutamente generici a valori assertivamente inferiori, peraltro non provati (e neppure indicati) in relazione all’anno 2008», così fondando la decisione essenzialmente sul rilievo della diversità dell’anno di imposta e comunque della mancata dimostrazione di tale diverso valore “negoziato”. 15. Infine, va disattesa pure l’ottava ed ultima ragione di contestazione, basata sulla dedotta nullità della sentenza in ragione dell’asserita motivazione apparente o assolutamente carente. 15.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità 13 di 14 del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." (Vedi Cass. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V, 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/I, 1° marzo 2022, n. 6758). Resta, invece, esclusa [in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012] qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. 15.2. Ciò posto sul piano dei principi, l’illustrato resoconto dei contenuti della sentenza impugnata e delle ragioni del rigetto dell’impugnazione in rassegna, dà conto della sussistenza di una più che sufficiente motivazione del provvedimento in esame, costruita sul corretto riepilogo dei motivi di appello e su una comprensibile risposta alle ragioni del gravame, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di non condivisione della sentenza impugnata, le quali, com’è evidente, non attengono alla sua motivazione. 16. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l’impugnazione va respinta. 14 di 14 17. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune. 18. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.
pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Sez. 2, n. 15737, 23/6/2017, Rv. 644674; conf., ex multis, Cass. n. 13988/2018)» (così Cass., Sez. II;
19 agosto 2020, n. 17310 ed anche, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 6 giugno 2023, n. 15846). 13.3. In ogni caso, mancando ogni riferimento nel motivo di ricorso alla circostanza che gli accertamenti relativi agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004 e decisi con la sentenza n. 495/9/2012 della Commissione provinciale tributaria di Cosenza si siano fondati sulla stessa delibera n. 35 del 21 marzo 2005, posta a base dell’atto qui in contestazione, va dato seguito all’«orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (cfr. Cass. 07/09/2018, n. 21824; Cass. 11/3/2015, n. 4832)» e che «l’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità» (così Cass., Sez. T., 28 febbraio 2023, n. 6040). Allo stesso modo, va ribadito che: 11 di 14 - «la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè, siano coinvolti tratti storici comuni»; - «il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta non è idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì soltanto in relazione a quelle statuizioni che siano relative ad accertamenti di fatto rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo;
con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumano carattere tendenzialmente permanente» (così, Cass., Sez. T, 27 marzo 2023, n. 8568, che richiama Cass. 3 marzo 2021, n. 5766; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1837, Cass. Cass. n. 5478 del 2013 e Cass., Sez. U civ. n. 13916 del 2006; nello stesso senso, Cass. Sez. T. 30 marzo 2023, n. 8990). Più nello specifico, poi, non va taciuto che questa Corte ha già avuto modo di rilevare che «il valore venale in comune commercio delle aree edificabili (D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta, non può ascriversi “a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” (v. Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; v., altresì, in 12 di 14 motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506)» (così Cass. Sez. T., 12 luglio 2021, n. 19811). 14. Risulta infondato anche il settimo motivo di impugnazione, con cui i contribuenti hanno contestato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, asseritamente decisivo, concernente l’intervenuto accertamento con adesione in relazione alla successiva annualità (2008) ed agli stessi immobili, con il quale l’Ufficio ed i contribuenti avevano concordato in contraddittorio valori decisamente inferiori a quelli accertati. Anche in tal caso, infatti, non vi è stata la dedotta omissione, avendo il Giudice regionale, dopo aver menzionato nel riepilogo dei motivi di appello che i contribuenti avevano rappresentato che «per gli stessi immobili, in relazione all’anno di imposta 2008, l'imponibile è stato ridotto in sede di accertamento con adesione», ha ritenuto – giova ripetersi - che «quanto al merito della determinazione dell'imponibile, non sono pertinenti, alla luce del principio dell'autonomia delle singole annualità di imposizione, i riferimenti assolutamente generici a valori assertivamente inferiori, peraltro non provati (e neppure indicati) in relazione all’anno 2008», così fondando la decisione essenzialmente sul rilievo della diversità dell’anno di imposta e comunque della mancata dimostrazione di tale diverso valore “negoziato”. 15. Infine, va disattesa pure l’ottava ed ultima ragione di contestazione, basata sulla dedotta nullità della sentenza in ragione dell’asserita motivazione apparente o assolutamente carente. 15.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorché la stessa «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità 13 di 14 del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost." (Vedi Cass. 13248 del 2020)» (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V, 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI/I, 1° marzo 2022, n. 6758). Resta, invece, esclusa [in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012] qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. 15.2. Ciò posto sul piano dei principi, l’illustrato resoconto dei contenuti della sentenza impugnata e delle ragioni del rigetto dell’impugnazione in rassegna, dà conto della sussistenza di una più che sufficiente motivazione del provvedimento in esame, costruita sul corretto riepilogo dei motivi di appello e su una comprensibile risposta alle ragioni del gravame, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di non condivisione della sentenza impugnata, le quali, com’è evidente, non attengono alla sua motivazione. 16. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l’impugnazione va respinta. 14 di 14 17. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune. 18. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.