Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA R STA 11 48 52/0 2 O . ELL T STRA R D A O 8 E IC -9 ION AR -3 LS C 6 N NO A PU L E SE D SPE : 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA 4 ATER . L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06581/01 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 1014 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 28/11/01 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz ione - espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EK AR, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Zanetti del foro di Bologna, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTRO dell'INTERNO e PREFETTO di FERRARA, in persona dei loro titolari p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 1'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti 1 6/2414 2001 avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Ferrara in data 23.06.00 nel proc. 1755/00 RVG Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'inammissibilità od in subordine il rigetto;
Svolgimento del processo Con decreto in data 23.06.00 il giudice monocratico del tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione proposta da AS AN EK, di origine avverso il provvedimento di espulsione notificatogli dalla polacca, Prefettura di Ferrara il 13.05.00. Poiché l'espulsione era stata disposta ai sensi dell'art. 11.2 lett. B del digs 286/98 non avendo il AS, pur presente in Italia dal marzo 1999, mai richiesto il permesso di soggiorno, che la legge prescrive sia richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, il tribunale riteneva inconferente la prova offerta dall' opponente, che la s.r.l. S.V.I. era disposta ad assumerlo stabilmente alle proprie dipendenze. Ricorre i AS avanzando, con atto notificato il 19.02.01 presso l'Avvocatura distrettuale ed il 22.02.01 presso l'Avvocatura generale, tanto al Prefetto di Ferrara che al Ministro dell'Interno, un unico motivo di ricorso. L'Avvocatura generale si è costituita, resistendo, tanto per il Ministro che per il Prefetto. 2 برة Motivi della decisione Secondo la giurisprudenza di questa Corte, più volte confermata anche dalle Sezioni Unite (da ultimo, ord. 118/00) del giudizio di opposizione al decreto d'espulsione è parte la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e tale legittimazione processuale permane anche nell'eventuale giudizio di legittimità, onde in nessuna fase del processo è parte il Ministero dal quale l'autorità emittente giuridicamente dipende. In conseguenza, la impugnazione proposta nei confronti del Ministero è nulla in quanto rivolta a un soggetto che non è né può essere parte nel giudizio (Cass. 13653/00; 9084/00). E' invece sanato, ai sensi dell'art. 157 cpc in relazione all'art. 291 cpc il vizio di notifica nei confronti del Prefetto che, essendo costituito tramite un funzionario e non tramite l'Avvocatura distrettuale, doveva essere citato presso il proprio ufficio e non presso l'Avvocatura (distrettuale o generale) dello Stato. Il ricorso è inammissibile. Con l'unico motivo si deduce che il tribunale ha rispettato la lettera, ma ha tradito lo spirito della legge, volto ad assicurare il soggiorno a chi, come il AS, ha un domicilio ed un posto di lavoro. Risulta, invece, dalla normativa sull'immigrazione (ls. 286/98; dpr 394/99), che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito a chi sia in possesso del visto d'ingresso e di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (art. 4 ls. cit.) giacchè la tipologia dei visti corrisponde ai diversi motivi dell'ingresso e questi debbono essere indicati nella domanda di visto (art.5 reg.). Il permesso di soggiorno, da richiedere alla questura entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, viene rilasciato per i برة motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso (art. 5 ls;
art. 11 reg.) cosicchè la variazione di attività comporta -ove non contenuta nei limiti precisati dall'art. 14 reg.- la necessità di conversione del permesso. E' però assorbente il rilievo, che conduce alla inammissibilità del ricorso, che il decreto d'espulsione e la decisione di rigetto del giudice si basano sulla inosservanza, da parte del AS, dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno entro l'ottavo giorno dall'ingresso -pacificamente avvenuto circa un anno prima- e sulla previsione di tale inosservanza come causa autonoma di espulsione (art. 13 1.s. 286/98). Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese. Roma, 28 novembre 2001 Il Presidente Butun hiff Il Cons. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civite Luisa Passinetti Depoeltato in Cancelleria 5 APR. 2002 i STATO IL CANCELLIERE 11.1 DELLO STRANIE RT. A CARICO 6-3-98 MATERIA: ESPULSIONE A L SPESE E D 40 ро L. ་