Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
In materia di notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente, ma in virtù di un suo particolare rapporto (di lavoro o di altro tipo) con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarà consegnato al destinatario stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI MI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso l'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROCCASINIBALDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso gli Avvocati GIOVANNI VESPAZIANI, ELENA FIORDEPONTI, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3048/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato VESPAZIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 18.11.1991 il comune di Roccasinibalda conveniva avanti al Tribunale di Rieti la s.p.a. LI MI nonché VI NA e LF De AN per sentirli condannare al risarcimento del danno da ciascuno causato, con il taglio abusivo di ingenti quantità di bosco comunale. Con sentenza in data 14.1.1995 il Tribunale di Rieti, nella contumacia dei convenuti, accoglieva la domanda attrice e condannava la s.p.a. LI LE a corrispondere al comune di Rieti la somma di L. 29.500.000 a titolo di risarcimento danni.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la s.p.a. LI LE assumendo di non avere mai avuto notizia del giudizio di primo grado, essendo stato l'atto di citazione notificato in località diversa dalla sede sociale, a persona non incaricata della ricezione degli atti.
Con sentenza in data 21.10.1999 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso fondato su due motivi, illustrati con memoria, la s.p.a. LI MI.
Resiste con controricorso il Comune di Roccasinibalda. Motivi della decisione
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 2696 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto della validità della notifica dell'atto di citazione, senza tenere conto che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato in luogo diverso dalla sede della società e a mani di persona non incaricata di ricevere gli atti, come essa società appellante si era inutilmente offerta di provare, non essendo stata la relativa prova ammessa dal giudice di merito. Il motivo che si articola in due distinte censure è infondato e va pertanto respinto.
Invero riguardo alla prima censura si osserva che dalla cartolina di ritorno, allegata all'atto di citazione in primo grado, che si può esaminare, con cognizione piena, essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che l'atto di citazione è stato consegnato a tale SO ON, dipendente della ricorrente, che, oltre a sottoscrivere per ricevuta la cartolina di ritorno, vi ha anche apposto il timbro della s.p.a. LI LE.
Ne consegue che l'omessa indicazione della località Scurcola Marsicana non ha impedito che l'atto giungesse effettivamente a destinazione presso la sede reale della società, ragione per cui l'omissione della specificazione della indicata località, ha costituito nella specie una mera omissione formale, priva di effettiva valenza concreta, sicché rettamente l'eccezione proposta in sede di merito è stata respinta dalla Corte di appello. La prima censura va quindi disattesa.
In relazione alla seconda censura si osserva che la Corte di Cassazione ha già precisato che nell'ipotesi in cui la notifica a persona giuridica sia effettuata presso la sede della stessa, a mani di persona addetta alla sede, non si richiede che la stessa sia incaricata espressamente di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente ma in virtù di un suo particolare rapporto con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarà consegnato all'effettivo destinatario. (ex plurimis Cass. civ. sez. 1^ 26.3.1983 n 2133; Cass. civ. sez. 1^ 9.8.1983 n. 5314) Nella specie risulta dalla relata, che si può esaminare trattandosi anche in questo caso di preteso error in procedendo, che il ON si è qualificato come soggetto addetto alla ricezione degli atti, circostanza contestata dalla soc. ricorrente, che si è offerta di provare il contrario ma che non ha però contestato, più in generale, il rapporto di lavoro esistente fra se stessa ed il ON medesimo, rapporto sufficiente a far ragionevolmente presumere che l'atto sarebbe stato portato a conoscenza degli organi direttivi della società, in base alla presunzione prevista dall'art. 145 comma 1 c.p.c. Il primo motivo va quindi interamente disatteso.
Con il secondo motivo di cassazione la s.p.a. LI LE deduce violazione dell'art. 221 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale non era possibile desumere la validità della notifica dell'atto di citazione dall'omessa presentazione della querela di falso, considerato che, nel merito, non si è contestato che l'atto sia stato effettivamente ricevuto da SO ON ma solo che questi non era legittimato a ricevere la notifica dell'atto. La censura testè riassunta può ritenersi assorbita nelle argomentazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo, con la sola precisazione che l'art. 145 comma 1 c.p.c. stabilisce che la notifica degli atti a società va fatta a mani del legale rappresentante ovvero di persona addetta alla ricezione o in mancanza ad altra persona addetta alla sede sicché deve escludersi che nella specie la notifica sia nulla o comunque irregolare posto che non è stato assunto dalla s.p.a. LI LE che l'agente postale incaricato della notificazione, prima di consegnare l'atto al ON, abbia omesso di ricercare, in seguela, il legale rappresentante della società o la persona incaricata della ricezione degli atti. Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui Euro 77,47 per spese ed Euro 900/00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002