Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA с.с. 62 роз REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 037 7 ti imposta SEZIONE TRIBUTARI cessione Composta dagli Ill.mi Sic R. G. N. 1347/99 Dott. Ugo Presidente RIGGIO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Cron. 23130 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere RAGONESI Rep. Dott. Vittorio Consigliere Consigliere Ud. 30/01/03 Dott. RA Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: 62903 N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del MH 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BO RA, ST RL IA, ST UR NC;
intimati Commissione avversO la sentenza N. 238/97 della tributaria regionale di TORINO, depositata il 18/12/97; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre
contro
LI AR, RE AR MA e RE UR RA, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. e parti intimate non hanno svolto alcuna attività di- fensiva.
1.2. In fatto, trattasi di successione apertasi nel 1989, in relazione alla quale gli eredi, odierni inti- mati, hanno chiesto ed ottenuto di provvedere al paga- mento della relativa imposta in forma dilazionata. La materia del contendere verte sulla misura del tasso di interesse da applicare. L'Ufficio, prima, ed il Mini- applicato il stero, poi, ritengono che debba essere tasso del 9%, in forza dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 346/1990, piuttosto che quello del 5%, richiesto dai ècontribuenti. Tale tesi, respinta in primo grado, stata recepita, poi, in appello.
1.3. A sostegno dell'odierno, il Ministero eccepi- sce la violazione del citato art. 38, comma 2, e 63 2 d.lgs. 346/1990, in quanto la concessione della dila- zione è successiva alla entrata in vigore del d.lgs. 346/1990. 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di que- sta Corte, condivisa dal Collegio, "L'art. 38, secondo comma del D.Lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1 gennaio 1991, anche se poste- riore a detta data si riveli la concessione della dila- zione in questione" (Cass. 8823/2000; conf. 8783/2000, 8779/2000, 8776/2000, 8772/2000, 9685/2000, 3840/2000).
2.3. Tutti gli argomenti prospettati dalla parte ricorrente sono stati esaminati e superati dalla citata giurisprudenza che, quindi, deve essere confermata. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. Nul- la è dovuto per le spese in assenza di attività proces- suali delle parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore 3 CASSA N E R P U S ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA g o o m p Acous