Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 0061613 8 N NOME DEL0 8 1 3 1 / 0 2 O 9 5 I 1 Z . / N 4 A / R . 6 T 2 B S . I UBBLICA ITALIANA . R L REMA DI CASSAZIONE . G L Þ . E U A D R . L P B A E S A D D T I A E 1 S I 3 T N Oggetto E R 1 N S E . E I T S N SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria E A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 16458/98 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 22366 Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
HOT AMERICAN SRL;
. N
- intimato -
avverso la sentenza n. 144/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2002 26/06/97; 143 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 15-10-1991 l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Macerata ac- certava a carico della società Hot American s.r.l., ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, in via analitica reddito di impresa £ 153.118.000, contro il dichiarato di 24.671.000. La società Hot American proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria di 1° grado deducen- do, tra l'altro, sia che l'avviso di accertamento era affetto da nullità in quanto richiamante per rela- tionem il processo verbale di constatazione, sia che le spese di £ 2.217.680, sostenute per un capan- none condotto in locazione, dovevano ritenersi integralmente deducibili. Con decisione in data 14-1-1997 l'adita Commissione di 1° grado, in parziale accoglimento del ri- corso, dichiarava la deducibilità delle suddette spese. A seguito dell'appello della società, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la de- cisione in esame, annullava l'atto impugnato ritenendo illegittimo l'atto impositivo perché emesso “acriticamente"; affermava, in particolare la Commissione Regionale che “non può considerarsi va- lido un atto che faccia espresso richiamo e integrale riferimento al processo verbale della Guardia di Finanza, senza esprimere un proprio ragionamento logico”. Ricorre per cassazione, con due motivi, il Ministero delle Finanze;
non ha svolto attività difensiva l'intimata società. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 che prevede l'annullamento dell'avviso di accertamento solo se l'atto risulti viziato dalla omissione della sotto- scrizione oppure mancante delle “indicazioni e della motivazione di cui al presente articolo", nella quale ultima deve non ricomprendersi la ragione indicata nell'impugnata decisione. Con il secondo motivo di ricorso, con riferimento all'art. 33, 3° comma, del D.P.R. n. 600/73, si precisa inoltre che la motivazione per relationem, con rinvio al processo verbale di constatazione è legittima "purché il documento cui essa fa riferimento sia noto al contribuente". Il ricorso è fondato riguardo al primo dei suesposti motivi, ritenendosi la questione sollevata con il secondo motivo in esso assorbita. In base a ormai consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass. n. 2780/2001 m. 544197), pienamente condivisibile, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei po- teri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da detta Guardia di Finanza acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio ha inteso condividerne le conclusioni, realizzando così “un'economia di scrittura" che, avuto riguardo alla circostanza della sussistenza di elementi già noti al contribuente, non arreca al- cun pregiudizio né a quest'ultimo né al corretto svolgimento del contraddittorio. Nella fattispecie in esame il processo verbale di constatazione, in ordine a tutti gli elementi di fatto riguardanti il relativo accertamento, era ben noto all'odierna resistente (sul punto la Commissione di 1° grado ha affermato che quest'ultima è stata posta in grado “di esercitare compiutamente il diritto di difesa"
P.Q.M.
. che La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ha assorbito il secondo;
cassa e rinvia, anche per le I 6 Z 8 9 A 5 1 R spese della presente fase, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle . / T T 4 N S R / I I 6 - B G 2 U B E T . A . R R . R L P I L . A A D A D . L B In Roma, il 17-1-2002 E E A D T T I N A S 1 E I N 3 S R E 1 E S E . I ал T Рули Лис N A A Il Presidente L'estensore M д IL CANY DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 GIU. 2002. Oggi _ IL CAM ELLIERE C1 த PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, li IL CANCELLERE C1 NZ TT