Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
In tema di reati di maltrattamenti in famiglia, la misura patrimoniale del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi prevista dall'art. 282 bis, comma terzo cod. proc. pen. è accessoria alla sola misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare, non potendo pertanto essere applicata in relazione a misura personale di tipo diverso. (Fattispecie in tema di applicazione della misura in esame a persona sottoposta a custodia cautelare).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 30736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30736 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 983
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3978/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
nei confronti di:
D.S.G. ;
avverso la ordinanza in data 13 gennaio 2009 del Tribunale di Campobasso;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Campobasso, adito ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 17 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, appellata dal pubblico ministero, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura patrimoniale di cui all'art. 282 bis c.p.p., comma 3 a G..D.S. , in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni gravi nei confronti della moglie C..S. (in (OMISSIS)
).
Rilevava il Tribunale che, come anche osservato dal G.i.p., la misura patrimoniale richiesta era accessoria a quella dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., comma 1 e non poteva essere applicata nella specie, atteso che all'indagato era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 282 bis c.p.p., comma 3, dato che, come ricavabile dal comma 5, e come traspare dalla sua ratio, la misura patrimoniale è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura carceraria, corrispondendo essa a un dovere di assistenza che comunque incombe sulle persone legate da rapporti familiari. In subordine si eccepisce questione di costituzionalità della previsione, ove interpretata nel senso restrittivo criticato, in riferimento all'art. 3 Cost.. Il ricorso appare infondato.
Come già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6^, 7 marzo 2003, Costantino), la misura patrimoniale della ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi è accessoria alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare, sicché, a pena di violare il principio di legalità in materia di misure cautelari, essa non può accedere a misure personali di tipo diverso.
D'altro detta limitazione ha una sua ratio, dato che a seguito dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, la persona ad essa sottoposta conserva intatte le sua capacità reddituali, sicché sarebbe paradossale farne derivare un effetto penalizzante per i familiari, che sono i soggetti che la misura personale tende a tutelare dalla condotta antigiuridica del congiunto.
Il dovere di assistenza economica nei confronti dei familiari resta peraltro intatto a prescindere dalla misura personale applicata a carico del congiunto, pur considerando le possibili limitazioni al mantenimento delle fonti reddituali che ineriscano di fatto a una misura custodiale e, ancor più, a quella carceraria. Data la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, appare dunque manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009