Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
Non rientra tra le ragioni che integrano il giustificato motivo obbiettivo di licenziamento l'esigenza di dare lavoro nell'azienda ad un figlio del datore di lavoro, anche se al fine di addestrarlo alla conduzione di essa in vista della successione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO AS, titolare della Star Ricambi, elettivamente domiciliato in Roma alla via Maira n. 75, presso l'avv. Luigi Caroppo, che lo rappresenta e difende per procura a margine;
- ricorrente -
contro
VA EL, elettivamente domiciliato in Roma al viale Etiopia n. 83, presso l'avv. Maria Luisa Carnazza, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Vincenzo Loragno;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2948 del 17.11.1999, reg. gen. n. 1125/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Luigi Caroppo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.11.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto da EL NI nei confronti di Star Ricambi di PO SQ, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dichiarando l'illegittimità del licenziamento con condanna del PO al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione. Osservava in motivazione che l'esigenza di introdurre nell'impresa un'unità lavorativa tratta dall'ambito familiare non concretava il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Accertava in fatto che non vi era stata una soppressione di posto, ma un ampliamento di un'unità dell'organico aziendale con l'assunzione di un magazziniere, mentre il posto di contabile d'ordine della NI era stato assegnato al figlio del titolare dell'impresa.
Non essendovi stata alla base del licenziamento una situazione sfavorevole aziendale con una necessità di riduzione dei costi, il semplice accrescimento dei profitti dell'imprenditore non era meritevole di tutela. Richiamava la giurisprudenza di legittimità ed in particolare una sentenza, n. 10527 del 1996 delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale non era stato ritenuto giustificato motivo di licenziamento di un'insegnante da parte di una congregazione religiosa, che gestiva una scuola, il risparmio conseguente alla sua sostituzione con una appartenente alla congregazione. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il PO ed illustrato poi con memoria, resiste con controricorso la NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando il vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia considerato le risultanze della prova testimoniale che avevano smentito la tesi della NI di essere stata sostituita dal nuovo assunto Evangelista Ezio, mentre era risultato che questi era stato utilizzato come magazziniere mentre il posto di contabile della ricorrente era stato assegnato a suo figlio.
La censura è inammissibile per carenza di interesse, non potendosi dolere ricorrente del fatto che il Tribunale nel decidere la causa abbia ricostruito i fatti come da lui prospettati disattendendo la tesi dell'altra parte. Ne può dolersi che non abbia fermato la sua indagine al rilievo dell'infondatezza delle tesi in fatto della lavoratrice, incombendo al datore di lavoro la prova della sussistenza del giustificato motivo, ed al giudice la verifica che i fatti accertati integrino il giustificato motivo.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il PO lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle altre ragioni che giustificavano il licenziamento, e cioè l'esigenza di dare un lavoro al figlio che aveva appena assolto gli obblighi di leva, ne' dell'esigenza della sostituzione connessa alla trasmissione dell'azienda al figlio. Lamentava inoltre che si fosse applicato il principio enunciato in riferimento ad una grande entità economica quale è una congregazione religiosa ad una piccola azienda familiare.
Le censure sono infondate.
La interpretazione del termine "giustificato", di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 che il ricorrente implicitamente prospetta, cioè di conformità del motivo del licenziamento ad interessi garantiti dall'ordinamento, è esclusa dalla lettera del medesimo articolo che precisa il significato del termine alternativamente come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo soggettivo) ovvero ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro, al regolare funzionamento di essa (giustificato motivo oggettivo).
È evidente che l'esigenza di dare lavoro ad un figlio nella azienda, anche allo scopo di addestrarlo alla conduzione di essa in vista della successione, non rientra tra le ragioni che integrano il giustificato motivo oggettivo.
Potrebbe rientrarvi solo il prospettato risparmio, ma solo se destinato ad accrescere in modo decisivo la competitività dell'impresa, circostanza non dedotta ed in fatto esclusa dal Tribunale sul non illogico rilievo che l'assunzione di altro dipendente in concomitanza con il licenziamento della ricorrente evidenziava la mancanza di una situazione di crisi aziendale che imponesse la riduzione di spesa, cfr. oltre che la sentenza citata delle Sezioni Unite, le sentenze di questa sezione n. 4164 del 1991, n. 3030 del 1999. Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001