Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 5, comma ottavo bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, l'utilizzo di un passaporto falso trasmesso a corredo della domanda formulata dal datore di lavoro per l'emersione dell'occupazione irregolare mediante inoltro per via telematica e finalizzata all'ottenimento del permesso di soggiorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2014, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1128
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 48339/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE NG N. IL 18/03/1973;
avverso la sentenza n. 1066/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 01/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Amoruso Gennaro, che si è riportato al ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 1 luglio 2013, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare della stessa sede che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato il cittadino nigeriano FE NG alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, pena sospesa, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 8 bis, per aver utilizzato un passaporto contraffatto in sede di inoltro della domanda telematica per l'emersione dal lavoro irregolare, finalizzata al permesso di soggiorno.
2. La corte di merito, nel confutare i motivi di gravame, riteneva irrilevante che l'imputato avrebbe potuto ottenere quanto richiesto anche senza l'esibizione del documento, in quanto, comunque, egli aveva utilizzato il passaporto contraffatto, a nulla rilevando che questo riportasse i suoi dati anagrafici. Osservava, che nei delitti di falso era irrilevante il fine che aveva mosso l'agente, che poteva essere quello di evitare lungaggini o di tenere al sicuro il documento.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente deducendo un articolato motivo, e chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Afferma che egli, già presente in Italia da tempo essendo entrato con il passaporto falsificato, non aveva alterato il documento allo scopo di conseguire il permesso di soggiorno. Inoltre, il passaporto non era indispensabile per partecipare alla sanatoria, in quanto sarebbe stato sufficiente specificare il documento di identità ed indicarne il numero, senza trasmettere una copia. La procedura prevedeva che il documento, che poteva essere costituito anche da una attestazione di identificazione rilasciata dall'Ambasciata, doveva essere depositato materialmente al momento della presentazione in Prefettura, e solo al momento del ritiro del permesso di soggiorno doveva essere esibito il documento. Infatti, al momento di presentarsi in Prefettura il ricorrente aveva utilizzato il documento originale ottenuto dall'Ambasciata nigeriana. L'aver indicato dati falsi nella domanda telematica non costituiva l'utilizzo di atto falso, ma semmai falsa dichiarazione all'autorità. La domanda di emersione era solo un primo passo per ottenere il permesso di soggiorno e doveva qualificarsi come una semplice richiesta amministrativa, contenente dichiarazioni non facenti fede e presentata da un privato: essa costituiva un documento informatico la cui falsità non era rilevante perché non assumeva efficacia probatoria. La domanda di regolarizzazione, inoltre, era stata trasmessa dal datore di lavoro e non dal lavoratore. Osserva, infine, che l'alterazione del numero del passaporto costituiva una falsità materiale e non una falsità ideologica, in quanto il ricorrente non aveva mai voluto occultare la sua reale identità.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria orale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Essendo pacifico che il ricorrente nel corso della procedura finalizzata all'emersione del lavoro irregolare ha trasmesso la propria copia del passaporto "alterato mediante la sostituzione della pagina dati originale", il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato.
2. Il reato introdotto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 prevede che "Chiunque contraffa o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".
3. Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1 ter convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, finalizzato alla regolarizzazione del lavoro irregolare, prevedeva che i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuavano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, potevano effettuare la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare mediante la presentazione con modalità informatiche contenente a pena di inammissibilità, per quel che qui interessa, l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferiva la dichiarazione e indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato. L'esito positivo della verifica e l'assenza di condizioni ostative comportava il rilascio del permesso di soggiorno.
4. Secondo la ricostruzione dei fatti incensurabilmente proposta dalla sentenza impugnata sulla base degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, peraltro ammessi dal ricorrente, è emerso che egli fece pervenire a corredo della domanda telematica di emersione del lavoro irregolare gli estremi del proprio passaporto, riconosciuto apocrifo. Non c'è dubbio quindi che egli "utilizzò", come contestato nel capo di incolpazione, quel documento falso, inidoneo a produrre un qualsiasi effetto giuridico, ed è irrilevante che la trasmissione sia avvenuta a corredo della domanda formulata dal datore di lavoro, perché ai fini della configurabilità del delitto di falso è rilevante qualsiasi documento inserito nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale. Quanto ai rilievi mossi sull'assenza di una fine essi attengono all'elemento psicologico del reato, punito a titolo di dolo generico: la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso, tra i quali va ricompreso anche quello posto dal cit. art. 5, comma 8 bis, è sufficiente la sola "coscienza e volontà dell'alterazione del vero" (Cass.sez. 5, 20 novembre 1984, Reggiani, Cass., sez.5, 28 novembre 1991, Galluzzo), "indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto" (Cass.,sez. 6, 10 ottobre 1984, Sai, Cass., sez. 6, 7 dicembre 1994, Ventura).
5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015