Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
2 ce A EPUBBLICA ITALIANA I R 5 6 E 8 . A N 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 N T O / - I U 4 Z / B B 6 A I RIBUTARIA0 3 8 6 9 . 2 R L R . CON T RTE SUPREMA L T R S . Oggetto A 038 I P . . G D B E A A L R I Tributaria T E R D 1 contributi A E 3 I D 1 S T consortili mi sigg.ri Magistrati: N Composta dagli . E E A S T N M I N A E S Dott. Vincenão CARBONE - Presidente R.G.N. 13176/98 E Consigliere Cron.8174 Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep.Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 23/11/00 - Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale per diritti ✓ 31300 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 19 MAR 2001 in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI, che la difende, giusta procura a COMPAGNO CANCELLERIA margine;
- ricorrente
contro
CITO COTRINA;
intimata avverso la sentenza n. 86/97 del Giudice di pace di 2000 MESAGNE, depositata il 16/07/97; 1968 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COMPAGNO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. TION -2- Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Mesagne ha dichiarato la sua competenza a conoscere la controversia concernente i contributi richiesti dal Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, e contestati da IT NA, ha accolto la domanda proposta dalla IT ed ha condannato il Consorzio a restituire le somme riscosse ed a pagare le spese del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. La controparte non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p.c., difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.l. n. 953/1982, convertito nella 1. n. 53/1983 e 8, comma 1 bis d.l. n. 90/1990, convertito nella 1. n. 165/1990, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 2,3,4 e 5 c.p.c.), sul presupposto che la controversia, per la natura tributaria delle somme in discussione, appartiene alla competenza del Tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del r.d. n.215/1933 e dell'art. 860 c.c., violazione dei principi relativi all'onere della prova, omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Ritiene la Corte che la censura contenuta nel primo motivo è fondata e merita accoglimento. In proposito, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. sent. n. 9493/1998) che i contributi consorziali rientrano nella categoria generale dei tributi poiché le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo di contribuzione possa derivare da un impegno associativo di carattere contrattuale assunto dai proprietari interessati. In verità, l'obbligo deriva dalla legge che considera essenziale per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel comprensorio, rendendo le somme esigibili mediante ruoli e con le norme e i privilegi stabiliti pez Game Fake l'imposta fondiaria, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del gravame, la cassazione della sentenza e la declaratoria di competenza del Tribunale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Dr. Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIE. 16 MAR. 200T Osvaldo Ascanic Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio CORTE NOTE E A 6 N I 8 5 9 O R 1 . I ZIONE / Z A N 4 A / T - 6 R U B 2 T . . B S I I L R . L R G P . A E T D . R B L E A A D T A D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 2