Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 30
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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In tema di misure cautelari personali, l'appello attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta la rimessione dell'imputato, nel giudizio di appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché egli è esposto all'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non violi il principio del "tantum devolutum" il giudice che annullando un provvedimento di proroga della custodia cautelare, disponga con la scarcerazione l'applicazione di altra misura cautelare di cui ricorrano i presupposti; anche indipendentemente da specifiche richieste del P.M. perché implicitamente insite in quelle originarie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 30
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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