Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'appello attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta la rimessione dell'imputato, nel giudizio di appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché egli è esposto all'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non violi il principio del "tantum devolutum" il giudice che annullando un provvedimento di proroga della custodia cautelare, disponga con la scarcerazione l'applicazione di altra misura cautelare di cui ricorrano i presupposti; anche indipendentemente da specifiche richieste del P.M. perché implicitamente insite in quelle originarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/1999, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 11.1.1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi SCELFO " N. 30
3. " IT IB " REGISTRO GENERALE
4. " LA LO " N. 31740/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TR YA GA CI, nata DE (Colombia) il 22.11.1966
avverso l'ordinanza 22.6.98 del Tribunale distrettuale della libertà di Firenze che, in sede di appello contro la ordinanza 8.5.98 del GIP dello stesso Tribunale, con la quale era stata prorogata la custodia cautelare in carcere della TR e di certo Lopez, annullava l'ordinanza di proroga e imponeva agli indagati le misure del divieto di espatrio dal territorio nazionale e dell'obbligo quotidiano di firma.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Udite le conclusioni del P.M. Dott. Vincenzo Geraci con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento;
Vista la memoria della Procura della Repubblica di Firenze, osserva in
Fatto e diritto
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso il ricorrente difensore contesta la legittimità dell'impugnata ordinanza, in quanto il Tribunale, che nel caso era stato investito di un appello ex art. 310 cpp, col sottoporre l'indagata alle misure coercitive indicate in premessa, senza che vi fosse stata in proposito richiesta di sorta da parte del P.M., aveva con ciò superato i limiti del devoluto, violando nel contempo il principio della titolarità in capo al P.M. della iniziativa in tema di applicazione di misure cautelari. Tali doglianze non hanno, però, alcun pregio.
Ed infatti, è giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. sez. 5^, sent. 3056 del 19.2.96) che in tema di misure cautelari personali l'appello attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta la rimessione dell'imputato, nel giudizio di appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché egli è esposto all'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede. Pertanto, secondo tale giurisprudenza dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, non viola il principio del "tantum devolutum" il giudice che annullando un provvedimento di proroga della custodia cautelare, disponga, con la scarcerazione, altra misura cautelare di cui ricorrano i presupposti, anche perché questa, ove permangono le ragioni - come dimostrato abbondantemente nel caso in esame - che avevano giustificato la custodia cautelare, è strettamente connessa alla scarcerazione ex art. 307/1^ comma c.p.p., per cui non può essere adottata che dal giudice procedente nella fase: e ciò indipendentemente da specifiche richieste del P.M. perché implicitamente insite in quelle originarie.
Evidente, quindi, l'infondatezza dei motivi del ricorso che va perciò rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999