Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2006, n. 309
CASS
Sentenza 15 dicembre 2006

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Nel caso di misura cautelare disposta all'esito di udienza di convalida dell'arresto cui il pubblico ministero, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. proc., non sia comparso, l'interrogatorio effettuato dal giudice, per poter adempiere alla stessa funzione di quello previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dev'essere preceduto, a pena di nullità a regime cosiddetto intermedio (mancando l'illustrazione orale delle proprie richieste da parte del pubblico ministero, che assolve, in via anticipata, alle medesime finalità dell'adempimento di cui all'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen.), dall'esposizione, da parte dello stesso giudice, delle richieste scritte dell'organo dell'accusa o comunque dalla ostensione delle medesime al difensore dell'indagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2006, n. 309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 309
    Data del deposito : 15 dicembre 2006

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