Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7063 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R 4 T S I G E REPUBBLICA ITALIANA R A D IN 7063 0 1 E T N E LA CO RES SSAZ NE S Oggetto E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 5289/99 Consigliere Cron. 16301 Dott. Francesco FELICETTI Dott. Salvatore SALVAGO Rep.- Consigliere Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Angelo - Rel. Consigliere SPIRITO C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA A sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di LIVORNO, con ordinanza del 15/03/99, nella causa iscritta al n° 669/98 vertente tra EL IA;
contro
CONDOMINIO VIA BAT YAM 46 LIVORNO, domiciliato in ROMA CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA dipresso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMADEI NINO, giusta delega in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo 2001 834 SPIRITO;
-1- lette le conclusioni scritte deal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE con le quali si chiede che la Corte dichiari la competenza del Giudice di Pace di Livorno. -2- R.G. 5289/1999 La Corte, rilevato che la sig. AT propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Livorno, su istanza del Condominio di via Bat Yam n. 46; che, costituitosi il convenuto, il giudice dichiarò la competenza del pre- tore di Livorno, per connessione con altro giudizio pendente tra le stesse parti innanzi a questo pretore ed avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare in base alla quale era stato emesso il decreto ingiuntivo;
che il pretore ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza sul pre- supposto che l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta in via funzio- nale ed inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso il prov- vedimento, senza che tale regola possa subire eccezione per ragione di connessione;
ritenuto che
il giudice cui sia stata rimessa la causa per ragioni di con- nessione ben può chiedere il regolamento di competenza, giacché la di- chiarazione di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria com- petenza funzionale ed inderogabile, determinando i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 9 aprile 1999, n. 3475); Ң མ་ ལ་ Cons. Spirito est. R.G. 5289/1999 ارقان ritenuto, altresì, che la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte regolatrice (alla quale oggi il collegio aderisce) è ferma sul principio se- condo cui la competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e, pertanto, inderogabile, senza che la competenza stessa possa subire eccezione per ragioni di connessione (Cass. sez. un. 8 marzo 1996, n. 1835; sez. un. 8 ottobre 1992, n. 10385); che, dunque, la causa in oggetto deve essere decisa dal giudice di pace, che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato e che deve provvedere sulla relativa opposizione,
Per questi motivi
La Corte cassa la sentenza resa dal giudice di pace di Livorno in data 8 maggio 1998 e dichiara la competenza di questo stesso giudice a decide- re sull'opposizione proposta da AT FU avverso il decreto in- giuntivo emesso in data 14 ottobre 1997. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. Il Presidente nThrive e L'Estensore W Cons. Spirito est. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 11 24 MAG. 2001 Curi IL CANCELLIERE YL Passinetti KE Your E N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E