Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9989 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1-9989 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL IT LA CORTE SUPR AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 。 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 21737/00 Cron.on. 22533 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 09/05/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A rappresentato RAVA 124, presso lo studio A.N.M.I.L., FRANCESCO FIRRIOLO, giusta e difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI LAVAGNA;
- intimato avverso l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di CHIAVARI, depositata il 14/01/00; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2281 udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Chiavari, richiamato il reclamo proposto da AT ZO, ex art 669 terdeciesies, avverso l'ordinanza del giudice del lavoro in sede monocratica, di rigetto dell'istanza dello stesso AT, proposta nei confronti del Comune di Lavagna quale dipendente dello stesso, volta alla restituito in integrum della propria organizzazione di lavoro (locale e strumenti di lavoro) dalla quale assumeva di essere stato arbitrariamente allontanato, confermava il provvedimento impugnato, assumendo, in primo luogo, che nessuna norma di legge o di contratto garantiva il diritto del ricorrente a conservare una determinata stanza come proprio ufficio, e che comunque non era stato né allegato né provato il pregiudizio irreparabile che è requisito di ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. Nel merito rilevava inoltre il Tribunale che non esistendo un diritto ma un interesse di mero fatto alla conservazione della propria precedente organizzazione di lavoro, doveva considerarsi infondato il motivo di ricorso che considerava la ammissibilità del mutamento dello status quo ove vi fosse stato un provvedimento dell'ente datore di lavoro, posto che il diritto al provvedimento non sorge da una situazione che sia lesiva di un interesse di mero fatto, ancorché si tratti di azione arbitraria, ma solo nel caso di interesse che sia sostanzialmente e strumentalmente protetto dalla legge Avverso questa decisione propone ricorso per • Cassazione AT ZO, censurandola, sotto diversi profili, per violazione di legge. Non si è costituito l'ente intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il AT deduce violazione di legge, sia sotto il Immor profilo della ritenuta insussistenza di un periculum dovendosi ritenere il comportamento subito gravemente lesivo della propria dignità professionale, ovvero generatore di un danno irreversibile, sia sotto il profilo della illegittimità ed arbitrarietà dello stesso comportamento dalle quali il giudice del merito avrebbe dovuto trarre ragioni sufficiente per un provvedimento ripristinatorio della situazione legittima, modificata da una condatta antigiuridica. Ritiene la Corte che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 669 terdecies, 5° comma, c.p.c., come già ritenuto da Cass. 30 luglio 1996, n. 6851, per la quale “l'ordinanza emessa a norma dell'art. 669, terdecies, c.p.c. sul reclamo proposto avverso il provvedimento che abbia provveduto in ordine alla richiesta di una misura cautelare, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, arche nel caso in cui provveda nel senso della revoca di un provvedimento concessivo”.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio. P.Q,M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 maggio 2001/02 Il Cons. Est. Il President в а IL CANCELLIERE Depositato in Canceneria 23 LUG. 2001 I , D A oggi LLO M E SSA R BO E IL CANCELLIERECANGEL P , TA H I C D SPESA I STA R O 10 O NI P . T IM G R O A ELL'A A 11: D I , C 0 1 O