Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ¿SEZIONE PRIMA CIVILE 0 38 2 3/03 Composta dagli Ill Sig i Magistrati: Dott. Antonio N. 19768/00 8756 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 1088 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Dd.18/11/02 RAGONESI - Rel. Dott. Vittorio Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: VALDOL SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore elettivamente domiciliato VIALE ANGELICO 193, presso l'avvocatoin ROMA GIAMPIERO AGNESE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MIGLIORINI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 2002 FALLIMENTO CO BE & C SAS, in persona del 2093 curatore TT GO pro Lempore elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso l'avvocato ANDREA LUCIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1023/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositala il 27/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il resistente 1'Avvocato Luciani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotl. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 4.10.93, il curatore del fallimento della CO TO e C. S.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la AL S.p.A. chiedendo che venissero revocati i pagamenti effettuati nell* anno precedente il fallimento per lire 338.226.254 in favore di quest'ultima Si costituiva la convenuta, che assumeva di essere entrata in contatto con la società fallita nel 1987, di avere sempre ricevuto notizie rassicuranti sullo stato economico dello economico della stessa e di non essere stata a conoscenza del suo stato di insolvenza 11 Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 17.6.1996, accoglieva in parte la domanda, revocava alcuni pagamenti effettuati dalla CO s. a. s. in favore della AL S.p.a. e condannava quest 'ultima a versare al fallimento la somma di fire 193.034.967 con gli interessi legali, dall' ottobre del 1993 al saldo. Avverso detta sentenza proponeva appello la AL S.p.a. Si costituiva l'appellata che chiedeva rigettarsi il gravame. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma rigettava Fimpugnazione, condannando l'appellante alle spese del giudizio. Avverso tale decisione, la AL S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Fallimento CO TO S.a.s. resiste con controricorso. 7 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto superflua ed ininfluente la prova testimoniale richiesta, volta a dimostrare che essa società aveva fatto svolgere accertamenti sulla debitrice dai quali era emersa la piena solvibilità di quest'ultima. Con il secondo motivo di ricorso lamenta sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistere la scientia decoctionis nonostante dovesse ritenersi non raggiunta la prova in proposito da formirsi da parte della curatela e nonostante la contraddittorietà degli indizi acquisiti. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La società ricorrente, nel lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, avrebbe infatti dovuto, in applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, riportare integralmente i capitoli di prova dedotti con l'indicazione dei testi. La mancanza di tale adempimento comporta che non è possibile a questa Corte procedere all'esame della doglianza poiché, essendo inibito al giudice di legittimità l'esame degli atti dei precedenti gradi del processo, non può prendere visione dell'articolato probatorio, contenuto negli atti in questione. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In tema di azione revocatoria fallimentarc, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve esserc effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula conoscibilità dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute, o legali), idonee a formare oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito. da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass 7064/99). Tale valutazione è stata effettuata nel caso di specie dal giudice di secondo grado che con adeguata motivazione ha dato conto delle ragioni per cui le presunzioni acquisite in atti consentivano di ritenere sussistente la conoscenza dell'insolvenza. In particolare, la Corte territoriale ha desunto tale conoscenza dal fatto che la società fallita aveva in svariate occasioni adempiuto con ritardo alle proprie obbligaziuni nei confronti della ricorrente c che era stata costretta anche a procedere in via monitoria. Tali circostanze costituiscono elementi indiziari che derivano direttamente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la società fallita e la ricorrente e che, come tali, erano stati percepiti necessariamente in via diretta da quest'ultima la quale non poteva in virtù dell' esperienza comune, non aver tratto l'inevitabile conclusione che la CO s.n.c versava in una crisi di liquidità. Tale indizi rivestono quei requisiti di gravità,precisione e concordanza che li rendono idonei di per sé a ritenere la sussistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza. Oltre a tali indizi, la Corte territoriale ne ha rilevato la presenza di altri (esecuzioni mobiliari e numerosi decreti ingiuntivi ad opera di altri soggetti) che sebbene di per sé non decisivi poiché, di regola, privi di conoscibilità (v. per le esecuzioni mobiliari Cass 4731/97), costituiscono tuttavia degli ulteriori elementi che, se aggiunti al già completo quadro presuntivo di cui sopra, consentono di affermare che la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione complessiva pienamente coerente e conforme al dettato normativo ed ha di conseguenza, correttamente ritenuto la sussistenza di quelle presunzioni gravi precise e concordanti che consentono, ai sensi degli articoli 2727 e 2729, di ritenere provata la conoscenza dello stato d'insolvenza. Il ricorso va pertanto respinto. Il ricorrente va in conclusione condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 di spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 100,00 di spese. Roma 18.11.02 Il Cons.est. CORTE SUPREMA CASSATIONE Il Presidente Prima Depositatt IL CAMOLERE 8003 IL CANCELLERE Anglea Blanony