Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15561 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 55 6 1/0SEZIONE Tributaria 03 Composta dagli Ill.mi Sigg i Ma sti Presidente Dott. Ugo RIGGIO R.G.N. 10903/99 Cron. 31721 Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere - Dott. Michele D'ALONZO Rep. - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 09/04/03 MARIGLIANO - Rel. Consigliere Dott. Eugenia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LD, SO MA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CASSAZIONE, difesi CANCELLERIA DELLA CORTE DI RENATO, giusta delega a dall'avvocato ALFARONE margine;
ricorrenti
contro
UFFICIO DISTRETTUALE II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA (2003 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 1032 legis;
-1- Intimato controricorrente avverso la sentenza n1. 7/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 15/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per del ricorso;
in subordine rigetto l'inammissibilità del ricorso. -2- Ricorso n. 10903.99 Ud.: 9.4.99 FATTO L'ufficio II.DD. di Milano notificava avviso di accertamento, ai fini IRPEF, a SA AT e a AN DO per l'anno 1986. Avverso tale atto proponevano ricorso i contribuenti innanzi alla C.T. Provinciale di Milano, lamentando che l'Ufficio aveva operato detto accertamento con metodo induttivo, riproponendo in toto la motivazione della Guardia di finanza, senza dar loro modo di dimostrare l'infondatezza dell'assunto. Detta Commissione respingeva il ricorso e, a seguito di appello dei contribuenti, la C.T.R. della Lombardia confermava la sentenza di primo grado, in quanto la richiesta formulata, per la prima volta, nell'atto di appello di estendere loro, quali soci, gli effetti della domanda di sanatoria avanzata dalla società rendeva l'appello ' inammissibile ai sensi dell'art. 571 primo comma, d.lgs. n. 546/1992. Osservava, peraltro, il giudice del gravame che, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, 1. n. 413/1991 la domanda di condono presentata dalla società non estende i suoi effetti ai soci che, se vogliono usufruire di detta agevolazione fiscale ' devono proporre a loro volta tale istanza. Rilevava infine, il giudice del gravame, che i contribuenti non avevano prodotto alcun documento teso a provare la richiesta già respinta in primo grado Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione SA AT e AN DO, articolando un unico motivo;
risulta costituita l'Amministrazione finanziaria. 1 ! DIRITTO Con l'unica censura i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione e la violazione di leggi processuali per avere il giudice del gravame motivato sinteticamente la propria decisione senza consentire alle parti un riesame dell'iter processuale attraverso una motivazione precisa ed analitica tale da rendere edotti i ricorrenti delle risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento dei giudicanti;
anch'essi, infatti, come in precedenza era stato fatto dall'Ufficio II.DD., avevano proceduto ad una mera ritrascrizione di quanto esposto dalla Guardia di finanza. In via pregiudiziale, la Corte rileva che dall'intestazione del ricorso, iscritto al n. 10903/99 R.G, non Dalla risulta contro quale parte questo sia stato proposto. relata della notifica lo stesso risulta notificato soltanto all'Ufficio II. DD. di Milano, per cui è da ritenersi proposto nei quest'ultimo, e, pertanto, deve essere dichiaratoconfronti di l'impugnazione stata proposta in inammissibile. Infatti, combinato disposto degli artt. 366, comma primo, violazione del n. 1, c.p.c. ed 11, commi primo e secondo, R.D. 30-10-33 n. 1611 (il primo comma come sostituito dall'art. 1 1. 25-3-58, n. 560) il ricorso proposto nei confronti delle secondo cui Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle nel parti" e va notificato "alle Amministrazioni dello Stato - distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla cui 2 quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente" e le relative notificazioni "devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato а pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio". In base a dette disposizioni, il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale deve essere sempre proposto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro pro tempore ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
tali norme, peraltro, non sono derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel D.lgs. n. 546 del 1992, tenuto l'art. 62, comma secondo, di tale conto che decreto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice procedura civile in quanto compatibili" (v. ex plurimis: di cass.civ.nn. 8878 del 2002, 15927 e 15233 del 2001). Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile ' trattandosi di circostanza irrilevante, alcuna sanatoria dal momento che si verte in tema di inammissibilità individuazione della "parte"derivante dall'errata (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei relativi : motivi, che restano assorbiti. 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Non si statuisce nulla per le spese, dato che controparte non ha svolto alcuna attività processuale, salvo l'atto di costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Cosi deciso in Roma, il 9 aprile 2003 Il Presidente Il Cons.estensore Vego Reiggins EMaripli CORTE * ORAIL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1707.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dot Luigi Riitano 4