Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE0.2 2 89/02 REPUBBLICA ITAL PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente MERCURIO Dott. Ettore R.G. N. 14844/99 - - - - Cron. 5542 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno MINICHIELLO - Rel. Consigliere - Dott. Florindo Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Ud. 30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI IO, PI CA quali eredi di NI DO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA 2001 MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato 4654 -1- DO CONCETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 130/99 del Tribunale di CASALE --- depositata il 15/05/99 R.G.N. 172/98; MONFERRATO, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 14844/99 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 4 marzo 1998, il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta da NI Domenico per la ricostituzione della propria pensione d'invalidità mediante rivalutazione -sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con esposizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS, deducente l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo introdotto dal d.l. 1993/n.169 convertito in legge 1993/n.271, ai soli lavoratori in attività, veniva rigettato dal Tribunale di Casale Monferrato com sentenza del 15 maggio 1999, resa fra 1'INPS e NI AN e IZ CA, eredi del pensionato appellato. Avverso tale pronuncia -che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati- l'INPS ha proposto ricorso per cassazione. Gli intimati hanno depositato procura. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione Fly dell'art. 13, comma ottavo, della legge 1992/n.257, modificato 3 dall'art. 1, comma primo, del d.l. 1993/n.169, convertito, con modificazioni, nella legge 1993/n. 271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n.6620 del 1998, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza deve essere confermata, sia pure con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, del codice di rito. Invero, premesso in fatto che nella specie il beneficio contributivo stato riconosciuto con riguardo ad una pensione d'invalidità, va ricordato, in punto di diritto, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (non coerentemente citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi), ha ritenuto che la fruizione di tale tipo di pensione (d'invalidità) non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anziantà 0 di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale -ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976 e 19 aprile 2001 n.5764) alle cui motivazioni sufficiente ed opportuno rinviare, nel rispetto del sembra principio di economia nell'esercizio di funzioni e servizi реч Н pubblici-, la sentenza impugnata, ancorché non condivisibile Quanto all'affermazione dell'irrilevanza ostativa di qualsiasi tipo di pensione, deve essere tenuta ferma, in quanto il relativo decisum, trattandosi di conferma di una pronuncia attributiva del beneficio per una pensione d'invalidità, risulta conforme al diritto. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata da parte dell'intimato, attività difensiva ulteriore rispetto al deposito della procura (v. Cass. Le febbra 1994 1.1.53. to movendore 1995 m. 11489). Fee ред M
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2001 Flowreed. Aeficiicello Store Ма ский Il Presidente Il Cons.-est. -"Mere Phillie I ! D S , I O A 0 3 L T 1 L 3 , . O 5 IL CANCELLIERE A T B S . R I E Depositato in Cancelleria A P N D ' S L I A 16 FEB. 2002 L 3 T N E 7 oggi, S - G D 8 O O - I P S 1 IL CANCELLERECANCE A M N 1 D I E E S A E , I D G O A R E G T T E O S I L N T E T G I S E A R E R I L L D E O D 20 S