Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2177
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Sentenza 12 marzo 1999

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il tentativo di conciliazione, contemplato dall'art. 320 cod. proc. civ., deve essere esperito all'udienza di comparizione , e, pertanto, non è dovuto quando sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una delle parti a tale udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2177
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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