Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il tentativo di conciliazione, contemplato dall'art. 320 cod. proc. civ., deve essere esperito all'udienza di comparizione , e, pertanto, non è dovuto quando sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una delle parti a tale udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Michele Cantillo presidente
Enrico Papa consigliere
Ugo Vitrone "
Mario Adamo "
Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.r.l. Coop. Roma 74, in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Romano Scocchera, elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo n. 29, presso l'avv. Dario Di Gravio, che, con l'avv.Massimo Gizzi, la difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
NA NI, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso l'avv. prof. Giuseppe Bernardi, che la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 4361 del 1/4 giugno 1997;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato:
-che la S.r.l. Coop. Roma 74 nel gennaio 1997 ha citato davanti al Giudice di pace di Roma NA NI, per ottenerne la condanna al pagamento di lire 500.000, quale contributo stabilito con delibera assembleare a carico di tutti i soci al fine della reintegrazione del "fondo spese legali";
-che all'udienza di comparizione si è presentata soltanto la convenuta, la quale ha sostenuto di non essere tenuta a quel versamento, per aver perso la qualità di socia, a partire del 1987, in dipendenza del contratto di assegnazione definitiva del villino a suo tempo prenotato;
-che il Giudice adito, trattenendo la causa in decisione alla stessa udienza, ha respinto la domanda, condannando la Società il rimborso delle spese processuali, ed anche il risarcimento dei danni ex art. 96 secondo comma cod. proc. civ., sul rilievo che un'espressa clausola dello statuto (prodotto dalla NI) prevedeva lo scioglimento del rapporto sociale a seguito del perfezionarsi di detta assegnazione, con la ripartizione del mutuo e delle eventuali ipoteche, e che il verbale della citata assemblea, privo di un'elencazione dei soci, non dimostrava la legittimazione passiva della convenuta;
-che la Roma 74, con ricorso notificato il 6 agosto 1997, ha chiesto la cassazione della pronuncia del Giudice di pace, addebitandogli di non aver fissato un'ulteriore udienza, anche al fine dell'interrogatorio libero delle parti e del tentativo di conciliazione, ed inoltre di aver fatto "malgoverno delle risultanze e del sistema normativo della materia", in quanto l'assunto della perdita della qualità di socio non era scrutinabile in via di accertamento incidentale, e comunque era smentito dall'inserimento della NI nel libro dei soci fin dal 1977;
-che la NI ha replicato con controricorso;
-che la Società ha depositato memoria;
-che la prima deduzione della ricorrente è infondata, perché il tentativo di conciliazione, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, è contemplato dall'art. 320 (nuovo testo) cod. proc. civ. all'udienza di comparizione, e, quindi, non è dovuto quando sia stato precluso dall'ingiustificata assenza di una parte a detta udienza (con la conseguente ultroneità del quesito circa gli effetti dell'eventuale inosservanza del relativo dovere), e perché il rinvio della trattazione della causa è mera facoltà del medesimo giudice (art. 320 citato, quarto comma), correlata ad esigenze nella specie non evidenziate;
-che la seconda delle riportate censure non tiene conto che l'indagine sulla, persistenza in capo alla NI della qualità di socia investiva le condizioni della domanda della Cooperativa, di modo che necessariamente rientrava nel tema del dibattito dalla stessa aperto;
-che, per il resto, il ricorso non contiene pertinenti critiche alla sentenza impugnata, la quale non ha messo in dubbio la partecipazione della NI alla Società, ma si è basata sulla diversa ed assorbente ratio decidendi della risoluzione del rapporto sociale in epoca anteriore alla deliberazione costitutiva dell'obbligazione fatta valere in causa;
-che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la condanna della soccombente al pagamento delle spese di questa fase processuale:
p.q.m.
-rigetta il ricorso proposto dalla S.r.l. Coop. Roma 74, e la condanna al rimborso, in favore di NA NI, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 490.000, di cui lire 400.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999