Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 11289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11289 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
11289-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA OR SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NI ON
OL MA
- Presidente -
EN LA
NO FR ES LA
LD NI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in caso di diffusione del presente provvedimento or ettere la generalità e gdicativi,
ort. 52 anto:
to
2
gge
2. 1262/26
Sent. n. sez./ CC-25/03/2026 R.G.N. 7272/2026
sul ricorso proposto da:
SH JA (CUI074E1D)), nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 27/02/2026 della Corte di appello di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
sentite le conclusioni dell'Avv. Alessandro Amoruso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
up
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riesame del trattenimento secondario disposto dal Questore di Roma nei confronti di GU Shvelidze, convalidato il 2 febbraio precedente. La Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di circostanze nuove, rispetto a quelle valutate nel provvedimento di convalida, in relazione alle condizioni di salute del trattenuto;
ha rilevato che l'inosservanza dei termini della procedura accelerata ex art. 28 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, non comporta la decadenza del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, mentre la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 non osta alla permanenza dello straniero nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto.
2. Avverso tale provvedimento l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e chiedendone l'annullamento. Ha dedotto che, a seguito del ricorso presentato avverso il diniego della Commissione territoriale di Roma, il Tribunale di Roma ha sospeso l'efficacia del provvedimento e fissato al 28 gennaio 2028 l'udienza per la decisione, con conseguente venir meno della prospettiva di un rimpatrio immediatamente eseguibile, rivendicando il diritto a soggiornare sul territorio nazionale per effetto della sospensiva ottenuta e in quanto titolare di permesso di soggiorno.
3. Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il 24 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria con cui insiste per l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte di appello di Roma, dato atto dell'assenza di circostanze nuove rispetto a quelle esaminate con il provvedimento di convalida, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, osservando che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, il cittadino straniero trattenuto, laddove presenti ricorso avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale pronunciata dalla Commissione territoriale, rimane nel centro di permanenza dove è stato allocato
ибр
2
fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. La decisione non è infirmata dalla dedotta titolarità di permesso di soggiorno, essendo il ricorrente in realtà destinatario del rilascio di un permesso provvisorio in conseguenza della presentazione in data 3 febbraio 2026 dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, nel prosieguo rigettata dalla competente Commissione territoriale. Il ricorrente si duole del persistente trattenimento nel centro nonostante la sospensiva concessa dal Tribunale di Roma con fissazione al 28 gennaio 2028 dell'udienza per la decisione, ma trattasi di sopravvenienza alla richiesta di riesame che non risulta sottoposta al vaglio del giudice di merito, al quale è stata unicamente prospettata la proposizione del ricorso al Tribunale, e che, come tale, non può essere oggetto di sindacato, neanche quale vizio della motivazione del decreto impugnato. Va detto in ogni caso che la statuizione del Tribunale di Roma incide sull'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, non sul trattenimento, che può essere mantenuto in presenza di giustificati motivi - già individuati dalla Corte di appello in sede di convalida nella pretestuosità della domanda di protezione internazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 6 d.lgs. 142 cit. - non specificamente contestati in ricorso. Ed invero, il diritto del cittadino straniero a rimanere nel territorio nazionale, in pendenza del ricorso giurisdizionale sul diniego della protezione internazionale, non esclude la possibilità di trattenerlo in presenza delle condizioni previste dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, in ossequio al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., Rv. 287694 - 01, secondo cui «in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il
3
provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali» (nello stesso senso già Sez. 1 civ., ord. n. 2378 del 24/01/2024, Rv. 669958-01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 1, n. 15765 del 22/04/2025, J, Rv. 287847-01; Sez. 1, n. 37698 del 12/11/2025, K., non mass.) 3. Il ricorso, in conclusione, va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 25 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Antonino franesco Genovese
OR UD IC Sozione: Depo in Canes 25
Roma,
Il Presidente Monica Bor рией рец Assistendisine Dolores DE ANGE Selvas dicta jobs