Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A.I.E, s.n.c., di TE AL & C., in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'Avv. Francesco Furnari come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AGRITRACTOR s.n.c., di AC MA RC & C., in persona del suo legale rappresentante p.t. AC MA RC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici che la difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 197/00 del 27.04.2000 / 11.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.06.2003 dal Cons. Dott. ELEFANTE Antonino.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 08.11.1997, la M.A.I.E. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 252/97), emesso il 09.09.1997 dal RE di Saluzzo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' TR s.n.c. della somma di L. 24.593.564, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo per una serie di forniture di materiale, di cui alle esibite fatture. Deduceva l'opponente società che il credito vantato dall' TR era destituito di fondamento perché non provato;
in riconvenzionale chiedeva la condanna dell' TR al risarcimento dei danni, stimati in L. 500.000.000.
Costituitasi, l' TR contestava l'opposizione, ribadendo la sussistenza del proprio credito in base alla documentazione contabile prodotta, precisando che la società opponente aveva inviato quattro vaglia telegrafici per l'importo complessivo di L. 9.593.564, che erano stati respinti in quanto imputati dalla M.A.I.E. a saldo e non in conto del maggior debito.
All'esito dell'istruttoria, il RE rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la M.A.I.E. al pagamento delle spese processuali.
L'appello proposto dalla M.A.I.E. era rigettato dal Tribunale di Saluzzo, il quale, con la sentenza (n. 197/00) ora impugnata, osservava che, vertendosi in tema di rapporti di credito, trovava applicazione il principio ex art. 1218 c.c., per il quale - dedotta dal creditore la sussistenza della fonte dell'obbligazione - è onere del debitore provare che il ritardo o l'inadempimento della prestazione è stato determinato da causa a lui non imputabile. A fronte della sussistenza del credito dell' TR di L. 14.593.564, risultante dalle prodotte fatture e dagli estratti conto allegati alla richiesta del decreto ingiuntivo, la M.A.I.E. nessuna prova aveva dato che tale credito fosse di L. 9.593.564, a nulla rilevando che tale somma era stata offerta in pagamento, stante la mancata accettazione ex art. 1181 c.c. da parte dell' TR di tale importo a titolo di saldo.
Contro tale sentenza la M.A.I.E. ha proposto ricorso per Cassazione in base a un solo motivo.
L' TR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., nonché illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato il principio dell'onere della prova. Invero in tema di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore - opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa. Pertanto erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 1218 c.c., che obbliga il debitore che non esegue la prestazione al risarcimento dei danni. L' TR, nel fare il punto della situazione della vita del rapporto con l'estratto conto dell'11.07.97, avrebbe dovuto spiegare perché il suo credito ammontava a L. 14.593.564. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo profilo, l'impugnata sentenza ha dato atto che l' TR ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante:
infatti l'estratto conto dell'11.07.1997, le fatture e la nota di credito comprovano esattamente il suo credito. Per contro la ricorrente, a fronte di forniture (non contestate) fatturate per complessive L. 27.272.348 ha dimostrato solo un pagamento parziale. Non risulta che l' TR abbia ammesso che il suo residuo credito era di L. 9.593.564, avendolo, invece, sempre indicato in L. 14.593.564; tant'è vero che, avendo ricevuto quattro vaglia telegrafici per complessive L.
9.593.564 inviati dalla ricorrente a "titolo di saldo", l' TR li ha respinti proprio perché la somma inviata non copriva l'intero suo credito.
Quanto al secondo profilo, l'impugnata sentenza ha correttamente applicato il principio di cui all'art 1218 c.c., in tema di responsabilità del debitore, avendo la creditrice TR dimostrato sia il contenuto della prestazione, oggetto dell'obbligazione, sia l'inesatta esecuzione della prestazione stessa da parte della M.A.I.E..
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004