Sentenza 14 settembre 2001
Massime • 1
I cartellini segnaletici - redatti dagli organi di polizia nel corso dell'attività destinata a raccogliere le generalità degli stranieri sottoposti al loro controllo - costituiscono atti pubblici in quanto formati nell'esercizio di un potere autoritativo conferito dalla legge. Ne consegue che le dichiarazioni mendaci rese al pubblico ufficiale integrano gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 14/09/2001, n. 37868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37868 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 14/09/2001
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MALPICA EMILIO Consigliere N. 01010
3. Dott. COLLA GIORGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Consigliere N. 026341/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SE ER N. IL 01/01/1956
avverso SENTENZA del 15/05/2001 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15 maggio 2001, la corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il 3 dicembre 1999 il tribunale monocratico della stessa città aveva affermato la responsabilità penale di SE ER in ordine a due episodi di porto ingiustificato in luogo pubblico di coltello (uno, dell'8 aprile 1997, concernente un coltello a serramanico con lama di 7 cm. e l'altro, del 24 maggio 1997, relativo ad un coltello Opinel con fama di 8 cm.) e al fatto di avere in più occasioni fornito false generalità.
Secondo la corte territoriale, le argomentazioni poste a base della decisione di primo grado dovevano considerarsi pienamente condivisibili e resistevano in ogni caso alle obiezioni difensive. In particolare:
- l'imputato non aveva saputo dare alcuna valida giustificazione in ordine al possesso dei due coltelli, avendo fornito indicazioni palesemente non veritiere (li usava sia per mangiare che per lavorare), non essendo stato trovato in possesso di alimenti da tagliare ne' in atto di recarsi sul posto di lavoro (un negozio di mobili, peraltro non individuato);
- non meritava la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità sia perché gli episodi erano più di uno, sia perché si era sottratto volontariamente ai controlli di polizia declinando false generalità;
- le generalità raccolte erano destinate a confluire nei cartellini segnaletici della Questura di Torino ed è indubbio che tali documenti siano atti pubblici, e non atti amministrativi interni come deduceva la difesa, sicché esattamente era stata contestato all'imputato il reato di cui all'art. 495 c.p. e non quello di cui all'art. 496 dello stesso codice;
- tra i reati del primo gruppo (violazione dell'art. 4 l. 110/75) e quelli del secondo gruppo (false indicazioni plurime sulla propria identità personale) non era ravvisabile il vincolo della continuazione, stante la diversa tipologia dei reati commessi e l'assenza di qualunque collegamento teleologico tra i due fatti (porto ingiustificato dei coltelli e dichiarazione di false generalità): l'imputato infatti declinò le false generalità anche quando non gli venne trovato alcun coltello, segno che la sua volontà era quella di ostacolare i controlli di polizia o di giustizia circa la sua permanenza in Italia;
- la pena irrogata (mesi due di arresto e lire 200.000 di ammenda per i due episodi di porto ingiustificato dei due coltelli unificati sotto il vincolo della continuazione e mesi sei di reclusione per le false generalità declinate) era congrua, rapportata all'entità di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi nel processo.
2. Propone ricorso per cassazione il Dibesse tramite il proprio difensore, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del difetto di motivazione: 1) che non erano rilevabili circostanza oggettive che consentissero di ritenere che i due coltelli potessero essere da lui utilizzati per l'offesa alle persone;
2) che all'imputato poteva essere concessa l'attenuante speciale del fatto di lieve entità, avuto riguardo alla quantità degli oggetti e alle modalità del foro uso;
3) che i cartellini segnaletici ove vengono riprodotte le generalità degli stranieri controllati non sono atti pubblici, ai sensi dell'art. 2699 c.p.; 4) che andava applicata la continuazione tra i due gruppi di reati contestati, sussistendo fra essi un'identità di disegno criminoso, di cui erano indici la distanza cronologica dei fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché le condizioni di tempo e di luogo che avevano caratterizzato i fatti di causa;
e 5) che la pena non poteva considerarsi congrua, in quanto non erano riscontrabili elementi oggettivi e soggettivi che potessero giustificare la misura concretamente irrogata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Sono innanzitutto generici i motivi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) perché non si concretano nella indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice dell'impugnazione, ma si limitano a ripetere vuote formule giurisprudenziali, senza specificarne l'attinenza al caso di specie, così da non consentire a questo giudice di esercitare il suo sindacato sulle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, che vengono apoditticamente contestate senza spiegare in quale erronea applicazione delle norme penali sostanziali di volta in volta richiamate (artt. 4 l. 110/75; 495, 81 cpv. c.p.) sia incorso il giudice di merito.
È di tutta evidenza poi che deducendo surrettiziamente vizi di difetto di motivazione, il ricorrente si limiti a proporre censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso un esame attento ed approfondito degli elementi di fatto a sua disposizione, fondando il suo convincimento su una motivazione ampia logica e pienamente aderente alle risultanze processuali, laddove il ricorrente tende a suggerire una rivalutazione del fatto che è preclusa in questa sede. Pienamente condivisibili poi appaiono le argomentazioni poste dalla corte di merito a base della configurazione del reato sub c) come "falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale destinata a esser riprodotta in un atto pubblico" (art. 495 commi 1 e 2 c.p.), avendo i giudici fatto esplicito richiamo alla nozione di "atto pubblico" elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recenti, così da ricomprendere in essa anche i documenti e i registri interni della P.A., atti a provare anche la sola regolarità delle operazioni condotte dall'ufficio (cfr. Cass., Sez. 5^, 26 marzo 1997, n. 5107, Lombardozzi, secondo cui deve ritenersi atti pubblico non solo quello attraverso il quale la pubblica amministrazione manifesti la propria volontà, ma anche gli atti interni che documentano un'attività compiuta dal pubblico ufficiale). Raccogliendo le generalità degli stranieri sottoposti ai loro controllo, gli agenti di polizia esercitano un potere autoritativo loro conferito dalla legge, contribuendo a formare un atto (i cartellini segnaletici) che costituiscono prova della regolarità dell'esercizio di tale potere istituzionale, e quindi debbono considerarsi atti pubblici a tutti gli effetti (per questa nozione di "atto pubblico" cfr. Cass., Sez. 5^, 14 maggio 1997, n. 7295, Coletti). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2001