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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2026, n. 17275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17275 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IG NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore, Avv. NZ Buonacunto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 17 aprile 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di estorsione pluriaggravata ed atti di concorrenza sleale aggravati di cui ai capi U e V della imputazione, commessi in concorso e riunione con altri due coimputati separatamente giudicati, avvalendosi del metodo mafioso ai danni di soggetti ai quali era stata imposta la collocazione nel loro esercizio commerciale di slot machines fornite dal coimputato LA IA MA, con rimozione di quelle fornite da altro titolare di ditta di noleggio di videogiochi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17275 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 Il Tribunale aveva assolto il ricorrente da altri analoghi reati e dichiarato la prescrizione rispetto ad ipotesi di truffa e associazione per delinquere.
2. Ricorre per cassazione NZ CO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto degli esiti del parallelo processo nei confronti dei due coimputati per i medesimi reati LA IA MA e NI Arduino, conclusosi con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 28 luglio 2017, prodotta agli atti. In quell’altro contesto processuale, il reato di estorsione di cui al capo U, fin dal primo grado di giudizio, era stato diversamente qualificato come violenza privata ed era stata esclusa, in relazione ad entrambi i reati, l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, con la conseguente declaratoria di prescrizione dei due delitti, entrambi commessi tra il marzo ed il giugno 2007. Peraltro, ciò era avvenuto in relazione alla posizione degli imputati che avevano rivestito nella vicenda un ruolo più significativo di quello del ricorrente, indicato come mero collaboratore di LA IA MA. Tanto avrebbe comportato, per un dovere di coerenza sistematica, un onere motivazionale rafforzato da parte della Corte, che invece avrebbe eluso la questione, anche tenuto conto dell’identico compendio probatorio acquisito. La qualificazione giuridica del fatto di cui al capo U come estorsione e non come violenza privata, non sarebbe legittima, in quanto la condotta degli agenti non era finalizzata ad ottenere dalla vittima alcuna disposizione patrimoniale, ma consisteva nell’imporle un facere infungibile, quale era la rimozione degli apparecchi di una ditta rivale. Il potenziale profitto per la Slottomatica, società riconducibile al LA IA, non era una conseguenza diretta di tale rimozione, bensì un effetto mediato, indiretto e meramente eventuale, subordinato a fattori futuri ed aleatori, come le scelte di gioco della clientela;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello avrebbe ritenuto il concorso del ricorrente nel reato di estorsione commesso dal LA IA MA, erroneamente fondandosi sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche rivelative del fatto che l’imputato era un mero collaboratore del LA IA e non aveva avuto alcun compito esecutivo nella paventata estorsione, ma si era limitato ad eseguire direttive legate al rapporto commerciale in essere tra la Slottomatica ed il LA IA, inerente al noleggio di macchinette. Si sarebbe, pertanto, confusa la partecipazione agli utili con la partecipazione al reato;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come violenza privata ed in ordine alla sussistenza delle aggravanti. Sulla scorta anche della sentenza resa nei confronti dei due coimputati, la cui mancata considerazione è stata evidenziata con il primo motivo di ricorso, si ribadisce quanto già affermato a proposito della mancanza di profitto diretto del ricorrente e del coimputato e della imposizione alla vittima di un facere. Si censura, altresì, la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza delle aggravanti. Non vi sarebbe prova della aggravante delle più persone riunite, non avendo la vittima nelle sue dichiarazioni evidenziato tale circostanza, non ricavabile dalla presenza dei coimputati davanti al suo bar, giustificata dal rapporto commerciale esistente con il LA IA e della frequentazione del NI. Il ricorrente, peraltro, nell’ottica di voler ammettere il suo contributo concorsuale, avrebbe agito senza la consapevolezza della sussistenza di altri correi riuniti tra loro. Quanto alla aggravante dell’essere stato il fatto commesso da associati mafiosi, la Corte non avrebbe tenuto conto che la condanna del LA IA per associazione mafiosa era intervenuta successivamente al fatto e la sua appartenenza alla camorra non era conosciuta o conoscibile dal ricorrente. Anche l’aggravante dell’uso del metodo mafioso non sarebbe sussistente per la mancanza di elementi oggettivi e concreti dell’utilizzo di tale metodo nella condotta degli agenti;
4) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non giustificabile attraverso la mancata ammissione degli addebiti e l’assenza al processo, a fronte del ruolo marginale e subordinato assunto dal ricorrente, soggetto incensurato. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Dalla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrente ed il coimputato separatamente giudicato LA IA MA erano soci della società Slottomatica, che si occupava di collocazione di slot machines negli esercizi commerciali. Le persone offese indicate nel capo di imputazione sono tanto i titolari del bar ove l’imputato ed i correi avevano collocato le loro macchine, quanto i rivali titolari di altra ditta, che si vedevano tolte le macchinette per lasciare che fossero installate presso il bar solo quelle, già ivi presenti, della società del ricorrente e del LA IA. Ne consegue che la rilevanza economica della vicenda è indiscutibile, così come il profitto ingiusto del reato, direttamente riconducibile agli interessi commerciali dell’imputato e del suo socio in affari, che attraverso la loro condotta minacciosa avevano ottenuto il vantaggio economico di lavorare senza concorrenza, procurando un danno di tipo economico ai gestori del bar, anche per il fatto di non potersi rivolgere liberamente ad altri soggetti commerciali, nonché ai titolari dell’altra ditta indicati in imputazione, che si vedevano privati del lucro commerciale per effetto della condotta del ricorrente e dei correi. Per queste ragioni, è sussistente il reato di estorsione, nei termini di cui alla rubrica, in disparte l’esame delle circostanze aggravanti, più avanti compiuto. Infatti, è adattabile al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, integra il 3 delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico. (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 2013, Maiolo, Rv. 254781-01).
1.2. In termini giuridici, non è di ostacolo a tale ricostruzione del fatto come estorsione l’esistenza di un giudicato definitivo riveniente da parallelo processo, nel quale, con riguardo alla posizione dei coimputati del ricorrente (LA IA MA e NI Arduino), il medesimo fatto storico è stato giuridicamente definito come violenza privata, ritenendosi che la condotta degli imputati fosse impositiva di un mero facere, che non comportava alcuna disposizione patrimoniale in capo alle vittime. La sentenza irrevocabile resa nel separato processo era stata acquisita agli atti ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.; della sua esistenza la Corte di appello ha dato conto a fg. 5 della sentenza impugnata. Si è trattato, nella specie, di una diversa valutazione giuridica di uno stesso fatto storico, non idonea, come qui di seguito evidenziato, neanche a costituire un caso di revisione per contrasto di giudicati. Deve osservarsi, in proposito, che nell’ordinamento processuale penale non esiste alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell’ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare. Tale assunto è stato più volte ripetuto in giurisprudenza, specie in occasione d e l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l r e a t o d i c a l u n n i a ( i n m a n i e r a t e s t u a l e , S e z . 6 , n . 1 4 0 9 6 d e l 1 6 / 0 1 / 2 0 0 7 , I a c u l a n o , R v . 2 3 6 1 4 2 ) . Più di recente, ribadendosi il principio, si è affermato, esaminando l’istituto della revisione, che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928-01). Nella motivazione di tale decisione, a fg. 4, la Corte di cassazione sottolineava significativamente che “nel nostro ordinamento processuale la sentenza passata in giudicato ha soltanto un'efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del <>”. “L'art.238 bis cod.proc.pen., in tema di «Sentenze irrevocabili», fermo quanto previsto dall'articolo 236, dispone che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto (rectius: del fatto) in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. Le sentenze irrevocabili sono quindi classificabili come prove, rilevano ai fini dell'imputazione, della colpevolezza e del trattamento sanzionatorio e debbono comunque essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Questa Corte ha affermato quindi che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 - dep. 2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 270384). E tuttavia, come sopra ricordato, la sentenza irrevocabile non esercita un vincolo astringente sul libero convincimento del giudice. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato così affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 - dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Ed ancora è stato ritenuto che, nonostante l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato, il giudice può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, citata;
Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259371). E' così chiaro che la sentenza acquisita non esercita una efficacia automatica ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, e pur sempre soggetto alla regola di valutazione integrata del terzo comma dell'art.192 cod.proc.pen. che esige un riscontro esterno” (fgg. 10 e 11 della sentenza prima citata). La stessa decisione, approfondendo il proprio ragionamento, ha, poi, ritenuto più rigoroso il dovere motivazionale del giudice laddove nella sentenza irrevocabile prodotta ex art. 238-bis cod. proc. pen., sia stata esclusa la sussistenza stessa del fatto storico, purché si tratti, per l’appunto, del “fatto” e non della “valutazione giuridica di esso”, che rimane sempre impregiudicata in un differente giudizio.
1.3. Alla luce di questi principi, deve ritenersi che la Corte di appello non solo non aveva un particolare onere di smentire la diversa valutazione giuridica del medesimo fatto storico operata in altra sede, ma di ciò si era fatta carico allorquando, a fg. 9 della sentenza impugnata, ha focalizzato gli elementi costitutivi del reato di estorsione, sconfessando 5 specificamente la diversa definizione giuridica del fatto come violenza privata effettuata nella sentenza resa nel separato processo a carico dei coimputati del ricorrente.
2. Il secondo motivo è infondato. La responsabilità del ricorrente è stata tratta dalla Corte di appello attraverso una interpretazione non manifestamente illogica del contenuto di varie intercettazioni indicate nella sentenza. E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Al ricorrente sfugge la consequenzialità anche temporale dei dialoghi ravvicinatissimi e gli ulteriori spunti ricostruttivi che si traggono dalla sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna. Il riferimento è ai fgg. 10 e 11 della statuizione del Tribunale, dove risulta la particolare condivisione di metodi estorsivi tra l’imputato ed il correo LA IA MA anche in altre circostanze analoghe, vedi conversazioni tra gli interessati dove si usa la frase “siamo la stessa cosa”.
3. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
3.1. Non è fondato per quanto relativo alla qualificazione giuridica del fatto come violenza privata anziché come estorsione. La questione è stata affrontata in relazione al primo motivo, al cui esame si rinvia.
3.2. Del pari, non è fondata la censura volta a sostenere l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite. Sul punto, occorre richiamare quanto la sentenza di primo grado ha esplicitato a fg.7: LA IA MA, lo stesso giorno della prima intimidazione al gestore del bar, aveva parlato al telefono con la vittima e gli aveva passato il correo NI;
i tre si erano incontrati il giorno successivo davanti al bar, secondo la ricostruzione logica e coerente effettuata e di cui alla intercettazione citata a fg. 9 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella di appello. Si era avuta, pertanto, al cospetto della persona offesa ed almeno in una occasione (oltre al contatto telefonico a tre), la presenza simultanea di due persone nel contesto della estorsione, ciò che determina la sussistenza della aggravante, che ha natura oggettiva e si estende al concorrente il quale, come l’imputato, non ha dimostrato di averla ignorata senza colpa, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen., avendo egli sempre collaborato con il LA IA nella perpetrazione del reato e nella sua più efficace fase esecutiva.
3.3. E’ fondato il motivo di ricorso nella parte che inerisce alla aggravante dell’essere stato commesso il fatto da associati mafiosi. 6 E’ pacifico che i correi del ricorrente LA IA e NI siano stati condannati per associazione mafiosa in altro processo (cfr. fgg. 9 e 10 primo grado). Tuttavia, tale sentenza è successiva ai fatti per cui si procede. Il motivo era stato posto con l’atto di appello ed era volto, con plausibilità logica, ad ingenerare dubbi sulla buona fede del ricorrente in ordine alla conoscibilità da parte sua di tale qualità soggettiva dei suoi coimputati. La Corte non ha dato risposta e, pertanto, occorrerà che sul punto si esprima il giudice del rinvio, dopo l’esame di merito della questione.
3.4. Del pari, è fondato il motivo di ricorso nella parte relativa alla aggravante dell’uso del metodo mafioso. In nessuna parte della sentenza risulta che l’imputato o i correi si siano concretamente avvalsi di tale metodo. In proposito, le specificazioni fornite dalla Corte di appello, a fg. 9 della sentenza impugnata, sono all’evidenza tautologiche ed autoreferenziali, non indicando fatti concreti.
3.5. L’interesse del ricorrente a vedere esclusa l’aggravante – nonostante non abbia comportato alcun aumento di pena, come ha sottolineato la Corte di appello - persiste per il fatto che occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, la sussistenza dell’altra aggravante ai fini dell’applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod.pen. L’eventuale insussistenza delle aggravanti in relazione alle quali si ritiene necessario l’annullamento della sentenza, non incide sul calcolo della prescrizione del reato di estorsione, non maturata ad oggi essendo stata riconosciuta l’aggravante delle più persone riunite. La responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione deve, pertanto, ritenersi definitiva. Il giudice del rinvio dovrà, invece, calcolare la prescrizione del (solo) reato di concorrenza sleale di cui al capo V, non essendo in questa sede stata esclusa l’aggravante dell’uso del metodo mafioso.
4. Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rimane assorbito in questa sede, dovendo il giudice di merito procedere ad eventuale nuova determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza del risultato dell’esame delle questioni devolutegli. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 02/04/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore, Avv. NZ Buonacunto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 17 aprile 2018, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di estorsione pluriaggravata ed atti di concorrenza sleale aggravati di cui ai capi U e V della imputazione, commessi in concorso e riunione con altri due coimputati separatamente giudicati, avvalendosi del metodo mafioso ai danni di soggetti ai quali era stata imposta la collocazione nel loro esercizio commerciale di slot machines fornite dal coimputato LA IA MA, con rimozione di quelle fornite da altro titolare di ditta di noleggio di videogiochi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17275 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 Il Tribunale aveva assolto il ricorrente da altri analoghi reati e dichiarato la prescrizione rispetto ad ipotesi di truffa e associazione per delinquere.
2. Ricorre per cassazione NZ CO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto degli esiti del parallelo processo nei confronti dei due coimputati per i medesimi reati LA IA MA e NI Arduino, conclusosi con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 28 luglio 2017, prodotta agli atti. In quell’altro contesto processuale, il reato di estorsione di cui al capo U, fin dal primo grado di giudizio, era stato diversamente qualificato come violenza privata ed era stata esclusa, in relazione ad entrambi i reati, l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, con la conseguente declaratoria di prescrizione dei due delitti, entrambi commessi tra il marzo ed il giugno 2007. Peraltro, ciò era avvenuto in relazione alla posizione degli imputati che avevano rivestito nella vicenda un ruolo più significativo di quello del ricorrente, indicato come mero collaboratore di LA IA MA. Tanto avrebbe comportato, per un dovere di coerenza sistematica, un onere motivazionale rafforzato da parte della Corte, che invece avrebbe eluso la questione, anche tenuto conto dell’identico compendio probatorio acquisito. La qualificazione giuridica del fatto di cui al capo U come estorsione e non come violenza privata, non sarebbe legittima, in quanto la condotta degli agenti non era finalizzata ad ottenere dalla vittima alcuna disposizione patrimoniale, ma consisteva nell’imporle un facere infungibile, quale era la rimozione degli apparecchi di una ditta rivale. Il potenziale profitto per la Slottomatica, società riconducibile al LA IA, non era una conseguenza diretta di tale rimozione, bensì un effetto mediato, indiretto e meramente eventuale, subordinato a fattori futuri ed aleatori, come le scelte di gioco della clientela;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello avrebbe ritenuto il concorso del ricorrente nel reato di estorsione commesso dal LA IA MA, erroneamente fondandosi sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche rivelative del fatto che l’imputato era un mero collaboratore del LA IA e non aveva avuto alcun compito esecutivo nella paventata estorsione, ma si era limitato ad eseguire direttive legate al rapporto commerciale in essere tra la Slottomatica ed il LA IA, inerente al noleggio di macchinette. Si sarebbe, pertanto, confusa la partecipazione agli utili con la partecipazione al reato;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come violenza privata ed in ordine alla sussistenza delle aggravanti. Sulla scorta anche della sentenza resa nei confronti dei due coimputati, la cui mancata considerazione è stata evidenziata con il primo motivo di ricorso, si ribadisce quanto già affermato a proposito della mancanza di profitto diretto del ricorrente e del coimputato e della imposizione alla vittima di un facere. Si censura, altresì, la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza delle aggravanti. Non vi sarebbe prova della aggravante delle più persone riunite, non avendo la vittima nelle sue dichiarazioni evidenziato tale circostanza, non ricavabile dalla presenza dei coimputati davanti al suo bar, giustificata dal rapporto commerciale esistente con il LA IA e della frequentazione del NI. Il ricorrente, peraltro, nell’ottica di voler ammettere il suo contributo concorsuale, avrebbe agito senza la consapevolezza della sussistenza di altri correi riuniti tra loro. Quanto alla aggravante dell’essere stato il fatto commesso da associati mafiosi, la Corte non avrebbe tenuto conto che la condanna del LA IA per associazione mafiosa era intervenuta successivamente al fatto e la sua appartenenza alla camorra non era conosciuta o conoscibile dal ricorrente. Anche l’aggravante dell’uso del metodo mafioso non sarebbe sussistente per la mancanza di elementi oggettivi e concreti dell’utilizzo di tale metodo nella condotta degli agenti;
4) vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non giustificabile attraverso la mancata ammissione degli addebiti e l’assenza al processo, a fronte del ruolo marginale e subordinato assunto dal ricorrente, soggetto incensurato. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Dalla ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, risulta che il ricorrente ed il coimputato separatamente giudicato LA IA MA erano soci della società Slottomatica, che si occupava di collocazione di slot machines negli esercizi commerciali. Le persone offese indicate nel capo di imputazione sono tanto i titolari del bar ove l’imputato ed i correi avevano collocato le loro macchine, quanto i rivali titolari di altra ditta, che si vedevano tolte le macchinette per lasciare che fossero installate presso il bar solo quelle, già ivi presenti, della società del ricorrente e del LA IA. Ne consegue che la rilevanza economica della vicenda è indiscutibile, così come il profitto ingiusto del reato, direttamente riconducibile agli interessi commerciali dell’imputato e del suo socio in affari, che attraverso la loro condotta minacciosa avevano ottenuto il vantaggio economico di lavorare senza concorrenza, procurando un danno di tipo economico ai gestori del bar, anche per il fatto di non potersi rivolgere liberamente ad altri soggetti commerciali, nonché ai titolari dell’altra ditta indicati in imputazione, che si vedevano privati del lucro commerciale per effetto della condotta del ricorrente e dei correi. Per queste ragioni, è sussistente il reato di estorsione, nei termini di cui alla rubrica, in disparte l’esame delle circostanze aggravanti, più avanti compiuto. Infatti, è adattabile al caso in esame il principio di diritto secondo il quale, integra il 3 delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico. (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 2013, Maiolo, Rv. 254781-01).
1.2. In termini giuridici, non è di ostacolo a tale ricostruzione del fatto come estorsione l’esistenza di un giudicato definitivo riveniente da parallelo processo, nel quale, con riguardo alla posizione dei coimputati del ricorrente (LA IA MA e NI Arduino), il medesimo fatto storico è stato giuridicamente definito come violenza privata, ritenendosi che la condotta degli imputati fosse impositiva di un mero facere, che non comportava alcuna disposizione patrimoniale in capo alle vittime. La sentenza irrevocabile resa nel separato processo era stata acquisita agli atti ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.; della sua esistenza la Corte di appello ha dato conto a fg. 5 della sentenza impugnata. Si è trattato, nella specie, di una diversa valutazione giuridica di uno stesso fatto storico, non idonea, come qui di seguito evidenziato, neanche a costituire un caso di revisione per contrasto di giudicati. Deve osservarsi, in proposito, che nell’ordinamento processuale penale non esiste alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell’ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare. Tale assunto è stato più volte ripetuto in giurisprudenza, specie in occasione d e l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l r e a t o d i c a l u n n i a ( i n m a n i e r a t e s t u a l e , S e z . 6 , n . 1 4 0 9 6 d e l 1 6 / 0 1 / 2 0 0 7 , I a c u l a n o , R v . 2 3 6 1 4 2 ) . Più di recente, ribadendosi il principio, si è affermato, esaminando l’istituto della revisione, che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi (Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928-01). Nella motivazione di tale decisione, a fg. 4, la Corte di cassazione sottolineava significativamente che “nel nostro ordinamento processuale la sentenza passata in giudicato ha soltanto un'efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del <
Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259371). E' così chiaro che la sentenza acquisita non esercita una efficacia automatica ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, e pur sempre soggetto alla regola di valutazione integrata del terzo comma dell'art.192 cod.proc.pen. che esige un riscontro esterno” (fgg. 10 e 11 della sentenza prima citata). La stessa decisione, approfondendo il proprio ragionamento, ha, poi, ritenuto più rigoroso il dovere motivazionale del giudice laddove nella sentenza irrevocabile prodotta ex art. 238-bis cod. proc. pen., sia stata esclusa la sussistenza stessa del fatto storico, purché si tratti, per l’appunto, del “fatto” e non della “valutazione giuridica di esso”, che rimane sempre impregiudicata in un differente giudizio.
1.3. Alla luce di questi principi, deve ritenersi che la Corte di appello non solo non aveva un particolare onere di smentire la diversa valutazione giuridica del medesimo fatto storico operata in altra sede, ma di ciò si era fatta carico allorquando, a fg. 9 della sentenza impugnata, ha focalizzato gli elementi costitutivi del reato di estorsione, sconfessando 5 specificamente la diversa definizione giuridica del fatto come violenza privata effettuata nella sentenza resa nel separato processo a carico dei coimputati del ricorrente.
2. Il secondo motivo è infondato. La responsabilità del ricorrente è stata tratta dalla Corte di appello attraverso una interpretazione non manifestamente illogica del contenuto di varie intercettazioni indicate nella sentenza. E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Al ricorrente sfugge la consequenzialità anche temporale dei dialoghi ravvicinatissimi e gli ulteriori spunti ricostruttivi che si traggono dalla sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna. Il riferimento è ai fgg. 10 e 11 della statuizione del Tribunale, dove risulta la particolare condivisione di metodi estorsivi tra l’imputato ed il correo LA IA MA anche in altre circostanze analoghe, vedi conversazioni tra gli interessati dove si usa la frase “siamo la stessa cosa”.
3. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
3.1. Non è fondato per quanto relativo alla qualificazione giuridica del fatto come violenza privata anziché come estorsione. La questione è stata affrontata in relazione al primo motivo, al cui esame si rinvia.
3.2. Del pari, non è fondata la censura volta a sostenere l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite. Sul punto, occorre richiamare quanto la sentenza di primo grado ha esplicitato a fg.7: LA IA MA, lo stesso giorno della prima intimidazione al gestore del bar, aveva parlato al telefono con la vittima e gli aveva passato il correo NI;
i tre si erano incontrati il giorno successivo davanti al bar, secondo la ricostruzione logica e coerente effettuata e di cui alla intercettazione citata a fg. 9 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella di appello. Si era avuta, pertanto, al cospetto della persona offesa ed almeno in una occasione (oltre al contatto telefonico a tre), la presenza simultanea di due persone nel contesto della estorsione, ciò che determina la sussistenza della aggravante, che ha natura oggettiva e si estende al concorrente il quale, come l’imputato, non ha dimostrato di averla ignorata senza colpa, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod.pen., avendo egli sempre collaborato con il LA IA nella perpetrazione del reato e nella sua più efficace fase esecutiva.
3.3. E’ fondato il motivo di ricorso nella parte che inerisce alla aggravante dell’essere stato commesso il fatto da associati mafiosi. 6 E’ pacifico che i correi del ricorrente LA IA e NI siano stati condannati per associazione mafiosa in altro processo (cfr. fgg. 9 e 10 primo grado). Tuttavia, tale sentenza è successiva ai fatti per cui si procede. Il motivo era stato posto con l’atto di appello ed era volto, con plausibilità logica, ad ingenerare dubbi sulla buona fede del ricorrente in ordine alla conoscibilità da parte sua di tale qualità soggettiva dei suoi coimputati. La Corte non ha dato risposta e, pertanto, occorrerà che sul punto si esprima il giudice del rinvio, dopo l’esame di merito della questione.
3.4. Del pari, è fondato il motivo di ricorso nella parte relativa alla aggravante dell’uso del metodo mafioso. In nessuna parte della sentenza risulta che l’imputato o i correi si siano concretamente avvalsi di tale metodo. In proposito, le specificazioni fornite dalla Corte di appello, a fg. 9 della sentenza impugnata, sono all’evidenza tautologiche ed autoreferenziali, non indicando fatti concreti.
3.5. L’interesse del ricorrente a vedere esclusa l’aggravante – nonostante non abbia comportato alcun aumento di pena, come ha sottolineato la Corte di appello - persiste per il fatto che occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, la sussistenza dell’altra aggravante ai fini dell’applicazione dell’art. 63, quarto comma, cod.pen. L’eventuale insussistenza delle aggravanti in relazione alle quali si ritiene necessario l’annullamento della sentenza, non incide sul calcolo della prescrizione del reato di estorsione, non maturata ad oggi essendo stata riconosciuta l’aggravante delle più persone riunite. La responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione deve, pertanto, ritenersi definitiva. Il giudice del rinvio dovrà, invece, calcolare la prescrizione del (solo) reato di concorrenza sleale di cui al capo V, non essendo in questa sede stata esclusa l’aggravante dell’uso del metodo mafioso.
4. Il quarto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rimane assorbito in questa sede, dovendo il giudice di merito procedere ad eventuale nuova determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza del risultato dell’esame delle questioni devolutegli. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 02/04/2026 7 Il Consigliere estensore Il Presidente 8