Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'addetto al rifornimento di carburante dei mezzi di un'azienda concessionaria del servizio di pubblico trasporto che è anche deputato alla trascrizione sull'apposito registro delle quantità erogate ed utilizzate per il trasporto, poichè tale attività di registrazione è funzionale all'attestazione di dati di fondamentale rilievo per la gestione di un'impresa soggetta a regole e controlli anche pubblici. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 20326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20326 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 26/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 368
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 54231/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES RO N. IL 13/04/1950;
avverso l'ordinanza n. 745/2014 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 01/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Stanisela Angelo in sost. dell'avv. Della Monica Giuseppe per SP TR che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'1 dicembre 2014, il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 18 ottobre 2014, con la quale il Gip presso lo stesso Tribunale ha applicato nei confronti di SP TR la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi appropriato, quale operatore addetto al rifornimento di carburante dei mezzi dell'azienda Sita Sud, di carburante che poi cedeva ad un sodale. Il Tribunale ha evidenziato come l'indagato sia reo confesso;
come ricorrano i presupposti della fattispecie oggetto di contestazione provvisoria, dovendo essere riconosciuta al medesimo la qualifica di incaricato di un pubblico servizio;
come sussistano i presupposti per applicare la misura interdittiva dovendosi evitare, mediante l'allontanamento dal luogo di lavoro, che l'indagato possa reiterare il reato.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Giuseppe Della Monica, difensore di fiducia di SP TR, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 358 e 314 cod. pen. e 273 e 287 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale riconosciuto in capo all'assistito la qualità di incaricato di un pubblico servizio. Evidenzia il ricorrente che, come si evince dalla certificazione a firma del direttore dell'area amministrativa della Sita sud, SP è inquadrato come "operatore di manutenzione" e svolge, in effetti, mansioni di manovale di officina addetto alla distribuzione del carburante dei mezzi aziendali e, dunque, compiti di natura meramente esecutiva, limitandosi ad erogare il carburante e ad annotare sul modulo aziendale la quantità erogata ed i dati identificativi del mezzo rifornito.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre l'Avv. Angelo Stanisela in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Della Monica, difensore di fiducia di SP TR, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame salernitano ravvisato la sussistenza dei presupposti della imputazione provvisoria di peculato. A fronte della piena confessione resa da SP in merito alle abusive erogazioni di carburante, il ricorso si impernia sulla confutazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato, argomentata alla luce della natura meramente esecutiva delle funzioni formalmente assegnate e concretamente svolte.
3. Ritiene di contro il Collegio che del tutto correttamente i giudici della cautela abbiano riconosciuto al ricorrente, quale addetto alla distribuzione del carburante, la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che pertanto nessuna violazione di legge sia ravvisabile nell'avere inquadrato giuridicamente la condotta appropriativa contestata al medesimo nella fattispecie sanzionata dall'art. 314 cod. pen.. Ed invero, come si evince dalla lettura della sentenza in verifica, SP TR, per un verso, si appropriava di un bene - id est il carburante - di cui aveva il possesso in ragione delle mansioni ricoperte nell'azienda Sita Sud, concessionaria del servizio di pubblico trasporto.
Per altro verso, l'imputato svolgeva una funzione strettamente accessoria al servizio pubblico, dal momento che si occupava del rifornimento degli automezzi abilitati al trasporto pubblico e, per tale via, contribuiva e dunque partecipava all'effettivo svolgimento del servizio pubblico.
Nè potrebbe fondatamente sostenersi che SP si limitasse alla prestazione di semplici mansioni d'ordine o di un'opera meramente materiale, escluse dall'area pubblicistica ai sensi dell'art. 358 c.p., comma 2. L'imputato non si limitava a distribuire il gasolio,
ma era deputato alla trascrizione sul registro del carburante delle quantità erogate ed usate per il trasporto: la registrazione dei litri di carburante sui registri contabili dell'azienda di trasporto pubblico è infatti un'attività volta ad attestare dati di fondamentale rilievo per la gestione economica e contabile dell'azienda concessionaria del pubblico servizio, soggetta a regole ed a controlli, anche pubblici.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ritiene pertanto il Collegio che del tutto congruamente i giudici della cautela abbiano ravvisato in capo ad SP la qualità soggettiva necessaria per commettere il delitto di peculato, in quanto addetto - formalmente ed in concreto - ad una funzione che gli attribuiva un potere decisionale autonomo, sia pur ridotto, strettamente connesso allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto e, dunque, compresa nella cornice tracciata dall'art. 358 cod. pen.. 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015