Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14929 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 49 29 /02 LA CORT Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11972/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 34344 Dott. Italo PURCARO M Consigliere Rep. FINOCCHIARO Dott. Mario Ud. 10/06/02 - Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO, che lo difende, giusta ANTONIO GIOVANNI delega in atti;
- ricorrente
contro
RO AR;
- intimata avverso la sentenza n. 10264/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 23/11/98 e depositata il 27/11/98 (R.G. 2002 37774/98); 1333 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1998, TO ON espose che RB ES aveva ri- chiesto al Centro Studi Europa 1992 la fornitura di cui al contratto 2 marzo 1991 e che la ES non aveva provveduto al pagamento dei ratei, rimanendo debitrice di L.763.000, oltre interessi di mora;
tale credito era stato ceduto all'istante dal creditore. Pertanto l'attore convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Roma, RB ES, chiedendone la condanna al pagamento di L.1.685.000, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di giu- dizio. La convenuta si costituì, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale, ex art.1469 bis c. p. C. 1 del giudice adito in favore del giudice di pace di Fo- ligno, ove la convenuta risiedeva. Il giudice adito, ritenendo di doversi pronunciare sull'eccezione d'incompetenza sollevata, trattenne la causa in decisione e, con sentenza depositata il 27 no- 2 vembre 1998, accolse l'eccezione medesima e dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del giudice di pace di Foligno. Avverso tale sentenza TO ON ha proposto ri- corso sulla base di un solo motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente si duole di falsa applicazione dell'art. 1469 bis c.c., nonché di errata e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n. 3 e 5 C. p. C.. Deduce che la motivazione dell'impugnata sentenza parte da un presupposto di diritto errato ed assoluta- mente non condivisibile, e cioè che la deroga al foro territorialmente competente tra le parti intervenuta e concordata con la firma del contratto ai sensi del- l'art. 1341 c.c. non aveva valore in quanto il contratto e, quindi, l'azione nata dall'inadempienza della Barba- ra ES era regolata dall'art. 1469 bis C.C.. Peral- tro, la richiesta di pagamento, era relativa ad un con- tratto pacificamente concluso prima dell'entrata in vi- gore del decreto 50/1992 e della Legge 6 febbraio 1996 n.52 e, quindi, non era regolato da quest'ultima legge. La censura è fondata. In virtù della regola generale di cui all'art.11, 3 ложни 12 али ривур в чуде мои обігроков мени1° della qulepp on the VI avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Da ciò consegue il principio, che questa Corte regolatrice ha costantemente affermato e che in questa sede deve tro- vare ulteriore conferma, secondo cui la validità, o me- no, di qualsiasi contratto in difetto di una eventua- w le norma espressamente dichiarata retroattiva dal le- gislatore - deve essere sempre riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e non a quello della sua applicazione (cfr., ex plurimis, da ultimo, 10086/2001). Orbene, nella specie, il contratto per cui è causa risulta pacificamente essere stato concluso il 2 marzo 1991, quindi ben anteriormente all'epoca di entrata in vigore dell'art.25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Conseguentemente, va esclusa la riferibilità alla presente vertenza della disciplina dettata per i "con- tratti del consumatore" dagli artt. 1469 bis e segg. C.C.. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cas- sata e va affermata la competenza territoriale del giu- dice di pace di Roma, il quale provvederà anche in or- dine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 10 giugno 2002. Il Consigliere relatore edсопр ете н estensore Il Presidente Masination s IL CANCEL LIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIA DEPOSITATO Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4 ) 7 O E 3 L . C L N O A , B P 1 E 9 I 9 E D 1 - N 1 E O 1 I C - Z I 1 A D 2 R . U T I L S I 9 G G 3 E E E R N . 6 A T 4 D . S E I T ( T T N R E A S " 5