Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE LO, SS IO, MA LL e OR SE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Pegazzano Ferrando e SE Vacirca, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via Flaminia 195, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Picciotto e, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova-Sezione Lavoro n. 262/00 del 14 novembre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 455/00).
Udita la relazione della causa svolta nella "Camera di consiglio" dell'8 ottobre 2003 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Lette le "conclusioni" del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, che ha concluso per "l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza".
RITENUTO
che con sentenza del 14 novembre 2000 la Corte di Appello di Genova, riformando la sentenza pretorile, ha statuito che deve escludersi il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali per i crediti dei lavoratori relativi al trattamento di fine rapporto nei confronti (ex lege n. 297/1982 e d. leg. n. 80/1992) del fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S.;
che contro questa sentenza hanno proposto ricorso per SA PA BA, ON SS, ER EI e SE MO;
mentre l'I.N.P.S. ha resistito con controricorso. CONSIDERATO
che, sulla questione che costituisce l'oggetto del ricorso in esame, le Sezioni Unite hanno statuito - con sentenza n. 14220 del 3 ottobre 2002 - che "il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e d. leg. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito dall'Inps per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, 6 comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412";
che in base alla cennata statuizione delle Sezioni Unite il ricorso si appalesa, nella specie, manifestamente fondato ex art. 375 c.p.c.;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio in quanto il comportamento difensivo è stato adottato dall'I.N.P.S. anteriormente alla sentenza delle Sez. Un. n. 14220/2002;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. a corrispondere ai ricorrenti la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. sulla somma dovuta a titolo di t.f.r. dal fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. ex legge n. 297/1982; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004