Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8602 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRESUPRE 860 01 IONE ggetto isarcimento SEZIONE TË Z CIVILE dav i sla incolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: streetble Dott. Manfredo GROSSI - Presidente R.G.N. 8216/99 Cron. 19635 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Dott. Roberto PREDEN -Consigliere Rep. 3006 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 26/04/01 CORTE SUPREMA DI CASSATORE Dott. Michele LO PIANO Consigliere- UFFICIO COPIC ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.1500 il 22 Gib. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DIRESE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 00 TONTI LINO con studio in 71100 FOGGIA VIA G. ROSATI 1/C, giusta delega in atti;
ricorrente 0407489
contro
COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 96, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPUTO, difeso dall'avvocato ERNESTO PECORELLA, giusta delega in 2001 atti;
809 resistente -1-
contro
IETOM DITTA SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 48/99 del Giudice di pace di FOGGIA, emessa e depositata il 26/01/99 (R.G. 326/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto | LUPO;
udito l'Avvocato Adriano CASELLATO (per delega Avv. L. TONTI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1998 UA SE conveniva davanti al Giudice di pace di Foggia il Comune di detta città chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Mercedes il 9 giugno 1997 per l'esistenza di uno scavo trasversale sulla carreggiata da lui percorsa, danni ammontanti a L.3.047.221, oltre interessi dalla domanda. Il Comune convenuto si costituiva e chiamava in causa la ditta letom s.r.l., la quale eccepiva, pregiudizialmente, la carenza di legittimazione attiva del SE, poiché l'autovettura danneggiata era L di proprietà di altro soggetto. Il Giudice adito, con la sentenza depositata il 26 gennaio 1999, accertava il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, pertanto, rigettava la domanda, condannando il SE a pagare le spese processuali alle altre due parti costituite. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Foggia UA SE ha proposto ricorso per cassazione. Nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché la sentenza impugnata è soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione. Secondo il disposto dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., invero, sono inappellabili non tutte le sentenze del giudice di pace, ma soltanto quelle pronunziate secondo equità, e cioè quelle che decidono le cause il cui valore non eccede lire due milioni (art. 113, secondo comma, c.p.c.). 3 4 Il valore della presente causa, determinato dalla domanda (art.10 c.p.c.), è superiore a lire due milioni, poiché l'entità dei danni di cui l'attore ha chiesto di essere risarcito ammonta a L.3.047.221, secondo 20000 quanto da lui precisato nell'atto di citazione. 270000 Consegue che la sentenza impugnata non è stata pronunziata secondo equità ed essa perciò era appellabile e non soggetta a ricorso per cassazione. he s ta jens va Poiché nessuno intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso a Roma il 26 aprile 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente Emesto1st p Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 100801 Iscritto a ruolo IL CANCELLIER201 Art. n. Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 22 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista