Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17757 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
17757/0 2 C.C.
6.7128 E N ZIO 26/4/1986 RA 5 IST . IA RE UB LIC ITALIANA N G R - .R. E A B R .P T . LL D A U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D IB EL A . TE D R B SI T A SEN T SEN 131 IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO E AI R . E N T A SEZIONE TRIBUTARIA M R.G.N.23811.99 Cron. 41726 Composta dai Magistrati: Dott.CRISTARELLA ORESTANO FRANCESCO PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE CC.
8.5.02 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. terremoti Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE sospensione ha pronunciato la seguente imponibile SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZION ricorrente CAMPIONE CIVILE contro i N. 67128 MAITINO PACIFICO res. in Pesche (Is) via Giovanni XXIII. 26 . intimato avverso la sentenza n. 351.3.98 in data 26.10.98 della Commissione Tributaria Regionale del Molise, depositata in data 26.10.98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8.5. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DARIO CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies nellan. 363, del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 dichiarazione dei redditi dell'anno detraevasuccessivo dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. 449.97; 10 L. n. n. 46.96 e 2 D.P.R. n. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 ' deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte E vittoriosa non ha svolto attività di difesa. N 6 8 O 5 9 I 1 . Z / POM N 4 A / - R 6 A T 2 I B S . I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . R R L . G A L P . E A T D R . rigetta il ricorso. U L B E A B A I D D T I R A 1 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi S E T 8 I 3 T N 1 E R N S . E E I N T S A E A M IL PRESIDENTE CRISTARELLA ORESTANO FRANCESCO Очі бала Опитни IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA тишиM 12 DIC. 2007 AAm