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Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 20894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20894 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO ER, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale, in data 8 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere, con 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20894 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/02/2023 ruolo di promotore ed organizzatore, finalizzata ad una serie di reati contro il patrimonio (in particolare truffe) e contro la fede pubblica (capo 1) perpetrati attraverso la sedicente appartenenza dei propri membri ad un fantomatico Stato estero della Repubblica Teocratica del Sovrano Stato Antartico di San OR, avente status di diritto internazionale ed, in particolare, mediante la spendita all'esterno di ruoli istituzionali, la produzione di falsi documenti d'identità anche validi per l'espatrio apparentemente riconducibili a detto Stato e il riciclaggio dei proventi di tale attività criminosa. Gli associati avevano prospettato falsamente alle numerose persone offese che adescavano, la possibilità, attraverso l'acquisto a titolo oneroso della cittadinanza, di conseguire in Italia diversi benefici in vari settori, tra i quali quello fiscale e amministrativo, altrimenti non consentiti. 2. Ricorre per cassazione ER LO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione contraddittoria rispetto alla doglianza difensiva inerente alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato e, cioè, della consapevolezza del ricorrente dell'inesistenza dello Stato di San OR e, dunque, della volontà di commettere il delitto contestatogli attraverso le condotte concrete che il Tribunale ha tenuto in considerazione ai fini della conferma della misura;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità in relazione alla statuizione inerente ad altri coindagati in identica posizione processuale, che hanno visto riconosciuta la loro buona fede, senza che il Tribunale abbia tenuto conto del basso livello di istruzione del ricorrente rispetto agli altri correi e delle evidenze che lo avrebbero indotto in errore;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'attività criminosa si fosse protratta fino a dopo l'avvio delle indagini e le perquisizioni, senza tenere conto della rescissione dei legami del ricorrente con gli altri associati, circostanza idonea ad elidere il pericolo di recidiva, attesa l'assenza di contatti dell'indagato con mondi criminali e il suo stato di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico, 1. Quanto al primo ed al secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente inerendo entrambi al profilo dei gravi indizi di colpevolezza - deve rilevarsi che il ricorrente non contesta né la sussistenza dell'associazione a 2 delinquere né l'oggettività delle condotte attribuitegli ma soltanto l'integrazione dell'elemento soggettivo. Nel far ciò, il ricorso trascura del tutto la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale, affrontando l'argomento, ha rilevato che, a fronte di una intensa attività di proselitismo volta alla vendita della cittadinanza dello Stato di San OR a decine di nuovi adepti organizzando le attività illecite ed ottenendo i risultati sperati in almeno 70 occasioni, il ricorrente fosse ben consapevole della esistenza a monte di un progetto truffaldino e della inesistenza dei vantaggi prospettati alle persone offese. Tanto è stato rilevato dal Tribunale attraverso una lettura di merito non illogica delle interlocuzioni del ricorrente con la coindagata OT (menzionate a fg. 10 dell'ordinanza impugnata ma non nel ricorso) e dalle comunicazioni intercorse con uno dei soggetti (tale CA) che egli voleva convincere ad acquistare la cittadinanza;
dialoghi rivelativi del fatto che l'indagato, di fronte alle rimostranze del suo interlocutore, tentata di fargli superare le incertezze riferendo notizie fasulle. Di tanto, il ricorso non dà contezza, rivelando la sua genericità, che rimane tale anche laddove il ricorrente fa riferimento ad altre posizioni processuali che non possono omologarsi alla sua nelle condotte commesse e nella dimostrazione della malafede. 2. Del pari, con riguardo al secondo motivo, il ricorso, tentando di azzerare la portata illecita attribuita dal Tribunale alle condotte contestate e la loro ripetizione nel tempo in forma organizzata e fino a tempi recenti - anche successivi alle perquisizioni delle quali ha dato atto il provvedimento impugnato - propone una alternativa valutazione di merito inerente al pericolo di reiterazione del reato che non tiene conto della ricostruzione della vicenda e del dolo del ricorrente siccome ritenuto dall'ordinanza impugnata. In tale solco decisionale, è immune da vizi logico-giuridici la scelta di ritenere necessaria una misura cautelare, come quella applicata, idonea a porre l'indagato al di fuori da ogni possibilità di contatto con l'ambiente illecito di riferimento e gli altri associati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 kV1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2023.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale, in data 8 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione per delinquere, con 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20894 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/02/2023 ruolo di promotore ed organizzatore, finalizzata ad una serie di reati contro il patrimonio (in particolare truffe) e contro la fede pubblica (capo 1) perpetrati attraverso la sedicente appartenenza dei propri membri ad un fantomatico Stato estero della Repubblica Teocratica del Sovrano Stato Antartico di San OR, avente status di diritto internazionale ed, in particolare, mediante la spendita all'esterno di ruoli istituzionali, la produzione di falsi documenti d'identità anche validi per l'espatrio apparentemente riconducibili a detto Stato e il riciclaggio dei proventi di tale attività criminosa. Gli associati avevano prospettato falsamente alle numerose persone offese che adescavano, la possibilità, attraverso l'acquisto a titolo oneroso della cittadinanza, di conseguire in Italia diversi benefici in vari settori, tra i quali quello fiscale e amministrativo, altrimenti non consentiti. 2. Ricorre per cassazione ER LO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione contraddittoria rispetto alla doglianza difensiva inerente alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato e, cioè, della consapevolezza del ricorrente dell'inesistenza dello Stato di San OR e, dunque, della volontà di commettere il delitto contestatogli attraverso le condotte concrete che il Tribunale ha tenuto in considerazione ai fini della conferma della misura;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità in relazione alla statuizione inerente ad altri coindagati in identica posizione processuale, che hanno visto riconosciuta la loro buona fede, senza che il Tribunale abbia tenuto conto del basso livello di istruzione del ricorrente rispetto agli altri correi e delle evidenze che lo avrebbero indotto in errore;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l'attività criminosa si fosse protratta fino a dopo l'avvio delle indagini e le perquisizioni, senza tenere conto della rescissione dei legami del ricorrente con gli altri associati, circostanza idonea ad elidere il pericolo di recidiva, attesa l'assenza di contatti dell'indagato con mondi criminali e il suo stato di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico, 1. Quanto al primo ed al secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente inerendo entrambi al profilo dei gravi indizi di colpevolezza - deve rilevarsi che il ricorrente non contesta né la sussistenza dell'associazione a 2 delinquere né l'oggettività delle condotte attribuitegli ma soltanto l'integrazione dell'elemento soggettivo. Nel far ciò, il ricorso trascura del tutto la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale, affrontando l'argomento, ha rilevato che, a fronte di una intensa attività di proselitismo volta alla vendita della cittadinanza dello Stato di San OR a decine di nuovi adepti organizzando le attività illecite ed ottenendo i risultati sperati in almeno 70 occasioni, il ricorrente fosse ben consapevole della esistenza a monte di un progetto truffaldino e della inesistenza dei vantaggi prospettati alle persone offese. Tanto è stato rilevato dal Tribunale attraverso una lettura di merito non illogica delle interlocuzioni del ricorrente con la coindagata OT (menzionate a fg. 10 dell'ordinanza impugnata ma non nel ricorso) e dalle comunicazioni intercorse con uno dei soggetti (tale CA) che egli voleva convincere ad acquistare la cittadinanza;
dialoghi rivelativi del fatto che l'indagato, di fronte alle rimostranze del suo interlocutore, tentata di fargli superare le incertezze riferendo notizie fasulle. Di tanto, il ricorso non dà contezza, rivelando la sua genericità, che rimane tale anche laddove il ricorrente fa riferimento ad altre posizioni processuali che non possono omologarsi alla sua nelle condotte commesse e nella dimostrazione della malafede. 2. Del pari, con riguardo al secondo motivo, il ricorso, tentando di azzerare la portata illecita attribuita dal Tribunale alle condotte contestate e la loro ripetizione nel tempo in forma organizzata e fino a tempi recenti - anche successivi alle perquisizioni delle quali ha dato atto il provvedimento impugnato - propone una alternativa valutazione di merito inerente al pericolo di reiterazione del reato che non tiene conto della ricostruzione della vicenda e del dolo del ricorrente siccome ritenuto dall'ordinanza impugnata. In tale solco decisionale, è immune da vizi logico-giuridici la scelta di ritenere necessaria una misura cautelare, come quella applicata, idonea a porre l'indagato al di fuori da ogni possibilità di contatto con l'ambiente illecito di riferimento e gli altri associati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 3 kV1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.02.2023.