Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15598
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Sentenza 13 marzo 2007

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La nuova formulazione dell'art. 240, comma secondo, cod. proc. pen., introdotta dal D.L. n. 259 del 2006, conv. in legge n. 281 del 2006, nel vietare la riproduzione e l'utilizzazione di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e nell'imporre l'obbligo della secretazione, intende riferirsi al contenuto di detti documenti e non esclude, pertanto, che la loro accertata esistenza possa costituire notizia di reato e dar luogo, quindi, ad attività investigativa ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine a reati quali, nella specie, costituiti dalla violazione del segreto d'ufficio e dalla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'acquisizione di documenti formati illegalmente e contenenti notizie riservate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15598
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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