Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
La nuova formulazione dell'art. 240, comma secondo, cod. proc. pen., introdotta dal D.L. n. 259 del 2006, conv. in legge n. 281 del 2006, nel vietare la riproduzione e l'utilizzazione di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e nell'imporre l'obbligo della secretazione, intende riferirsi al contenuto di detti documenti e non esclude, pertanto, che la loro accertata esistenza possa costituire notizia di reato e dar luogo, quindi, ad attività investigativa ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine a reati quali, nella specie, costituiti dalla violazione del segreto d'ufficio e dalla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'acquisizione di documenti formati illegalmente e contenenti notizie riservate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 15598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15598 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 378
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 048089/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN MA, N. IL 03/10/1960;
avverso ORDINANZA del 11/12/2006 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI Maria;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi il difensore avv. Panella L. A. P. e Lauri L. I..
FATTO E DIRITTO
NI AR propone ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p., a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in data 11 dicembre 2006 con la quale il Gip del Tribunale di Milano gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine alle contestazioni provvisorie di associazione per delinquere (art. 416 c.p., capo A), concorso in utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p., comma 3, capo B), corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (art.319 c.p., capo C). La vicenda è quella della scoperta di una associazione per delinquere finalizzata alla acquisizione di notizie costituenti segreti di ufficio attraverso, tra l'altro, la corruzione di pubblici ufficiali ed altresì alla cessione di tali notizie al gruppo Telecom-Pirelli, con corrispondente appropriazione di somme di danaro del detto gruppo.
Una prima ordinanza di custodia cautelare, e messa il 19 settembre 2006 aveva raggiunto i coindagati del NI, al quale si era poi arrivati sulla base di elementi scaturiti dalle prime indagini. Deduce:
1) Violazione di legge processuale e segnatamente dell'art. 270 c.p.p., nonché vizio di motivazione sul punto. La ordinanza utilizzerebbe, quali elementi indizianti, delle intercettazioni telefoniche invece acquisite in violazione alla detta norma. Infatti, prosegue il ricorrente, nel procedimento penale a carico del NI, oltre alle intercettazioni dipendenti dal decreto del Gip in data 6 giugno 2006, vi sono intercettazioni acquisite in diverso procedimento (n. 10838 del 2005, relativo al sequestro di AB OM) e transitate nel primo nonostante che non fosse rispettato il canone posto dall'art. 270 c.p.p. e cioè che si procedesse per reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
ne' era ravvisabile un rapporto di connessione fra i reati oggetto dei diversi procedimenti. Delle dette telefonate si farebbe continua menzione nella ordinanza cautelare anche a proposito delle esigenze cautelari.
2) Violazione di legge processuale, in relazione all'art. 240 c.p.p., come riformulato dal D.L. n. 259 del 2006, convertito in L. n. 281 del 2006. Tra gli elementi indiziali, si sostiene, vi sono informazioni qualificate nella ordinanza come "riservate, di carattere internazionale" rinvenute in possesso di CI, il quale ha riferito di averle ricevute dal NI. Di tali dossier formati illegalmente, di cui NI nega la paternità e che non è certo provengano dal Sismi, si fa suo nella ordinanza nonostante che l'art.240 c.p.p. vieti tale utilizzazione assieme alla possibilità di farne copia, contemporaneamente imponendo al P.M. di secretarli. 3) Inosservanza degli artt. 274 e 292 c.p.p. e relativo vizio di motivazione. La motivazione fornita sull'art. 274 c.p.p., lett. a) sarebbe apparente e comunque totalmente priva di riferimenti concreti è la preoccupazione di rapporti con fantomatici complici o con il CI che ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente;
inoltre si sottolinea che il NI ha visto sospendere il proprio NOS presso il Sismi dal 5 luglio 2006.
Ugualmente apparente è ritenuta la motivazione sulla esigenza ex art. 274 c.p.p., lett. c). Essa è configurata in relazione alla pericolosità dimostrata nel procedimento per il sequestro di AB OM, dimenticando che per tale fatto l'ordinanza cautelare è stata revocata. Il ricorrente lamenta anche che erroneamente è stata considerata elemento di pericolosità la esperienza da lui maturata in seno al SISMI, senza considerare che si tratta di una notazione assolutamente generica;
sarebbe, poi, stato sanzionato il rifiuto del NI di ammettere gli addebiti, in realtà ignorando il fatto che egli si è presentato spontaneamente al P.M. e che ha scelto una strategia processuale che non può essere penalizzata in quanto tale, a norma di legge (art. 274 c.p.p., lett. a). 4) Inosservanza dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulla scelta della misura adeguata.
In data 8 febbraio 2007 è stata presentata una memoria per illustrare profili della violazione dell'art. 240 c.p.p.; è stata contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 326 c.p.. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto articolato sul presupposto, che appare errato, della mancanza dei requisiti per l'operatività dell'art. 270 c.p.p.. Infatti, nel procedimento in esame si procede a carico del NI, tra l'altro, per il reato contestato sub A), di promozione e organizzazione di associazione per delinquere finalizzata anche alla commissione di reati costituiti dalla "... utilizzazione a fini patrimoniali di informazioni riservate acquisite dai Servizi di informazione dello Stato italiano e di Stati stranieri" (ossia reati ex art. 262 c.p.). In altri termini, il reato associativo contestato al NI comporta l'arresto obbligatorio in flagranza secondo il disposto dell'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. m) in rel. alla lett. a) che contempla, per l'appunto, la promozione o organizzazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo 1^ del libro 2^ del c.p. con pena non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo dieci anni (tale essendo il reato ex art. 262 c.p., punito con pena massima di ventiquattro anni).
Non difetta dunque il requisito per l'operatività dell'art. 270 c.p.p., rappresentato dal fatto che la utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimento diverso da quello per cui furono disposte è consentita solo quando il diverso processo riguarda reati ad arresto obbligatorio in flagranza.
Non rilevano, conseguentemente, nemmeno le censure formulate dal ricorrente in ordine alla ritenuta assenza del requisito della "indispensabilità" della acquisizione per l'accertamento di reato, secondo il disposto dell'art. 270 c.p.p., posto che quelle censure sono state articolate in riferimento alla ipotesi di reato ex art.262 c.p., pacificamente contestato solo ai coindagati, e non anche in riferimento alla fattispecie associativa appena indicata, con correlativa insussistenza di un interesse concreto alla risposta alla doglianza.
Il secondo motivo è infondato.
Si deduce la violazione dell'art. 240 c.p.p. nella nuova formulazione dovuta al D.L. n. 259 del 2006 conv. In L. n. 281 del 2006. Il comma 2 del nuovo testo dell'art. 240 c.p.p. stabilisce che i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere riprodotti in copia in qualunque fase del procedimento ed inoltre che il loro contenuto non può essere utilizzato. Essi inoltre debbono essere immediatamente secretati e custoditi dal PM e, con le forme del contraddittorio dinanzi ad un giudice, sono destinati alla distruzione. È configurata infine una ipotesi di reato a carico di chi detenga il materiale di cui il giudice abbia disposto la distruzione.
Ciò di cui si lamenta il ricorrente è che i documenti in questione, lungi dall'essere stati secretati, sono stati invece utilizzati a proprio carico.
La doglianza non ha fondamento.
Il divieto di utilizzazione processuale dei dossier formati illegalmente è posto dal legislatore in relazione al relativo "contenuto", in tal senso disponendo testualmente la norma e dovendosi tenere conto che la finalità del precetto è proprio quella di "rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad ...informazioni illegalmente raccolte" come sottolineato anche dal relatore Gambescia durante i lavori preparatori (v. resoconto 24 ottobre 2006).
Nella stesura del decreto di conversione, inoltre, è caduto il divieto di utilizzare tali documenti come notizia di reato ed è scomparsa la locuzione che proibiva l'uso a fini processuali o investigativi.
Se ne deduce che l'uso processuale rimasto vietato è quello del contenuto dei documenti a fini diversi da quello investigativo, ossia vietata è certamente la utilizzazione di quanto desumibile da tali dossier, come fonte di prova o di indizio.
In altri termini, se il dossier descrivesse l'appartenenza di taluno ad una associazione sovversiva, quello che la legge vieta è che si usi tale documento come prova di tale appartenenza.
È innegabile, viceversa, che l'esistenza del dossier, le modalità della sua formazione e la definizione del suo contenuto come legale o meno sono fatti che possono e debbono essere accertati anche mediante attività investigativa la quale può configurarsi come "dovuta" anche ai fini dell'eventuale esercizio della azione penale per il reato ex art. 326 c.p., comma 4, formulato a carico del ricorrente o per dimostrare la sua partecipazione alla associazione finalizzata alla acquisizione di documenti contenenti notizie riservate, formati illegalmente.
Tale attività dovrebbe poi completarsi con quelle ad essa connesse, quali la estrazione di copia da parte degli interessati, secondo le norme generali del codice, dovendosi comunque garantire il diritto alla difesa;
ed ogni interpretazione che conducesse a soluzioni diverse potrebbe dare luogo, nelle sedi nelle quali la questione diventa rilevante, a dubbi di legittimità costituzionale. Per quanto concerne la seconda parte del motivo, ossia la contestazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato ex art. 326 c.p. (poi ripresa in uno dei motivi aggiunti), deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando sia proposto ricorso diretto per Cassazione avverso ordinanze che dispongono misure coercitive, le doglianze attinenti al difetto dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, rilevano soltanto se si traducano in un motivo di annullamento per violazione di legge esulando dalle funzioni della Corte di legittimità la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e delle esigenze cautelari. Pertanto quando l'ordinanza contenga la precisa e circostanziata enunciazione dei fatti addebitati con la specificazione di elementi di estremo dettaglio, in riferimento a tempo, luoghi e modalità, in tema di fatti delittuosi connessi, il suddetto onere è sicuramente assolto, essendo gli indagati in condizione di potere esplicare pienamente ogni possibilità di difesa.
Nella specie, il Gip ha dato conto, nella ordinanza impugnata, della prova logica sulla quale ha basato il suo convincimento che i rapporti informativi trovati in possesso del CI e che costui ha riferito aver ricevuto dal NI, provenissero, dato i loro contenuti specifici, dalla attività dell'indagato quale pubblico ufficiale in forza al Sismi o comunque fossero riferibili alla posizione funzionale del NI stesso all'interno del servizio informativo.
Si tratta di una ragionamento logico induttivo che, in quanto tale, non può essere aggredito con ricorso per saltum per violazione di legge, relativa, questa, soltanto ai difetti totali di motivazione. D'altra parte, la osservazione del ricorrente secondo il quale si sarebbe in presenza non soltanto di una motivazione illogica ma di una motivazione addirittura apparente, non muta la sostanza delle cose.
Il fatto che la difesa abbia appurato che non vi siano, presso il Sismi, pratiche o rapporti aventi contenuti del genere di quelli in contestazione non collide con il ragionamento del Gip. Secondo questi la natura delle informazioni è parsa tale da competere necessariamente ad ambiti ed ambienti riservati e, pur potendo non essere state, le informazioni, recepite dall'agente nell'esercizio della propria attività istituzionale, tuttavia bastava che si trattasse di notizie destinate a non essere ulteriormente diffuse dall'agente proprio a causa delle funzioni esercitate. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.
L'art. 311 c.p.p., comma 2, consente infatti il ricorso immediato per Cassazione soltanto per violazione di legge.
Ancora una volta, vai la pena di ricordare che, "poiché il ricorso immediato per Cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e); ciò in quanto i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell'ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice. Il ricorso "per saltum" pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda dolere dell'inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l'ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell'ambito della motivazione (Rv 212876; SS.UU. 226710; SS.UU. 224611). Non vengono pertanto considerati i profili di illogicità della motivazione, non consentiti dal mezzo di impugnazione prescelto. Quanto alla assunta "apparenza" della motivazione sulla concretezza dei pericoli di volta in volta considerati, si rileva quanto segue. Il ragionamento del Gip sulla sussistenza del pericolo di recidiva specifica non è affatto apodittico o astratto ma contiene riferimenti a circostanze di fatto (reiterazione delle condotte, da parte di soggetto in grado, per le delicate funzioni esercitate, di comprendere il grave disvalore della propria illecita condotta;
mancata dimostrazione di volontà di recidere i legami con il passato) che lo rendono esistente e quindi non attaccabile sotto il profilo della violazione di legge.
Tale evenienza, rende assente l'interesse ad un giudizio di questa Corte sul residuale pericolo di inquinamento probatorio. Ugualmente è a valutarsi la motivazione sulla scelta della misura, in ordine alla quale il Gip ha effettuato un percorso logico illustrando le ragioni che rendono il NI, a causa delle capacità professionali acquisite, immeritevole della fiducia che deve presiedere alla applicazione di misure gradate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2007