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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6973 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL EN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA DI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato LE AN alla pena ritenuta di giustizia per tre reati di ricettazione (capi A, C, E) nonché per i delitti previsti dagli artt. 493-ter cod. pen. (capo B), 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (capo D) e 495 cod. pen., (capo F), applicata la disciplina della continuazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6973 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/11/2022 2. Ha proposto ricorso LE AN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale sotto due distinti profili. In primo luogo, sostiene la difesa che il delitto ex 493-ter cod. pen. va ricondotto in quello ex art. 648 cod. pen. contestato al capo A), essendo stata contestata la detenzione e non l'utilizzo delle carte di credito e pagamento, dei documenti di identità e tessere sanitarie oggetto della ricettazione, che costituiscono una pluralità di beni aventi la medesima provenienza furtiva, sottratti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo alle medesime persone offese, la cui detenzione ha determinato il verificarsi di un unico evento giuridico. In secondo luogo, il ricorrente osserva che la patente di guida e la carta d'identità oggetto della ricettazione contestata al capo E) furono rinvenute dagli operanti in possesso di LE AN unitamente alle carte e tessere indicate ai capi A) e B), cosicché si è in presenza di un unico reato di ricettazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo soltanto alla ritenuta sussistenza del delitto ex 493-ter cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti indicati dal Procuratore generale. 2. La seconda doglianza, inerente al mancato assorbimento della ricettazione contestata al capo E) in quella sub A), è priva di fondamento. La difesa ha richiamato una recente pronuncia di legittimità che ha affermato proprio il principio contrario a quello sostenuto nel ricorso, ribadendo un orientamento consolidato. La sentenza, infatti, disattendendo un motivo sovrapponibile a quello qui proposto, ha osservato che la tesi difensiva «appare condivisibile solo qualora il soggetto riceva una pluralità di beni che abbiano la medesima provenienza furtiva ovvero una pluralità di cose che, persa la loro singola autonomia, facciano parte di un unico bene non altrimenti scomponibile se non perdendo la propria 2 identità (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522). Qualora la condotta si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, invece, [...], deve ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti. In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dallo stesso venditore» (così Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì Agengo, Rv. 278514; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27037 del 14/05/2003, Barletta, Rv. 225160 nonché Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213449; da ultimo v. Sez. 1, n. 3693 del 19/01/2022, Vasapollo, non mass.). Nel caso di specie i beni detenuti dalla sola imputata di cui al capo E (carta d'identità e patente intestate a IL IN) provenivano da un delitto commesso in danno di persona diversa, in tempo e luogo diversi da quelli inerenti ai documenti oggetto della ricettazione contestata al capo A). 3. E' fondata, invece, la prima censura proposta. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'attuale art. 493-ter cod. pen. (prima art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, poi art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita» e le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872; Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich, Rv. 262572; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244874). Ribadendo tale principio, questa Corte ha di recente affermato che fra i due reati vi può essere concorso quando l'autore della contraffazione proceda all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito ovvero quando l'agente riceva una carta di credito falsificata e poi la utilizzi (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777). Nel caso di specie, però, la condotta ascritta all'imputata - come osservato anche dal P.G. - non fa riferimento né alla contraffazione né all'indebito utilizzo delle carte, ma solo alla ricezione delle stesse quale provento dei furti in 3 occasione dei quali furono anche sottratti i documenti e le tessere oggetto della ricettazione di cui al capo A), reato all'interno del quale, pertanto, va ricompresa la condotta contestata al capo B). 4. La sentenza, quindi, va annullata senza rinvio, dovendosi eliminare la pena inflitta in aumento a titolo di continuazione per il reato ex art. 493-ter cod. pen. (due mesi di reclusione e 200 euro di multa).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. contestato al capo B) perché assorbito nel reato di ricettazione sub A) ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, rideterminando la pena finale in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA DI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28 settembre 2021 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato LE AN alla pena ritenuta di giustizia per tre reati di ricettazione (capi A, C, E) nonché per i delitti previsti dagli artt. 493-ter cod. pen. (capo B), 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (capo D) e 495 cod. pen., (capo F), applicata la disciplina della continuazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6973 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/11/2022 2. Ha proposto ricorso LE AN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale sotto due distinti profili. In primo luogo, sostiene la difesa che il delitto ex 493-ter cod. pen. va ricondotto in quello ex art. 648 cod. pen. contestato al capo A), essendo stata contestata la detenzione e non l'utilizzo delle carte di credito e pagamento, dei documenti di identità e tessere sanitarie oggetto della ricettazione, che costituiscono una pluralità di beni aventi la medesima provenienza furtiva, sottratti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo alle medesime persone offese, la cui detenzione ha determinato il verificarsi di un unico evento giuridico. In secondo luogo, il ricorrente osserva che la patente di guida e la carta d'identità oggetto della ricettazione contestata al capo E) furono rinvenute dagli operanti in possesso di LE AN unitamente alle carte e tessere indicate ai capi A) e B), cosicché si è in presenza di un unico reato di ricettazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo soltanto alla ritenuta sussistenza del delitto ex 493-ter cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti indicati dal Procuratore generale. 2. La seconda doglianza, inerente al mancato assorbimento della ricettazione contestata al capo E) in quella sub A), è priva di fondamento. La difesa ha richiamato una recente pronuncia di legittimità che ha affermato proprio il principio contrario a quello sostenuto nel ricorso, ribadendo un orientamento consolidato. La sentenza, infatti, disattendendo un motivo sovrapponibile a quello qui proposto, ha osservato che la tesi difensiva «appare condivisibile solo qualora il soggetto riceva una pluralità di beni che abbiano la medesima provenienza furtiva ovvero una pluralità di cose che, persa la loro singola autonomia, facciano parte di un unico bene non altrimenti scomponibile se non perdendo la propria 2 identità (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Pacini e altri, Rv. 270522). Qualora la condotta si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, invece, [...], deve ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti. In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dallo stesso venditore» (così Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Alì Agengo, Rv. 278514; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27037 del 14/05/2003, Barletta, Rv. 225160 nonché Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213449; da ultimo v. Sez. 1, n. 3693 del 19/01/2022, Vasapollo, non mass.). Nel caso di specie i beni detenuti dalla sola imputata di cui al capo E (carta d'identità e patente intestate a IL IN) provenivano da un delitto commesso in danno di persona diversa, in tempo e luogo diversi da quelli inerenti ai documenti oggetto della ricettazione contestata al capo A). 3. E' fondata, invece, la prima censura proposta. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'attuale art. 493-ter cod. pen. (prima art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, poi art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita» e le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218872; Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich, Rv. 262572; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244874). Ribadendo tale principio, questa Corte ha di recente affermato che fra i due reati vi può essere concorso quando l'autore della contraffazione proceda all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento costituito dalla carta di credito ovvero quando l'agente riceva una carta di credito falsificata e poi la utilizzi (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777). Nel caso di specie, però, la condotta ascritta all'imputata - come osservato anche dal P.G. - non fa riferimento né alla contraffazione né all'indebito utilizzo delle carte, ma solo alla ricezione delle stesse quale provento dei furti in 3 occasione dei quali furono anche sottratti i documenti e le tessere oggetto della ricettazione di cui al capo A), reato all'interno del quale, pertanto, va ricompresa la condotta contestata al capo B). 4. La sentenza, quindi, va annullata senza rinvio, dovendosi eliminare la pena inflitta in aumento a titolo di continuazione per il reato ex art. 493-ter cod. pen. (due mesi di reclusione e 200 euro di multa).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. contestato al capo B) perché assorbito nel reato di ricettazione sub A) ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, rideterminando la pena finale in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2022.