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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28281 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CH SA n. a Castellammare di Stabia il 25/3/1984 avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 6/3/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la richiesta e disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 11/2/2023, applicava a RC AT la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di resistenza a P.U. ascrittogli al capo A) della rubrica, disattendendo le richieste relative agli ulteriori reati contestati al prevenuto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28281 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difenscve dell'indagato, Avv.Giovanni Pentangelo, il quale ha dedotto: 2.1 la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concretezza ed attualità del rischio di recidiva, omettendo di evidenziare gli specifici elementi che lasciano ritenere altamente probabile la ricaduta nel reato e di spiegare le ragioni per cui risulterebbero inadeguate misure di minore afflittività rispetto a quella inframuraria. Aggiunge il difensore che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'imputato è affetto da immunodeficienza e assuntore di terapia con antiretrovirali sicché nei suoi confronti doveva trovare applicazione il divieto di custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 4 bis, cod.proc.pen., derogabile solo in presenza di esigenze cautelarí di eccezionale rilevanza, profilo che i giudici cautelari non hanno valutato omettendo, altresì, di individuare un istituto penitenziario dotato di adeguate strutture sanitarie. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Ferma la gravità indiziaria, conclamata dall'arresto in flagranza, successivamente convalidato dal Gip, il Tribunale del Riesame ha accolto l'appello del P.m., il quale lamentava l'inadeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. in quella sede impo.sto, applicando la misura della custodia in carcere esclusivamente con riguardo alla condotta di resistenza ascritta al capo A) della rubrica. 3.1 II difensore lamenta genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del rischio di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. a fronte dell'accurato scrutinio operato dal collegio cautelare. il quale ha evidenziato che il prevenuto, plurirecidivo, ha commesso il fatto mentre trovavasi sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. in relazione ad altro procedimento e con modalità allarmanti, mettendo in pericolo l'incolumità propria, degli utenti della strada e degli operanti, che nell'occorso riportavano lesioni. In punto di adeguatezza il Tribunale ha rimarcato che la scelta di una misura custodiale è imposta dall'accertata violazione da parte del prevenuto dell'obbligo cui era sottoposto al momento della commissione dell'illecito mentre la possibilità di adottare la misura autocustodiale è stata negata non solo in conseguenza dell'incapacità di autocontrollo del ricorrente ma anche della condanna dal medesimo riportata per il reato d'evasione, irrevocabile nell'anno 2020, che fonda la preclusione ex art. 284, comma 5bis, cod.proc.pen. La difesa non si confronta con l'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata, reiterando rilievi connotati da radicale aspecificità. 2 3.2 Analogamente il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria con la motivazione rassegnata dal collegio cautelare in ordine alle condizioni di salute del ricorrente. Infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la sindrome da immunodeficienza è stata riferita dall'imputato in sede di interrogatorio ma non risulta supportata da idonea documentazione sanitaria sicché non può ritenersi operante la disposizione di cui all'art. 275, comma 4 bis, cod.proc.pen., valutazione che non presta il fianco a censura e che non può essere rivisitata in questa sede per effetto della produzione allegata al ricorso, implicando la stessa valutazioni di merito precluse in sede di legittimità. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc.Pen. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la richiesta e disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello del P.m. avverso l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 11/2/2023, applicava a RC AT la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di resistenza a P.U. ascrittogli al capo A) della rubrica, disattendendo le richieste relative agli ulteriori reati contestati al prevenuto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28281 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difenscve dell'indagato, Avv.Giovanni Pentangelo, il quale ha dedotto: 2.1 la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concretezza ed attualità del rischio di recidiva, omettendo di evidenziare gli specifici elementi che lasciano ritenere altamente probabile la ricaduta nel reato e di spiegare le ragioni per cui risulterebbero inadeguate misure di minore afflittività rispetto a quella inframuraria. Aggiunge il difensore che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto che l'imputato è affetto da immunodeficienza e assuntore di terapia con antiretrovirali sicché nei suoi confronti doveva trovare applicazione il divieto di custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 4 bis, cod.proc.pen., derogabile solo in presenza di esigenze cautelarí di eccezionale rilevanza, profilo che i giudici cautelari non hanno valutato omettendo, altresì, di individuare un istituto penitenziario dotato di adeguate strutture sanitarie. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Ferma la gravità indiziaria, conclamata dall'arresto in flagranza, successivamente convalidato dal Gip, il Tribunale del Riesame ha accolto l'appello del P.m., il quale lamentava l'inadeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. in quella sede impo.sto, applicando la misura della custodia in carcere esclusivamente con riguardo alla condotta di resistenza ascritta al capo A) della rubrica. 3.1 II difensore lamenta genericamente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del rischio di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. a fronte dell'accurato scrutinio operato dal collegio cautelare. il quale ha evidenziato che il prevenuto, plurirecidivo, ha commesso il fatto mentre trovavasi sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.g. in relazione ad altro procedimento e con modalità allarmanti, mettendo in pericolo l'incolumità propria, degli utenti della strada e degli operanti, che nell'occorso riportavano lesioni. In punto di adeguatezza il Tribunale ha rimarcato che la scelta di una misura custodiale è imposta dall'accertata violazione da parte del prevenuto dell'obbligo cui era sottoposto al momento della commissione dell'illecito mentre la possibilità di adottare la misura autocustodiale è stata negata non solo in conseguenza dell'incapacità di autocontrollo del ricorrente ma anche della condanna dal medesimo riportata per il reato d'evasione, irrevocabile nell'anno 2020, che fonda la preclusione ex art. 284, comma 5bis, cod.proc.pen. La difesa non si confronta con l'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata, reiterando rilievi connotati da radicale aspecificità. 2 3.2 Analogamente il difensore non si rapporta in termini di puntualità censoria con la motivazione rassegnata dal collegio cautelare in ordine alle condizioni di salute del ricorrente. Infatti, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la sindrome da immunodeficienza è stata riferita dall'imputato in sede di interrogatorio ma non risulta supportata da idonea documentazione sanitaria sicché non può ritenersi operante la disposizione di cui all'art. 275, comma 4 bis, cod.proc.pen., valutazione che non presta il fianco a censura e che non può essere rivisitata in questa sede per effetto della produzione allegata al ricorso, implicando la stessa valutazioni di merito precluse in sede di legittimità. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc.Pen. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Sentenza a motivazione semplificata