Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere "in parte qua" riconsegnate al debitore stesso secondo le forme di cui all'art. 510 comma terzo cod. proc. civ., senza che a diverse conclusioni possa indurre la circostanza che la conversione del pignoramento sia stata (come nella specie) irritualmente attuata attraverso il deposito di due libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati al debitore, anziché mediante versamento di una somma di danaro da depositarsi a cura del cancelliere (art. 495 cod. proc. civ.), ovvero deposito di libretto bancario intestato al creditore (arg. ex art. 495, comma sesto nel testo anteriore alla novella del 1990), costituendo, in tal caso, il deposito dei libretti nominativi una mera irregolarità formale (non ostativa al raggiungimento dello scopo della conversione, per essere stati, da un lato, i beni pignorati liberati dal vincolo, per essere stato, dall'altro, il creditore interamente soddisfatto con parte delle somme depositate sui detti libretti). L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento non esclude, in ogni caso, la necessità di ripristinarne le forme legali, attraverso l'ordine di restituzione delle somme residue al debitore esecutato da eseguirsi a cura della cancelleria mediante richiesta all'istituto di credito dell'emissione di un assegno circolare intestato al debitore stesso, con la conseguenza che, prima dell'esaurimento di tale procedura, con correlata consegna del residuo al debitore, l'istituto di credito depositario delle somme, se a sua volta creditore dell'esecutato, non può legittimamente trattenere le somme residue a titolo di compensazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LO GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDITO ITALIANO SpA, FILIALE DI PESCARA, in persona del Vice Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso l'avvocato MOSCARINI LUCIO V., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO MASSIGNANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IC LL di AR & NG LL Snc, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso l'avvocato LATTANZI SERENELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PISCOPO ANNA MARIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 336/97 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Moscarini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Piscopo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1 marzo 1993 il fallimento della s.n.c. LA EG di EG NA ed EG LO conveniva in giudizio il Credito Italiano s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 143.113.333=. In particolare il fallimento attore esponeva che: 1) tale somma rappresentava parte dell'importo che la fallita società aveva versato, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare in suo danno, in sede di conversione del pignoramento;
2) la somma era stata versata mediante deposito di due libretti di deposito accesi presso il Credito Italiano s.p.a. ed intestati ad LO LL;
3) il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza la restituzione al debitore esecutato della somma risultata in eccesso, dopo l'attribuzione del dovuto all'unico creditore procedente;
4) l'istituto di credito aveva, a questo punto, compensato il predetto importo risultante dai libretti di deposito con i crediti che esso vantava, oltre che nei confronti della s.n.c. LA EG di EG NA ed EG LO, anche nei confronti della s.n.c. F.lli EG e nei confronti di LO LL, quest'ultimo garante di tutte le esposizioni delle predette società. Il convenuto si costituiva deducendo la legittimità della operata compensazione, sia perché nessun vincolo era stato ritualmente costituito sulle somme versate, sia perché, comunque, era venuto a cessare con l'ordinanza che ne aveva disposto la restituzione. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza dell'8 gennaio 1994, accoglieva la domanda e condannava il Credito Italiano s.p.a. al pagamento della somma di lire 123.563.330=, oltre interessi, corrispondente alla somma oggetto di conversione del pignoramento, al netto della somma attribuita al creditore.
La Corte di appello de L'Aquila rigettava il gravame del Credito Italiano s.p.a., osservando che la compensazione tra il credito dell'intestatario dei libretti sui quali era depositata la somma oggetto di conversione ed i crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto dal Credito Italiano s.p.a. non poteva operare, anche dopo l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la restituzione delle somme, perché il credito relativo alle somme depositate non era esigibile. In particolare, secondo la Corte di merito, dopo il provvedimento di conversione il vincolo poteva venire meno soltanto con l'effettiva restituzione al debitore esecutato delle somme eccedenti quelle assegnate al creditore procedente;
conseguentemente, la banca doveva, in virtù del perdurante vincolo, restituire la somma in adempimento dell'ordine del giudice.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Credito Italiano s.p.a.. Il fallimento della s.n.c. LA EG di EG NA ed EG LO resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme in tema di estinzione del pignoramento e delle norme in tema di compensazione, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 510 e 630 cod. proc. civ. ed agli artt. 1241 ss. cod. civ. nonché il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Più precisamente, il ricorrente si duole che la caducazione del vincolo del pignoramento sulle somme sia stata collegata dalla sentenza impugnata alla estinzione del processo esecutivo ed alla restituzione della somma al titolare dei libretti, per la parte non destinata al soddisfacimento del creditore procedente, mentre l'estinzione del vincolo discende, secondo il ricorrente, direttamente dall'accertamento, da parte del giudice, dell'esuberanza delle somme pignorate rispetto a quelle necessarie per il soddisfacimento dei creditori procedenti e dal conseguente ordine di restituzione al debitore.
Il motivo è infondato. Le somme versate dal debitore esecutato in sede di conversione del pignoramento divengono esse stesse assoggettate al pignoramento con la conseguenza che il vincolo non può venire meno che nelle forme previste dal codice di rito. Pertanto, nel caso in cui, dopo le attribuzioni ai creditori, vi sia un residuo della somma versata in sede di conversione del pignoramento, e sulla quale si è trasferito il relativo vincolo, questo residuo "è consegnato" al debitore esecutato, come espressamente previsto in via generale dall'art. 510, 3 comma, cod. proc. civ.. Diverse conclusioni non sono possibili quando, come nella specie, la conversione del pignoramento sia stata attuata irritualmente attraverso il deposito di due libretti di deposito nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati ad LO AL, legale rappresentante della s.n.c. esecutata, anziché attraverso il deposito di una somma di denaro, destinata ad essere depositata dal cancelliere (come prescritto in via esclusiva dall'art. 495 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla nuova formulazione dettata dalla legge n. 353 del 1990), ovvero attraverso il deposito di un libretto bancario intestato al creditore (come consentito dall'art. 495, 6 comma, nel testo anteriore alla novella). Invero, il deposito dei libretti intestati al legale rappresentante della società esecutata anziché delle somme o dei libretti intestati al creditore può considerarsi una mera irregolarità poiché il deposito dei libretti, evidentemente considerato equivalente al deposito delle somme da essi portate, tenuto conto del vincolo all'ordine del giudice e della concreta disponibilità degli stessi libretti assicurata all'ufficio giudiziario, ha comunque raggiunto lo scopo della conversione;
infatti, da un lato, i beni originariamente pignorati sono stati liberati dal vincolo e, d'altro lato, il creditore procedente è stato soddisfatto con parte delle somme depositate sui libretti. L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento in ogni caso non escludeva la necessità di riprendere il percorso procedimentale previsto dalla legge, come in effetti è avvenuto, non solo con l'attribuzione delle somme al creditore procedente, ma anche con l'ordine di restituzione delle somme esuberanti al debitore esecutato;
ordine eseguito dalla cancelleria attraverso la richiesta all'istituto di credito di emettere assegno circolare ad esso intestato.
Da ciò consegue che, prima dell'esaurimento della procedura, con la consegna del residuo al debitore esecutato, non si può configurare un rapporto di debito e di credito, suscettibile di compensazione, tra il debitore e l'istituto di credito presso il quale sia depositata la somma residuata dopo la distribuzione ai creditori. La consegna del residuo è, invero, direttamente riferibile all'ufficio giudiziario, all'ordine del quale la somma è vincolata e che, pertanto, provvede ad emettere mandato a favore del debitore. L'emissione dell'assegno circolare da parte dell'istituto di credito o, comunque, la consegna della somma all'ufficio giudiziario rappresentano soltanto un momento, secondo la modalità prescelta, della esecuzione della consegna che quest'ultimo deve eseguire in favore del debitore.
Inoltre, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la restituzione in favore del debitore, che nella specie non era neppure l'intestatario dei libretti ed era, quindi, soggetto diverso da quello nei cui confronti il Credito Italiano s.p.a. ha operato la compensazione. Pertanto, si deve escludere che dall'ordine di restituzione emesso dal giudice dell'esecuzione sia sorto, o sia tornato in vita senza vincoli, un credito dell'intestatario del libretto nei confronti dell'istituto di credito;
da detto ordine è derivato soltanto l'obbligo dell'istituto di credito di dare corso al successivo mandato del giudice, emettendo assegno circolare a nome del beneficiario del mandato e consegnando lo stesso assegno all'ufficio giudiziario per la successiva consegna al beneficiario. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "la violazione ... di tutte le norme di cui al precedente motivo primo nonché di ogni altra disposizione in materia di pignoramento e di conversione del pignoramento"; con lo stesso motivo deduce anche l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia prospettati con i motivi di appello con i quali aveva contestato la sua qualità di custode giudiziario (primo motivo) ed aveva dedotto la legittimità della compensazione in forza del rapporto di conto corrente che aveva generato il suo credito (secondo motivo). Il motivo, nella parte in cui deduce violazione di legge, è evidentemente generico e perciò inammissibile poiché non precisa quali siano le norme violate e le ragioni della pretesa violazione. Per ciò che concerne il dedotto vizio della motivazione, è principio pacifico che, ai fini del configurarsi del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia e, quindi, della decisività del punto medesimo, è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, nel senso di far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della controversia (ex pluribus Cass. 15 maggio 1997, n. 4310). Orbene, nella specie, la contestata qualità di custode giudiziario del Credito Italiano s.p.a. non è stata affatto posta a base della decisione, che, invece, è partita dal concettualmente diverso presupposto della soggezione delle somme versate in sede di conversione al vincolo del pignoramento. Egualmente indifferente è l'esistenza, mai messa in dubbio dalla sentenza impugnata, del credito, nascente da contratto di conto corrente, che è stato opposto in compensazione dal Credito Italiano s.p.a.. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 1998. Depositata in Cancelleria l'11/2/1999.