Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 1
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 309 del 1990, può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca, giustificata con la mancata proroga della Convenzione vigente tra l'Ufficio giudiziario e l'ente pubblico presso il quale l'attività sostitutiva doveva essere svolta).
Commentario • 1
- 1. Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37357 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1813
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 46663/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NN N. IL 07/07/1961;
avverso l'ordinanza n. 125/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI, del 30/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.5.2007 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari dichiarava TO IO colpevole dei reati previsti dagli artt. 110 e 99 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed
Euro 18.000 di multa, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità da eseguirsi presso l'Associazione Volontari Protezione Civile di Ittiri. Con sentenza del 10.7.2008 la Corte di appello di Sassari confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare. Con richiesta del 29.6.2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, rilevata la impossibilità di dare corso all'esecuzione della pena sostitutiva presso l'Associazione Volontari della Protezione civile di Irriri, chiedeva al Giudice delle indagini preliminari di determinare le modalità alternative di svolgimento del lavoro di pubblica utilità stabilito a carico di TO IO.
Con ordinanza del 30.4.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, emetteva ordinanza con la quale disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse nei confronti di TO IO "all'esecuzione della pena nei modi ordinari". Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis per avere disposto la revoca della pena alternativa al di fuori dei casi previsti dalla legge;
contraddittorietà della motivazione poiché il giudice non ha tenuto conto della documentazione depositata, relativa alla disponibilità manifestata dal Comune di Uri ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 stabilisce espressamente che la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con conseguente ripristino della pena detentiva sostituita, ha carattere sanzionatorio, potendo essere disposta in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ne consegue la illegittimità della revoca deliberata dal Giudice delle indagini preliminari in ragione della mancata proroga della Convenzione vigente tra l'Ufficio giudiziario e l'ente pubblico presso il quale doveva essere svolta la pena alternativa, al di fuori della fattispecie di revoca prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato (in senso conforme, con riguardo alla revoca della sanzione sostitutiva applicata a norma delle L. n. 689 del 1981, Sez. 1, n. 38042 del 05/10/2005, Teran Almeida, Rv. 232462). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sassari perché proceda a nuova deliberazione, valutando anche la circostanza risultante dalla documentazione prodotta dal difensore circa la disponibilità di altro ente locale convenzionato a consentire l'esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità applicata al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Sassari. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014