Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37357
CASS
Sentenza 6 giugno 2014

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Massime1

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 309 del 1990, può essere disposta solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca, giustificata con la mancata proroga della Convenzione vigente tra l'Ufficio giudiziario e l'ente pubblico presso il quale l'attività sostitutiva doveva essere svolta).

Commentario1

  • 1Indicare ente per lavori di pubblica utilità spetta al gudice (Cass. 46555/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018

    Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37357
Data del deposito : 6 giugno 2014

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