CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2023, n. 28767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28767 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'IN LO, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 21/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Luca Palma, trasmessa a mezzo pec in data 03/04/2023, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28767 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 28/11/2018 - con cui LO D'IN era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, quale amministratore della società II Mattone s.r.I., dichiarata fallita in data 08/05/2015 - qualificato il fatto ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fallimentare, confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 11/05/2022 LO D'IN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Luca Palma, deducendo due motivi, di seguito enundati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen:, in quanto la Corte di merito, nel riqualificare la condotta del'imputato secondo la originaria contestazione, ha violato il principio del divieto della reformatio in peius, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in riferimento al diverso termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta rispetto a quella documentale;
2.2 vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui manca qualsiasi argomentazione da parte della Corte di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di LO D'IN è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio come sussistano contrapposti orientamenti circa la possibilità di ricomprendere nell'ambito del principio del divieto della reformatio in peius il profilo della prescrizione. A fronte di un orientamento secondo cui - proprio in un caso analogo a quello in esame, in cui la Corte di appello, facendo rivivere la originaria imputazione, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, aveva dato al fatto una qualificazione giuridica più grave, con conseguenze sfavorevoli in riferimento ai termini di prescrizione - non comporta alcuna violazione del suddetto divieto, che investe il solo trattamento sanzionatorio in senso stretto, ma non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, per cui l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye Darou, Rv. 279772; in termini: Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. 6, n. 32710 del 2 16/07/2014, Schepis e altro, Rv. 260663; Sez. 5, n. 3246 dek 22/10/2008, dep.23/01/2009, Minutelli e altro, Rv. 242953; Sez. 2, n. 11935 del 08/03/2007, Tricarico, Rv. 236134), sussistono orientamenti difformi. Ad esempio, secondo una recente pronuncia, il giudice di appello, nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, non può procedere ex officio ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione (Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli Florenzo, Rv. 277087); in seguito, Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu Ciprian, Rv. 278143, ha affermato che "Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica 'in peius' del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione." (in termini: Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260585). Tale difformi impostazioni, tuttavia, non sono destinate ad incidere sul caso in esame in alcun modo, posto che, alla data in cui risulta pronunciata la sentenza di appello impugnata, non era affatto maturato il termine di prescrizione per la meno grave fattispecie di reato, ossia quella di cui all'art. 217 legge fallimentare, come ritenuta la condotta dal primo giudice, sicché non si comprende quale sarebbe l'interesse concreto del ricorrente a sollevare la questione. Anche la considerazione riportata nelle conclusioni scritte - secondo cui la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta rappresenterebbe una causa ostativa per l'imputato ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitamento all'esito di procedura di composizione della crisi - è prospettata in via astratta e meramente eventuale, senza alcuna prospettazione di un interesse concreto in tal senso. Parimenti generico risulta il secondo motivo di ricorso, posto che la pena risulta irrogata nel minimo edittale, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, mentre il solo dato della incensuratezza non costituisce, per scelta legislativa, una ragione sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to Luca Palma, trasmessa a mezzo pec in data 03/04/2023, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 28767 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 28/11/2018 - con cui LO D'IN era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, quale amministratore della società II Mattone s.r.I., dichiarata fallita in data 08/05/2015 - qualificato il fatto ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fallimentare, confermava, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 11/05/2022 LO D'IN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Luca Palma, deducendo due motivi, di seguito enundati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen:, in quanto la Corte di merito, nel riqualificare la condotta del'imputato secondo la originaria contestazione, ha violato il principio del divieto della reformatio in peius, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in riferimento al diverso termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta rispetto a quella documentale;
2.2 vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui manca qualsiasi argomentazione da parte della Corte di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di LO D'IN è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio come sussistano contrapposti orientamenti circa la possibilità di ricomprendere nell'ambito del principio del divieto della reformatio in peius il profilo della prescrizione. A fronte di un orientamento secondo cui - proprio in un caso analogo a quello in esame, in cui la Corte di appello, facendo rivivere la originaria imputazione, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, aveva dato al fatto una qualificazione giuridica più grave, con conseguenze sfavorevoli in riferimento ai termini di prescrizione - non comporta alcuna violazione del suddetto divieto, che investe il solo trattamento sanzionatorio in senso stretto, ma non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, per cui l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye Darou, Rv. 279772; in termini: Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. 6, n. 32710 del 2 16/07/2014, Schepis e altro, Rv. 260663; Sez. 5, n. 3246 dek 22/10/2008, dep.23/01/2009, Minutelli e altro, Rv. 242953; Sez. 2, n. 11935 del 08/03/2007, Tricarico, Rv. 236134), sussistono orientamenti difformi. Ad esempio, secondo una recente pronuncia, il giudice di appello, nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, non può procedere ex officio ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione (Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli Florenzo, Rv. 277087); in seguito, Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu Ciprian, Rv. 278143, ha affermato che "Il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica 'in peius' del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione." (in termini: Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, De Vuono, Rv. 260585). Tale difformi impostazioni, tuttavia, non sono destinate ad incidere sul caso in esame in alcun modo, posto che, alla data in cui risulta pronunciata la sentenza di appello impugnata, non era affatto maturato il termine di prescrizione per la meno grave fattispecie di reato, ossia quella di cui all'art. 217 legge fallimentare, come ritenuta la condotta dal primo giudice, sicché non si comprende quale sarebbe l'interesse concreto del ricorrente a sollevare la questione. Anche la considerazione riportata nelle conclusioni scritte - secondo cui la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta rappresenterebbe una causa ostativa per l'imputato ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitamento all'esito di procedura di composizione della crisi - è prospettata in via astratta e meramente eventuale, senza alcuna prospettazione di un interesse concreto in tal senso. Parimenti generico risulta il secondo motivo di ricorso, posto che la pena risulta irrogata nel minimo edittale, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, mentre il solo dato della incensuratezza non costituisce, per scelta legislativa, una ragione sufficiente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2023 Il Consigliere estensore