CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2023, n. 43378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43378 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VR TI nato a [...] il [...] AD LI nato a [...]( JUGOSLAVIA) il 11/11/1980 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43378 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di MO ST e di VL ZE per il reato di furto in abitazione aggravato e continuato in riferimento a fatti commessi, rispettivamente, il 7 e 1'8 novembre 2008. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo inosservanza della legge penale per essersi entrambi i reati per i quali è stata confermata la condanna estinti per prescrizione, posto che i relativi termini erano decorsi già prima della pronunzia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Premesso che il termine di prescrizione prolungato previsto per il reato per cui si procede è, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., quello di anni 12 e mesi 6 e non anni 12, come invece erroneamente affermato dai ricorrenti, deve rilevarsi come lo stesso sia rimasto sospeso nel corso dei giudizi di merito non solo per il periodo stabilito dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, bensì in ulteriori sette occasioni a causa di rinvii dovuti a legittimi impedimenti degli imputati o del difensore ovvero per l'adesione di quest'ultimo all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria e, dunque, per complessivi 545 giorni. Anche tenuto conto delle menzionate sospensioni, però, il termine di prescrizione dei due reati per cui è stata pronunziata condanna si è compiuto al più tardi, rispettivamente, il 7 e 1'8 novembre 2022, ossia anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata. Ribadito che il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, è ammissibile, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), i ricorsi devono dunque essere accolti e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per la ragione illustrata. 1 Così deciso il 2 /9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. T
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43378 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di MO ST e di VL ZE per il reato di furto in abitazione aggravato e continuato in riferimento a fatti commessi, rispettivamente, il 7 e 1'8 novembre 2008. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo inosservanza della legge penale per essersi entrambi i reati per i quali è stata confermata la condanna estinti per prescrizione, posto che i relativi termini erano decorsi già prima della pronunzia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Premesso che il termine di prescrizione prolungato previsto per il reato per cui si procede è, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., quello di anni 12 e mesi 6 e non anni 12, come invece erroneamente affermato dai ricorrenti, deve rilevarsi come lo stesso sia rimasto sospeso nel corso dei giudizi di merito non solo per il periodo stabilito dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, bensì in ulteriori sette occasioni a causa di rinvii dovuti a legittimi impedimenti degli imputati o del difensore ovvero per l'adesione di quest'ultimo all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria e, dunque, per complessivi 545 giorni. Anche tenuto conto delle menzionate sospensioni, però, il termine di prescrizione dei due reati per cui è stata pronunziata condanna si è compiuto al più tardi, rispettivamente, il 7 e 1'8 novembre 2022, ossia anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata. Ribadito che il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, è ammissibile, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), i ricorsi devono dunque essere accolti e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per la ragione illustrata. 1 Così deciso il 2 /9
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. T