Sentenza 1 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
1 03063/0 3 L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg. Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 16199/00 SEZIONE LAVORO Cron, V. 7106 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Donato Figurelli -Consigliere- Ud. 22.11.2002 3. Pietro Cuoco -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Maura La Terza -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n 12, è domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
MA CA, nella qualità di tutore di AM AR Ro- saria Intimato per la cassazione della sentenza n. 2738 del Tribunale del Lavoro 4484 2 di Napoli del 21.5.1999/20.7.1999 nella causa n. 41670 R. G. 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato l'11.3.1995, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 30.12.1994, lamentando l'erronea interpretazione del quadro normativo in materia di indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 c l'illegittima applicazione del principio di auto- matica equiparazione della stessa indennità a quella dei pensio- nati di guerra ex artt. 1 e 6 tab. E del D.P.R. n. 834 del 1981. L'appellante lamentava in ogni caso il mancato accoglimento dell'eccepita prescrizione quinquennale con riguardo alla doman- da di adeguamento dell'indennità di accompagnamento in gadi- mento alla misura stabilita per i grandi invalidi di guerra. L'adito Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenen- dola tardivamente sollevata in primo grado e, nel merito, in par- ziale riforma della decisionc di primo grado, precisava la portata di tale decisione in ordine all'adeguamento dell'indennità di ac- compagnamento a quella dei grandi invalidi di guerra. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di quattro motivi. 3 Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato AM. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 415 C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il secondo motivo deduce vizio motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sul punto viene evidenziato che la decisione di appello é del tutto apodittica in ordine alla tardività della costituzione in pri- mo grado della resistente Amministrazione dell'Interno, per non avere effettivamente verificato i termini di tale tardività. Viene, altresi, rilevato che in ogni caso nella fattispecic la que- stione della tardività dell'eccezione di prescrizione avrebbe do- vuto essere ritenuta preclusa per intervenuto giudicato interno, essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla questione stessa con i ritenere applicabile il diverso termine prescrizionale decennale ex art. 2946 Cod. Civ. anziché quello quinquennale ex art. 2948 n. 5 Cod. Civ. Le doglianze non sono fondate. Al riguardo si osserva che correttamente il Tribunale ha rilevato la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure, perché sul punto non era intervenuta alcuna pronuncia esplicita e la decisione di primo grado era stata impugnata nel merito. ricorrente con il terzo motivo denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2948 n. 5 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il quarto motivo deduce vizio di motiva- zione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo si rileva che nella fattispecie era applicabile il termi- ne di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 Cod. Civ., trattandosi di adeguamento delle nuove misure dell'indennità di accompagnamento, dal che discendeva l'avvenuto decorso di tale termine, per essere stato notificato il ricorso introduttivo oltre il quinquennio. Viene aggiunto che, anche a voler ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale, sarebbe stato necessario ritenere il credito per adeguamenti sui ratei arretrati come non liquido, e tale non era da considerare il credito in questionc. La censura è infondata. In materia questa Corte, con indirizzo costante dal quale, in ca- renza di argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli disattesi nelle piccedenti occasioni, il Collegio non ritiene di doversi discosta- Te ha reiteratamente affermato che l'art. 2948 n. 4 Cod. Civ., che assoggetta al termine di prescrizione di cinque anni le pre- stazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del RDI. n 1827 del 1935 in tema di prescrizione per i ratei di pensione ed indennità non riscossi alla loro scadenza, la liquidità ed esigibilità del credito, ossia che questo, una volta scaduto, sia messo a disposizione del creditore con rituale prov- vedimento, sicché il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove. ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché proa- tamente, nel suo ammontare: donde la conseguenza che, con ri- guardo ai ratei dei pensione ed indennità la cui debenza sia con- testata nell'esatta entità, con riferimento alla sua rideterminazio- ne in base a determinati parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme anzidette, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrico, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la presta- zione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi ed esigibili rappresentano una frazione ancora non in- dividuata, né messa a disposizione (in tal senso ex plurimis Cass. sentenza n. 10463 del 18 luglio 2002, Cass. sentenza n. 9825 del 26 luglio 2000; Cass. sentenza n. 292 del 14 gennaio 1998; Cass. sentenza n. 1180 del 5 aprile 1996). Correttamente tali principi sono stati applicati dalla sentenza im- pugnata alla fattispecie in esame, in cui SI discute dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento in godi- mento alla misura stabilita per i grandi invalidi di guerra, giacché il credito derivante dalle disposizioni normative richiamate dal giudice di appello (art. I della legge n. 18 del 1980 art. art. 1 della legge n 392 del 1984) non può dirsi liquido ed esigibile, perché contestato e comunque non messo a disposizione dell'invalido da parte dell'Amministrazione dell'Interno. 6 In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di lc- gittimità. Così deciso in Roma addi 22 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Кисенко Еленка Alexausho be reusis ESENTE DA POSTA DI BOLLO, DI SPESA, TASSA DESTRO, DA DIRITTO AI SP ELL'ART. 10 ELLIERE DELLA LECA 1 977 N. 533 Debositato Cancelleria WACANCELLIEREAlla exoggi,