Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sorge con il provvedimento del giudice, per cui, prima di esso, non è certo e nemmeno esigibile e quindi non produce interessi, né può essere fonte di danno da svalutazione monetaria, e il provvedimento che lo riconosce non è immediatamente esecutivo poiché, essendo prevista la possibilità di assegnare una provvisionale, ne è implicitamente esclusa l'immediata esecutività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2010, n. 34674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34674 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Асг
34674 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA GRAZIANA CAMPANATO Dott.
- Consigliere - N. 862/2010 Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
VINCENZO ROMIS
- Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 39757/2009 Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
1) PU AR N. IL 15/01/1946
avverso l'ordinanza n. 299/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 27/08/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. en hullements nievio См
Udit i difensor Avv.;
Motivi della decisione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza in data 17.8.2009 della Corte di appello di Cagliari.
Riferisce che: 1) con ordinanza n. 47 del 2009, depositata il 4 aprile 2009, la Corte di Appello di Cogliari liquidava a favore di PU CA la somma di euro 86310,12 а titolo di riparazione per l' ingiusta detenzione;
2) avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione, in data 17 aprile 2009, la Procura Generale della Repubblica;
3) con istanza 6 moggio 2009, il signor PU LO aveva chiesto alla Corte di Appello di
Cagliari di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione della Procura Generale e di concedere la provvisoria esecutività all' ordinanza n.47/09; 4) con ordinanza in data 29.6.2009 la
Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'istanza del PU, osservando, in motivazione, che l'ordinanza con la quale la Corte di Appello liquida una somma a titolo di riparazione per l' ingiusta detenzione è provvisoriamente esecutiva per legge;
5) in data 10 luglio 2009 il Ministero dell'Economia riceveva la notifica dell'ordinanza n.47/09 in forma esecutiva, con la formula esecutiva che risultava apposta, in calce, in data 7 luglio 2009; 6) con istanza del 13 luglio, il
Ministero dell'Economia aveva chiesto alla Corte di appello la revoca della autorizzazione alla apposizione della formula esecutiva;
7) con l'ordinanza 27.8.2009, impugnata con il presente ricorso, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l' istanza di revoca, rilevando che il Ministero non aveva presentato impugnazione rituale per ottenere l'annullamento della ordinanza del 25.6.2009; ritenendo altresì il difetto di interesse del medesimo ministero che non si era opposto alla originaria istanza del PU, volta ad ottenere la riparazione della ingiusta detenzione.
Tanto premesso, a sostegno del ricorso l'Avvocatura sostiene che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte è ' non
127 cpp, dubitabile che, in deroga all'art. il provvedimento che riconosce il diritto alla riparazione non è immediatamente esecutivo, tanto dovendosi desumere dall'art. 646 cpp, norma richiamata dall'art. 345, che prevede la possibilità di concessione di una provvisionale correlata allo stato di bisogno, disposizione che esclude la provvisoria esecuzione della ordinanza.
Con ulteriore memoria l'Avvocatura dello Stato insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
Come esattamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, non può ritenersi che il
Ministero dell'Economia sia carente di interesse e di conseguenza privo di legittimazione rispetto al provvedimento del 29.6.2009 della Corte di appello di Cagliari, e ciò in considerazione del fatto che con 10 stesso la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza del PU tendente, da un lato, ad ottenere la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal p. g. distrettuale avverso la ordinanza che aveva riconosciuto al DE PU la indennità per ingiusta detenzione e, dall'altro, ad ottenere la provvisoria esecutività della medesima, ma tale dichiarazione, per quanto riguarda la esecutività del provvedimento, è stata effettuata sul presupposto che con il presente ricorso viene contestato che il provvedimento con cui si liquida una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione sia provvisoriamente esecutivo per legge. Neppure è esatto sostenere, per giustificare la ritenuta mancanza di interesse del Ministero ad impugnare l'ordinanza qui impugnata,
che il medesimo avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con cui è stata riconosciuta e determinata l'indennità e che l'assenza di tale impugnazione ha dimostrato acquiescenza;
tale affermazione infatti trascura di considerare che il provvedimento che riconosce e determina l'indennità è diverso e distinto da quello che attiene alla immediata esecutività del primo.
Tanto premesso, risulta erronea l'affermazione della Corte territoriale circa la esecutività per legge, avendo questa Corte, con principio che il Collegio pienamente condivide, già chiarito (sez. IV 30.11.1993 n.1422 rv 197481) che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto ex art. 314 cod. proc pen. sorge con il provvedimento del giudice, per cui prima di questo provvedimento, esso non è certo e nemmeno esigibile, sicché non genera interessi ne' può essere fonte di danno da svalutazione ne' monetaria;
il provvedimento che riconosca il diritto alla
è riparazione immediatamente esecutivo poiché, essendo riconosciuta in materia la possibilità di assegnare una provvisionale (arg. ex art. 646 cod. proc. pen.), è implicitamente esclusa quella di conferire immediata esecutività al provvedimento indicato. (Conf. Sez. IV, 30 novembre 1993, n. 1423, Min Tesoro in proc. Inversa) (Conf. Sez. IV, 30 novembre 1993, n. 1424, Min
Tesoro in proc. Pambianco) (Conf. Sez. IV, 30 novembre 1993, n.
1425, Min Tesoro in proc. Tondi).
Deve pertanto essere annullata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuova valutazione, cui è rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte: annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti.
Così deciso il Roma il 22.6.2010. IlJonsiglierhere relatio: f Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
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