Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
Quando il provvedimento amministrativo sia destinato non (solo) a produrre effetti nella sfera giuridica di soggetti non predeterminati, ma anche ad incidere su situazioni di interesse di soggetti predeterminati ed individuabili in base alla direzione degli effetti medesimi, la conoscenza legale di detto provvedimento deve essere provocata nel destinatario attraverso la notifica dell'atto, anche se per tale atto la legge prevede la pubblicazione in un giornale ufficiale. (Nella specie, pur essendo prevista la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che individua l'area di salvaguardia delle risorse idriche rappresentate dalla zona di protezione, la S.C. ha ritenuto che detto decreto andasse notificato alla società che era titolare nella zona di una concessione di derivazione di acque destinate al consumo umano e che, pertanto, dalla data della notificazione [e non da quella della pubblicazione nel B.U.] decorresse per tale società il termine per la proposizione del ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2001, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ CONSORZIO BARBUTA PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUE POTABILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli Avvocati ERNESTO CONTE, MICHELE CONTE, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 104/99 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Ernesto CONTE, LETTERA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. - La società Consorzio Barbuta per la distribuzione di acque potabili s.r.l., con ricorso al Tribunale superiore delle acque, notificato il 29.3.1996, impugnava il decreto 27.4.1995 n. 3830, pubblicato sul B.U. della Regione Lazio il 12.6.1995, con cui la Giunta regionale aveva individuato le aree di salvaguardia relative a punti d'acqua, ricadenti nei territori di Ciampino, Marino e Grottaferrata.
La società, titolare di concessione per derivare acque da alcuni di tali punti, chiedeva in base a cinque motivi l'annullamento di parti del provvedimento.
Erano illegittime - secondo la società - le disposizioni con cui da un lato era stata delimitata la zona di rispetto della sorgente Sassone, dall'altro era stata adottata una limitazione della quantità che ne poteva essere derivata, con incidenza negativa sulla concessione di cui era titolare.
Illegittime erano anche le disposizioni che imponevano alla società un onere di collaborazione per la rilevazione dei pozzi esistenti nella zona di protezione e comminavano la sospensione delle concessioni per il caso che, in un dato termine, il Comune di Ciampino non avesse provveduto a fornire alla Regione i dati raccolti.
2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 16.7.1999, ha dichiarato che il ricorso era inammissibile. Ha considerato che il termine per impugnare il provvedimento decorreva dalla sua pubblicazione e che questa era stata eseguita oltre sessanta giorni prima.
3. - La società Consorzio Barbuta ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 20.9.1999.
La Regione Lazio vi hà resistito con controricorso dell'8.11.1999.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - La cassazione della sentenza è chiesta per il motivo di violazione di norme sul procedimento (artt. 111 Cost. e 201 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione agli artt. 143, 145 e 146 dello stesso testo unico).
1.1. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel dichiarare inammissibile il ricorso a lui rivolto, ha svolto le considerazioni che seguono.
Il termine per proporlo decorreva dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e questo in applicazione dell'art. 146 del testo unico.
Diversamente da quanto essa aveva sostenuto, la ricorrente andava infatti considerata alla stregua di un soggetto non direttamente contemplato nella deliberazione impugnata. E questo perché il contenuto dell'atto impugnato consisteva nel l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in attuazione dell'art. 9, lett. f) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, ovverosia in una "determinazione di carattere generale che detta una disciplina d'uso del territorio, in vista della tutela di preminenti interessi pubblici e senza che l'autorità amministrativa debba necessariamente prendere in considerazione la posizione giuridica di soggetti che possano vantare diritti od interessi costituiti sulla base di pregressi regimi giuridici".
1.2. - La ricorrente obietta che non basta, perché un soggetto possa considerarsi non direttamente contemplato, che egli non sia nominato nel provvedimento, è necessario anche che il provvedimento non contenga disposizioni che si indirizzino in modo specifico a comprimere situazioni di cui sia titolare.
La deliberazione della giunta regionale certamente conteneva appunto disposizioni di questo tipo.
2. - Il motivo è fondato. Le ragioni della decisione sono le seguenti.
2.1. - Provvedimenti, preordinati a produrre effetti nella sfera giuridica non di soggetti predeterminati, ma di tutti coloro che in rapporto all'interesse pubblico si trovino in una data relazione, possono risultare di pregiudizio per taluno di tali soggetti rispetto alla situazione di interesse di cui sono titolari.
Tipico è il caso dei bandi di concorso o di gara, nei quali sia inclusa una previsione, che limita l'accesso al procedimento concorsuale di soggetti i quali non presentino determinati requisiti o versino in certe condizioni.
Così è anche per i provvedimenti di pianificazione del territorio, che, se si caratterizzano per il fatto di presentare una disciplina globale dei modi di uso dell'area considerata, destinata perciò a valere per tutti quanti vi possiedano beni, possono risultare lesivi della particolare situazione di interesse in cui versi taluno di quei soggetti.
Orbene, l'impossibilità o la somma difficoltà pratica di individuare i soggetti investiti dagli effetti dell'atto, fa sì che rispetto a tali provvedimenti non è realizzabile una forma di conoscenza legale basata sulla notificazione, che non può quindi considerarsi prescritta, e sovviene la forma di conoscenza legale basata sulla pubblicazione.
D'altro canto, è appunto alla fonte di conoscenza rappresentata dai corrispondenti mezzi di pubblicità legale, che quanti sono interessati ad atti di questo tipo sono indotti a rivolgersi per averne notizia.
2.2. - La delimitazione dell'area di salvaguardia delle risorse idriche rappresentata dalla zona di protezione (artt.
4.2. e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236) è certo riconducibile al tipo di provvedimenti appena considerati.
La zona di protezione si riferisce ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde e la sua individuazione comporta che possano essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato e limitazioni per determinati tipi di insediamento (gli artt. 21.4. del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che ha sostituito l'art. 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, e l'art. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che ha sua volta sostituito l'art. 21.4., hanno infatti previsto che tali misure, limitazioni e prescrizioni siano inserite negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore). 2.3. - Potrebbe osservarsi che la delimitazione delle zone di rispetto (artt.
4. l. e 6 del D.P.R. 236 del 1988) , che costituisce altra parte del provvedimento impugnata con il ricorso, presenti caratteristiche almeno in parte diverse, perché la sua ordinaria limitata estensione in rapporto alla risorsa idrica da tutelare dovrebbe far sì che l'incidenza dei divieti stabiliti dalla legge finisca per ricadere immediatamente su una cerchia di soggetti agevolmente individuabili.
Si devono comunque fare due considerazioni.
Rispetto al provvedimento che delimita la zona di rispetto, chi è titolare di una concessione di derivazione di acque destinate al consumo umano, come la società ricorrente, da un lato ha interesse a che l'area di salvaguardia sia correttamente delimitata in rapporto alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, dall'altro si trova in una posizione nota e differenziata rispetto a quella propria della generalità dei soggetti i quali, per essere insediati nell'ambito della zona di rispetto, sono esposti a subire i riflessi negativi delle limitazioni d'uso stabilite dalla legge. A ciò si deve aggiungere che il provvedimento impugnato non contiene solo la delimitazione delle zone di protezione e di rispetto, ma previsioni ordinate, anziché in linea generale alla salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque, a regolare comportamenti attinenti al momento della loro captazione. E queste disposizioni - sia quella che predetermina la quantità di acqua che potrà essere prelevata dalla sorgente Sassone, sia quella che impone alla società oneri di collaborazione con il Comune di Ciampino per la rilevazione dei pozzi esistenti nella zona di protezione, sia ed a maggior ragione quella che prevede la sospensione delle concessioni relative ai punti di presa nel caso che il Comune manchi di comunicare alla Regione i dati acquisiti - anche quando non si riferiscono nominativamente alla società, la contemplano, perché hanno pure l'effetto di incidere sui concessionari delle acque, tra i quali è la società, ovverosia riguardano soggetti che sono noti all'amministrazione. Orbene, quante volte il provvedimento amministrativo è destinato ad incidere anche su situazioni di interesse di soggetti predeterminati ed individuabili in base alla direzione dei suoi effetti, la conoscenza legale del provvedimento deve essere provocata nel destinatario attraverso la notificazione dell'atto, anche se per quel tipo di atto una norma preveda la pubblicazione su un giornale ufficiale (Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 1998 n. 1904).
3. Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e la causa è rimessa al Tribunale superiore delle acque perché rinnovi l'esame del ricorso a lui rivolto uniformandosi al principio di diritto enunciato al punto che precede.
Il giudice di rinvio provvederà sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 9 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001