Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
L'indagato ha interesse a far dichiarare l'inefficacia di un provvedimento restrittivo della libertà personale per violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche nel caso in cui non sia stato ancora eseguito. (Nella specie il gip del tribunale, divenuta inefficace la misura cautelare personale per decorrenza dei termini di fase, aveva emesso una seconda ordinanza, meramente ripetitiva della prima, impugnata dall'indagato intanto resosi latitante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 209
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 46864/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 28 settembre del 2011;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Volpe Giuseppe, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Fabbozzo Carlo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza impugnata.
IN FATTO
Con ordinanza del 28 settembre del 2011 il tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di AN RC contro il provvedimento con cui si era respinta l'istanza avanzata nell'interesse del medesimo AN diretta a fare dichiarare l'inefficacia della misura cautelare carceraria disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.
Il fatto può essere sintetizzato nella maniera seguente. A carico del AN, il 26 giugno del 2009, era stata emessa da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 4 luglio del 2009. Successivamente tale ordinanza era stata dichiarata inefficace per la decorrenza dei termini di fase Dopo la declaratoria di inefficacia di tale ordinanza venne emesso da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli un altro provvedimento di custodia cautelare carceraria rimasto però ineseguito per lo stato di latitanza dell'indagato l'ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli è stata impugnata dal latitante,il quale per mezzo del proprio difensore ha chiesto che fosse dichiarata inefficace a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3 trattandosi degli stessi fatti oggetto del primo provvedimento cautelare o comunque di fatti strettamente connessi.
Il tribunale, senza pronunciarsi sull'identità dei fatti o sulla connessione, ha respinto l'istanza in base al rilievo che non poteva essere applicata la norma invocata dall'istante per il semplice rilievo che la seconda ordinanza non aveva avuto esecuzione. Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 essendo irrilevante la mancata esecuzione del provvedimento restrittivo poiché l'indagato ha comunque interesse a fare dichiarare l'inefficacia del secondo provvedimento cautelare per fare cessare lo stato di latitanza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 297 c.p.p., comma 3 dispone che: "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12........i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione l più grave."
Il tribunale, senza entrare nel merito, ossia senza stabilire la sussistenza della connessione invocata dall'istante,ha ritenuto comunque inapplicabile la norma per il semplice fatto che il secondo provvedimento restrittivo non era stato eseguito e quindi non aveva prodotto alcun effetto sulla status libertatis del AN. Il principio è erroneo perché il provvedimento restrittivo non eseguito aveva determinato lo stato di latitanza e l'indagato aveva interesse a fare cessare tale stato La latitanza invero, a norma dell'art. 296 c.p.p., comma 4, permane finché il provvedimento non sia revocato o non sia altrimenti dichiarato inefficace. Il riferimento all'art. 297 c.p.p., comma 1 utilizzato dal tribunale, in forza del quale gli effetti "della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura.." è improprio perché con tale norma il legislatore ha voluto sottolineare che i termini di custodia cautelare decorrono da quando il provvedimento è stato effettivamente eseguito. Nella fattispecie oggetto del ricorso non era la decorrenza dei termini della cattura ma l'inefficacia del provvedimento stesso che,secondo il ricorrente, non poteva essere emesso per lo stesso fatto o per fatti connessi con connessione qualificata con quelli oggetto del primo provvedimento restrittivo. Non rileva quindi la mancata esecuzione del provvedimento restrittivo se sussiste un interesse concreto alla declaratoria della sua in efficacia. In conclusione l'indagato ha interesse a fare dichiarare l'inefficacia di un provvedimento restrittivo della libertà per la violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 anche se il provvedimento restrittivo non è stato eseguito.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Il giudice del rinvio deve esaminare nel merito l'istanza per stabilire se sussista o no la dedotta connessione qualificata o l'identità del fatto.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Napoli per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2012