Sentenza 26 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8770 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 01 REPUBBLICA ITALIANA 87 70 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE SHP: Oggetto ZI NE LOVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14244/00 Rel. Consigliere Cron.19955 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CI CI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 1951
contro
-1- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3009/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/09/99 R.G.N. 43597/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità nei confronti Ministero Interno e l'estromissione INPS dal giudizio. i -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Ricorre per cassazione il sig. IR NC, nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'INPS, avverso la sentenza del Tribunale --Sezione lavoro di Napoli, in data 3 giugno 19 settembre 1999, che aveva rigettato l'appello dello stesso NC avverso la sentenza del Pretore -giudice del lavoro della stessa sede. il quale aveva respinto la sua domanda, volta ad ottenere il pagamento della somma relativa a interessi legali e rivalutazione monetaria su ratei di prestazione assistenziale, corrisposti in ritardo. Resiste il Ministero con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine breve dalla notificazione, avvenuta in data 15 febbraio 2000 di altro, analogo.ricorso non depositato. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso proposto per secondo (atto notificato a mezzo posta il 5 /7 luglio 2000) anche nei confronti dell'Istituto di previdenza (che non venne intimato, invece, col primo ricorso, notificato soltanto al Ministero dell'Interno), è inammissibile in quanto l'Istituto stesso non è stato parte del giudizio di merito, tanto che la sentenza del Tribunale non è pronunciata anche nei riguardi di detto Ente. 1424400.doc 3 Questa Corte ha avuto occasione di affermare che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 27 febbraio 1998, n.2201). Fermo tale principio, a diverse conclusioni non può indurre l'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 in quale, all'art. 130, dispone che (comma primo), a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS; e che (comma terzo) nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma primo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma. Il presente giudizio ha avuto inizio, infatti, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.112/1998 cit.. Nei riguardi del Ministero dell'Interno il ricorso notificato il 5 /7 luglio 2000 è pure inammissibile. Risulta, infatti (cfr. certificato in data 13 giugno 2000 del Cancelliere addetto alla Cancelleria centrale civile), che il 15 febbraio 2000 era stato notificato altro identico ricorso al Ministero dell'Interno, non seguito da tempestivo deposito e pertanto divenuto improcedibile, anche se la relativa 1424400.doc pronuncia non risulta emessa alla data di notifica del successivo ricorso del 5/7 luglio 2000. In siffatta ipotesi processuale, questa Corte ha ritenuto che la riproposizione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronuncia giudiziale d'inammissibilità 0 improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima (Cass. 27 settembre 2000, n.12803; 21 luglio 2000, n.9569; 29 ottobre 1999, n.12149). Per contro, tra le rispettive date di notificazione dei due ricorsi, il termine di 60 giorni, previsto dall'art.325, ult. comma, c.p.c., era ampiamente decorso. Conclusivamente, nei confronti di entrambe le parti intimate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. 1424400.doc 5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 24 aprile 2001. IL PRESIDENTE Можно Санторский IL CONSIGLIERE ESTENSESTENSORE TI Allie I 26 GIU 20 D A 0 , S 1 S 3 O 3 . L A Jell L T T 5 , R O . A P A ' S N I E L D L P 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - S G O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I S N I E R A I G S L E E D L R E O D 1424400.doc 106