Sentenza 6 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CAGLIARI DIREZIONALE S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/4074 proposto da:
CAGLIARI DIREZIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante Giancarlo Ponti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TERENZIO, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CAPPA, STEFANO CAPPA, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE, UFFICIO IVA MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 262/00 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 26/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale e dell'eccezione di inammissibilità del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato TERENZIO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 26.9.2000 ha riconosciuto dovuto alla S.r.l. Cagliari Direzionale il rimborso degli interessi maturati sul credito IVA relativo all'anno 1984, tardivamente rimborsato il 16 luglio 1993, oltre alla corresponsione degli ulteriori interessi anatocistici maturati sugli interessi non corrisposti nei tempi debiti, con decorrenza dal 5 gennaio 1994, data di proposizione della istanza amministrativa di rimborso.
L'Amministrazione Finanziaria ricorre sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
La Società Cagliari Direzionale resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. L'Amministrazione ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha determinato la decorrenza degli interessi anatocistici dalla data di presentazione della istanza amministrativa, anziché dalla proposizione della domanda giudiziale, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., fa decorrere tali interessi dalla data della domanda proposta in forma specifica.
Controdeduce la Società contribuente, adducendo la novità della doglianza dell'Amministrazione, non essendosi mai in precedenza discusso della decorrenza degli interessi anatocistici, ma soltanto della loro debenza in ambito tributario, sicché deve ritenersi che sulla questione si sia formato il giudicato.
Col ricorso incidentale, inoltre, la contribuente sostiene che la sentenza impugnata ha violato il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio, compensate in primo grado con statuizione avanti alla Commissione Regionale, la quale ha anch'essa effettuato la compensazione, senza neppure motivare in ordine alla censura rivolta avverso la sentenza dei primi giudici. Nè può ritenersi il "decisum" sul punto della Commissione Regionale motivato "per relationem", mancando qualsiasi riferimento alle censure dell'appellante, e non essendo peraltro più contestabile, alla data di proposizione del ricorso introduttivo(1997) l'applicabilità degli interessi anatocistici anche ai rimborsi tributari. Il ricorso principale è inammissibile.
Dall'esame degli atti di causa, che il Collegio ha compiuto, essendo stato dedotto un "error in procedendo", emerge infatti la mancata contestazione nei gradi precedenti, da parte dell'Amministrazione, della data di decorrenza degli interessi, fissata in quella di presentazione dell'istanza amministrativa di rimborso, sicché deve ritenersi che sulla stessa si sia formato il giudicato. Nè rileva in proposito il generico richiamo dei giudici d'appello - i quali hanno ribadito la data di decorrenza del rimborso;
come indicata dai giudici di primo grado - all'art. 1283 c.c., che è la norma applicabile in tema di interessi anatocistici, e che esigeva un'impugnazione specifica se contestata in ordine alla interpretazione di uno dei suoi aspetti, quale la decorrenza del rimborso, il carattere di novità della censura proposta in questo grado dalla ricorrente ne determina pertanto la inammissibilità. Il ricorso incidentale è a sua volta infondato e deve essere rigettato.
Rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito il regolamento delle spese, nonché la valutazione della soccombenza, essendo il controllo del giudice di legittimità limitato alla sola ipotesi di violazione del principio secondo cui non può essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa. E poiché non sussiste un principio assoluto ed inderogabile di condanna alle spese della parte soccombente (Cass. 12657/92), il giudice non ha il dovere di motivare il provvedimento discrezionale di compensazione delle spese con la ritenuta sussistenza di giusti motivi, considerato che un tal provvedimento, accessorio alla pronuncia sulle domande principali, va posto in relazione con la motivazione della sentenza e le vicende processuali, attinenti il riconoscimento non del tutto pacifico in giurisprudenza (contra: Cass. 6310/96) di interessi anatocistici in campo tributario, riconoscimento conclamato (contrariamente a quanto sostiene la ricorrente incidentale: Cass. 9273/99, 10628/2000; 5790/2001; 7408/2001) soltanto dopo la sentenza di questa Corte 552 del 22 gennaio 1999, cui la Commissione Regionale ha inteso uniformarsi, motivazione che giustifica la valutazione complessiva delle posizioni assunte dalle parti, al fine del regolamento delle spese.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e al rigetto di quello incidentale consegue la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004