Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
E N O C.C. 61171 A I I NOME0 7 270/ 02 6 Z 5 8 R A . 9 A 1 R N / T T 4 S / I U 6 B B G 2 . BBLICA ITALIANA I E D E R R L L A E T A D OPOL ITALI B D I S A A E T N I E T I S TE SUPREMA DI CASSAZIONE R L N S E Oggetto D I E A T S O E A N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Двох Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLINI - Presidente R.G.N. 17359/98 Dott. Giovanni Consigliere Cron. 20332 Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 29/11/01 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente CA S ENT ENZA E CIVILE sul ricorso proposto da: N. 61179 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CARTIERE BURGO SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GALLO FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta procura Notaio 2001 ROSTAGNO ANGIOLINA, rep. 89793 del 27.10.1998; 2410 -1
- controricorrente -
avverso la decisione n. 91/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 21/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato SALVINI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 30.6.1995 la s.p.a. Cartiere BU ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione relativo all'istanza di rimborso Ilor 1985 avanzata il 21.11.1989 per la somma di lire 118.563.000, somma così determinata per differenza tra la maggior somma pretesa per lire 1.080.151.000, e quella già ottenuta per lire 961.588.000. Due giorni prima dell'udienza di primo grado l'Amministrazione ha depositato delle note nelle quali ha fatto riferimento a due precedenti istanze di rimborso della società che si risolvevano in una sostanziale rettifica della dichiarazione, ha riconosciuto di avere rimborsato lire 961.590.000 ed ha contestato la richiesta della ricorrente, sul presupposto che se si poteva riconoscere il diritto al rimborso derivante dalla concessa esenzione, non si poteva riconoscere il diritto al rimborso basato sulla rettifica di un errore compiuto in sede di dichiarazione, inammissibile nella specie per la scadenza dei termini previsti a pena di decadenza. Con altro ricorso del 30.6.1995 la stessa BU ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione ed ha chiesto il rimborso Ilor 1986 per la somma di lire 647.081.000, determinata per differenza tra la maggior somma ritenuta spettante per lire 1.746.434.000, e quella di lire 1.099.353.000 già ottenuta. L'Amministrazione ha contestato anche questa domanda, ritenendo rimborsabile solo l'importo dovuto alla maggiore esenzione accordata, ma non rimborsabile quello derivante da una rettifica della dichiarazione, inammissibile per avvenuta decadenza. La Commissione di primo grado ha riunito i ricorsi e li ha accolti sostenendo che le esenzioni erano state concesse nel 1989 per cui la società, non essendo negli anni precedenti in grado di prevederle, non poteva che chiedere il rimborso dopo i provvedimenti. L'Amministrazione ha proposto appello per sostenere che non potevano essere ritenute ammissibili profonde rettifiche delle dichiarazioni, operate oltre i termini. La Commissione Regionale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sostenuta dalla BU per una pretesa novità delle questioni trattate, e nel merito ha ridotto la somma pretesa per il 1985 a lire 112.086.000, ed ha confermato quella pretesa per il 1986 in lire 647.081.000. Ha rilevato come vi era stata una prima richiesta di rimborso relativa all'Ilor 1985 per lire 177.795.000 derivante dalla rettifica di un errore e come su tale richiesta si era formato il giudicato per effetto di una decisione di primo grado non impugnata, ed ha poi sostenuto che la seconda richiesta per il 1985, sottoposta al suo esame, trovava fondamento nei provvedimenti di esenzione emessi dall'Amministrazione, senza che si potesse più porre un problema di rettifica della dichiarazione. Per il 1986 il giudice di appello ha ritenuto fondata l'istanza di rimborso per effetto di tre provvedimenti di agevolazione emessi due dall'ufficio IIDD di Sora e uno da quello di Trieste, ed ha affermato che questa richiesta di rimborso ha assorbito completamente quella fondata sulla rettifica di un errore formulata precedentemente. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito la società contribuente con controricorso e con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 9, 12 e 43 del d.p.r.n.600/73, 39 d.p.r. n.637/72, nonché omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., sul presupposto che la società con le istanze presentate il 30.11.1987 ed il 29.11.1988 ha proceduto “ad una rettifica delle proprie dichiarazioni dei redditi una volta scaduto il termine perentorio indicato nell'articolo 9 del d.p.r. n. 600/73", e sul presupposto che la scadenza stabilita per la presentazione dei redditi è ostativa per l'allegazione "di fatti originariamente non dichiarati allo scopo di ottenere il rimborso delle somme versate”. Ha poi aggiunto che la società "non ha fornito alcuna prova in relazione all'esistenza di un errore materiale nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi che giustificasse il ricalcolo delle esenzioni Ilor e la nuova distribuzione dei redditi imputati ai due stabilimenti di SC e UI con evidenti conseguenze sulla determinazione dell'imponibile e dell'Ilor dovute". La società nel controricorso ha sostenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di motivi specifici, evidenziando come la Commissione Regionale ha deciso unicamente sulle istanze presentate il 21.11.1989 e non su quelle presentate il 30.11.1987 e il 29.11.1988. Da ciò ha dedotto che la questione della rettificabilità delle dichiarazioni non attiene alla materia del contendere ed ha aggiunto che il ricorrente nessuna specicifa censura ha mosso alla sentenza nella parte in cui ha formulato la sua ratio decidendi, ma ha ribadito una censura mossa alla decisione di primo grado e ritenuta infondata dalla Commissione Regionale. Ha poi concluso in ogni caso per l'inammissibilità del ricorso per il rimborso relativo al 1985 e per l'infondatezza del ricorso per il rimborso relativo al 1986. Con la memoria la società ha insistito nel sostenere l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a)perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'indebito non è scaturito da una rettifica delle dichiarazioni da parte della società contribuente, ma dalla rideterminazione della percentuale di esenzione Ilor effettuata con i provvedimenti notificati il 25.3.1989, 21.7.1989 e 18.9.1989, sicchè il diritto al rimborso si è radicato sulle istanze presentate il 21.11.1989 e non su quelle presentate in precedenza (e a questo proposito ha richiamato il petitum formulato da essa società in primo grado ed in secondo grado nonché il decisum che corrisponde alla differenza tra quanto chiesto con le istanze del 21.11.1989 e quanto liquidato e riconosciuto dall'Amministrazione). La società ha poi rilevato come i motivi del ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che, avendo formato oggetto del giudizio di appello, siano state prese in considerazione e decise dal giudice di secondo grado, e come il ricorso è inammissibile se proposto sulla base di una "ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nella sentenza impugnata” (Cass. sentenze nn.6086/95 e 5773/88), poiché in una ipotesi di questo genere sussiste solo il rimedio della revocazione;
b)perché se si assume che l'indebito per cui è causa si è radicato sulla rettificabilità della dichiarazione, per il 1985 si è formato il giudicato posto che la Commissione Regionale ha affermato, con statuizione non contestata da parte avversa sul punto, che il primo rimborso richiesto è stato già accolto con decisione passata in giudicato n.159/01/92, pronunciata il 7 maggio 1992 dalla Commissione tributaria di I grado di Trieste. Jan othe Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile poiché esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e non contiene di conseguenza censure e motivi specifici, idonei a fare configurare una impugnazione ammissibile. La Commissione Regionale, relativamente al rimborso per il 1985, operando un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità perché congruamente motivato, ha stabilito che quanto ottenuto dalla società in base alla rettifica della dichiarazione (e di cui alla decisione del 1992, passata in giudicato e richiamata dal giudice) "non è stato poi sommato con quanto richiesto successivamente in base all'ampliamento della percentuale di esenzione, ma è stato trascurato ed assorbito nel calcolo successivo, il quale pare aver considerato solo le percentuali di esenzione definitivamente attribuite e non anche la precedente rettifica: una questione di rettifica, dunque, sembra alla Commissione non porsi per nulla ". Per il 1986 la Commissione Regionale ha concluso, pur dopo avere evidenziato la difficoltà dell'indagine, come “l'istanza di rimborso fondata sulla rettifica dell'errore sia stata completamente assorbita nella seconda istanza basata sull'aumento delle esenzioni". Più specificamente, ha affermato che il conteggio che ha determinato la somma da rimborsare in lire 647.081.000 "assorbe completamente la richiesta di rimborso fondata sulla rettifica dell'errore ed applica correttamente le percentuali di esenzione concesse via via nel tempo per l'anno 1986". A fronte di una ratio decidendi così chiara, basata sull'esclusione della rilevanza della rettifica delle dichiarazioni, e sulla rilevanza invece delle esenzioni riconosciute da parte dell'Amministrazione, il ricorso è inammissibile perché è incentrato esclusivamente sul problema della rettificabilità delle dichiarazioni e sulla pretesa decadenza nella quale sarebbe incorsa la società per avere rettificato le dichiarazioni fuori termine, ossia su problemi di fatto non solo non considerati rilevanti dal giudice, ma addirittura esclusi. Peraltro, una eventuale errata ricostruzione da parte del giudice degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata, sarebbe causa di revocazione e non di ricorso in Cassazione, per cui anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Jo hn
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 16.500.000, di cui lire 1.500.000 per spese(paririspetivamente and enzo 8 541154, 176,69) | Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 29.11.2001. Il cons. est. Il Presidente recumPossini E U Dr. Giuseppe Falcone Q Giovanni Paolini I Z A B IL CANCELLIERE CT MCANCE (1) 8.521,54 h Amaldo Casanc proble бі ль 17 MAG.MDG 20024 099 Gin E 6 5 8 N A 9 . I 1 O I N / R Z 4 - / A A 6 3 R T 2 . T . U L S R I L . B I P A G . . R E D B R T L A A E T I A D 1 I D R S 3 E 1 E N T E T . S A N N I E A M S E