Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine dell'emissione del decreto d'irreperibilità dell'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio al quale, nella veste di domiciliatario, è stato notificato il decreto di citazione a giudizio. (In motivazione la S.C. ha escluso la rilevanza della mancata instaurazione di un rapporto fiduciario tra il difensore domiciliatario e l'imputato e la circostanza che questi non avesse "fissa dimora").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24714 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1548
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040355/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
1) IKHINE JOY, N. IL 19/06/1981;
avverso ORDINANZA del 04/07/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ABBIATEGRASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento s.r. del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza dibattimentale in data 4/7/2006 il Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, davanti al quale era stata tratta a giudizio la cittadina straniera Joy Ikhine per rispondere del reato di cui al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. "alfine dell'emissione del decreto di irreperibilità" demandando a tale organo "ogni valutazione in merito alla necessità o meno di disporre...la traduzione degli atti in lingua nota all'imputata". Avverso tale ordinanza il P.M. presso il Tribunale di Vigevano ha proposto ricorso, con atto del 13/7/2006, chiedendone l'annullamento sull'assunto che essa fosse provvedimento abnorme perché inducente una indebita regressione del processo dal dibattimento alla anteriore fase delle indagini preliminari.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta dal verbale di udienza, in cui è inserito anche il provvedimento impugnato, che l'imputata ha eletto domicilio presso il difensore nominato di ufficio e che presso tale domicilio eletto, nessuna modifica essendo intervenuta in merito, è stato notificato il decreto che dispone il giudizio. A fronte di ciò non è lecito nutrire dubbio alcuno sulla rispondenza a legge dell'atto introduttivo del giudizio, nulla rilevando - con tutta evidenza - che non sia stato instaurato un rapporto fiduciario tra l'imputata ed il difensore domiciliatario ovvero la circostanza di non avere l'imputata "fissa dimora". Parimenti non rileva e non può quindi inficiare la validità della citazione a giudizio l'insorgere di eventuali questioni attinenti alla sua notifica, ovvero alla inosservanza dei termini, ovvero - anche - alla necessità di rinnovo della citazione (non già per nullità pregresse ma per necessità insorte dopo l'instaurazione del rapporto processuale), dovendo tali questioni trovare soluzione in ambito dibattimentale ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., (cfr. Cass. S.U. sent. n. 28807/2002). Ne consegue che, essendosi nella specie correttamente instaurato il rapporto processuale, con progressione del procedimento dalla fise delle indagini preliminari a quella del giudizio, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (oltre tutto sostanzialmente immotivata attesa la mera adesione del giudicante alle confuse doglianze del difensore), senza previa dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, ha determinato una illegittima regressione del procedimento in caso non previsto dal sistema processuale.
Si impone dunque l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008