Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai fini del calcolo del peso, cui la legge rapporta la misura della pena, deve farsi riferimento al parametro stabilito per l'imposizione fiscale, secondo cui un chilogrammo di tabacchi lavorati corrisponde convenzionalmente a mille sigarette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 43664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43664 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/11/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 823
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 13333/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU GI, N. IL *08/01/1964*;
2) \P CI, N. IL *15/08/1972*;
avverso la sentenza n. 920/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Polito Biondi L., che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 6/5/08 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 17/10/07 del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che in esito a giudizio abbreviato condannava a pene di legge TU IU e LA IA per i reati in concorso (accertati in *Casandrino il 2/4/07*) di contrabbando di T.L.E. (57 stecche di sigarette di varie marche per un peso complessivo di kg 11,4: capo 1), esercizio aggravato di giuochi d'azzardo (sette videopoker tenuti in un pubblico esercizio: capo 2), illegale detenzione di arma clandestina (una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa: capo 3), illegale detenzione di sei cartucce della detta arma clandestina (capo 4) e ricettazione della medesima (capo 5), assolveva entrambi gli imputati dal reato sub 2 perché il fatto non sussiste e la LA\ anche dai reati sub 3, 4 e 5 per non averli commessi, rideterminando la pena per LA\ (capo 1) in anni uno di reclusione e Euro 800 di multa e per TU\ (capi 1, 3, 4 e 5) in anni due e mesi due di reclusione e Euro 800 di multa.
Ricorreva per Cassazione la difesa dei due imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e alla mancata assoluzione - in particolare dal reato di contrabbando - ed al trattamento sanzionatorio: non era stato accertato il peso effettivo dei tabacchi lavorati, al netto dell'involucro delle stecche, dei singoli pacchetti e dei filtri (i 10 kg convenzionali essendo il discrimine tra la sanzione penale anche detentiva e la sola sanzione pecuniaria amministrativa), non era stata accertata l'idoneità all'uso dell'arma sequestrata (rinvenuta dal TU\ in un contenitore di rifiuti insieme alle cartucce solo la sera prima), era ingiustificato il sequestro dei Euro 21.820 rinvenuti nell'abitazione degli imputati (provenienti in parte dalla lecita raccolta di scommesse on line per conto della società committente e in parte dall'altrettanto lecita attività del pubblico esercizio) e dello stesso locale in cui era esercitata l'attività commerciale (condotto il locazione dalla sola LA\), una volta soprattutto che entrambi erano stati assolti dal reato di esercizio aggravato di giuochi d'azzardo (insussistenza del fatto). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento. Infondate le doglianze relative alla valutazione della prova. In tema di contrabbando di tabacchi lavorati, ai fini del calcolo del peso (cui la legge rapporta la misura della pena) deve farsi riferimento non già al peso netto del tabacco (Cass., 3, sent. n. 9097 del 7/6/73, rv. 125746, Neri), bensì al parametro stabilito per l'imposizione fiscale, secondo cui un chilogrammo di tabacchi lavorati corrisponde convenzionalmente (per quel che qui interessa) a mille sigarette (Cass., 3, sent. n. 8688 del 27/2/75, rv. 130753, Savorani). Correttamente quindi nel caso in esame si contesta il reato di contrabbando in presenza di 11,4 kg (convenzionali) di T.L.E. Quanto alla funzionalità dell'arma (che incredibilmente si assume rinvenuta per caso la sera prima), il giudice di merito la deduce attendibilmente dalla circostanza che al suo interno fosse inserito un caricatore con sei cartucce. La giurisprudenza è costante nel senso che in casi del genere non sia necessaria perizia (v. Cass., sez. 1, sent. n. 5412 del 9/3/82, rv. 154009, Grimaldi), il giudice potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, purché lo corredi di congrua motivazione.
Fondata, invece, la doglianza relativa alla confisca (della somma di denaro rinvenuta nell'abitazione degli imputati e del locale in cui era esercitata l'attività commerciale).
Il tema, già proposto con l'appello del 27/12/07, non ha trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata.
Il primo giudice, pronunciando condanna per tutti i reati ascritti, aveva disposto (di conseguenza) la confisca di tutto quanto in sequestro, accennando - quanto al locale, che si assumeva adibito al gioco di azzardo - ai sofisticati congegni clandestini che sarebbero stati appositamente attrezzati per renderlo inaccessibile agli estranei.
Una volta assolti gli imputati dal capo 2 (sia pure nel dubbio di quale fosse la posta in gioco e di quali fossero le modalità di erogazione dei premi), il giudice di appello non poteva limitarsi (occupandosene peraltro solo nel dispositivo) alla restituzione dei videogiochi "in sequestro" e confermare nel resto, senza dare minimamente conto (qui non soccorrendo l'implicito) del motivo della confermata confisca e del denaro e del locale.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010