Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00 9 3 3 /0 1 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 9281/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere- Cron.1899 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep . Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPPENA DI CASSATIONE UFFICIL CO ha pronunciato la seguente Richiesta copla IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. 23 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: 11. IL CANCELLIERE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, LIRE 3000 CANCELLERIAS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CG575370 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale contro at Sig. AANPS RAMUNNO TRENTO;
per diritti L. -6 MAR 2001.. - intimato 2000 IL CANCELLIERE • avverso la sentenza n. 157/97 del Tribunale di TERNI, 4340 -1- depositata il 20/05/97 R.G.N. 684/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla -parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere a EN AM la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta decadenza dall'appello che sia stato tempestivamente depositato. Il Collegio - premesso che il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata, avendo tale pronuncia (correttamente o meno) assegnato all'appellato la qualità di contumace - ritiene fondato il motivo. Invero, stante la 3 tempestività del gravame (depositato il 3 giugno 1996) rispetto alla data di deposito (22 febbraio 1996) della sentenza di primo grado, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del gludice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all 'impugnazione (ormat perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - per provvedere a notificare il necessariamente perentorio - ricorso-decreto". L'impugnata sentenza deve essere quindi cassata, con il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di UG (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e ->rinvia anche per le spese - alla Corte d'appello di UG. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Il Presidenteпо ма сито Il Consigliere estensor Fan M IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 23 GEN. 2001 14IL CYLABORATORE I DI CANCELLERIA ASS D A , 0 S 1 S O 3 P U L . S 3 A A O I N Z O L T T N 5 E , O R . B A A ' S I N E L D L P 3 S E A 7 I T D - N S I 8 - G O S 1 P O N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E T R T L T T N S I I E R A S I G L E E D L R E O D 5