Sentenza 26 febbraio 1998
Massime • 1
Nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157) e, quindi in divieto generale di caccia, il reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 citata legge concorre con quello di cui alla lett. h) dello stesso articolo (caccia con richiami vietati).Ciò in quanto il tenore letterale della previsione sub h)dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/1998, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Udienza Pubblica
1)Dott. PAOLO TONINI del 26.2.1998
2)Dott. VINCENZO ACCATTATIS SENTENZA
3)Dott. AMEDEO POSTIGLIONE N.700
4)Dott. PIERLUIGI ONORATO REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO N.44637/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RF AR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27.3.1997 del Pretore di S.Maria di Capua Vetere Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e motivi
Con sentenza del 27.3.1997,il Pretore di S.Maria di Capua Vetere ha condannato alla pena di L.
6.000.000 di ammenda RF AR, perché ritenuto colpevole di aver praticato la caccia in periodo di divieto generale (art.30 sub a della legge 157 del 1992)e con l'ausilio di richiami vietati (art.21 cpv. e 30 sub h della legge 157 del 1992). Il RF ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della legge penale in quanto il Pretore: a)aveva male interpretato le risultanze istruttorie che conducevano alla sua assoluzione;
e di cui in ogni caso era necessaria la rinnovazione;
b)non aveva considerato che nel più grave reato contestato sub a) restava assorbito quello di cui al capo b) dell'imputazione, di natura specifica e vietato in qualsiasi periodo dell'anno; c)pur ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive, non aveva ridotto la pena al minimo edittale così adeguandola alla lieve entità del fatto.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile, ai sensi degli articoli 606, comma 3, e 611, comma 2, c.p.p.: il ricorrente, infatti, attraverso la deduzione di un'asserita carenza o illogicità di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, contrapponendo alla deposizioni dei testi dell'accusa ed agli altri elementi acquisiti dal Pretore, a lui sfavorevoli, considerazioni e circostanze di fatto ritenute favorevoli ed incompatibili con ogni altra contraria risultanza;
sicché tali censure si risolvono in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione;
cui è devoluto soltanto il compito di accertare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento (sez. VI, 19 febbraio 1992, Mincione). E ciò esclude la ricorrenza del vizio di cui all'art.606 lett.d. cod. proc. pen. anche perché la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità quando la parte ne ha abbia chiesto l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.;e quando la mancanza del chiesto elemento probatorio abbia inciso a tal punto da portare ad una motivazione basata su affermazioni apodittiche o congetturali (sent. n. 560 del 20-01-1995;
3249 del 18-03-1994).
Il secondo motivo del ricorso è invece infondato.
Questa Corte, invero non ignora che con la precedente decisione n. 3157 del 06-04-1993 è stato affermato il principio che ove il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157) e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il più grave reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 della citata legge (punito con arresto o ammenda) che esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere durante tale periodo;
e non quello di cui alla lett.h) dello stesso articolo (punito con la sola ammenda),che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura. Ma il collegio, riesaminando il rapporto tra le due norme, ritiene di non poter confermare siffatta interpretazione, non confortata, anzitutto dal tenore letterale della previsione sub h) dell'art.30 che non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio pubblicato da ciascuna Regione ex art.18 comma 4^ e segg. della stessa legge;
e neppure dalla collocazione delle due norme posto che la disposizione incriminatrice in questione si limita ad elencare le sanzioni applicabili alle varie condotte descritte e vietate dagli articoli precedenti nonché dalle leggi regionali, che, dunque, in linea generale possono concorrere tra di esse, salvo il principio di specialità regolato dall'art.15 cod.pen. D'altra parte, neppure è possibile invocare un presunto criterio sistematico con riguardo agli art.18 e 21 che prevedono le due fattispecie per cui è procedimento (sanzionate dall'art.30) nel senso di ritenere che la prima norma regoli soltanto i periodi in cui l'attività venatoria è vietata, e la seconda le ipotesi in cui, invece è autorizzata, perché l'art.18 disciplina anche gli esemplari di fauna cacciabili in ciascun periodo in cui il suo esercizio è permesso. E, d'altra parte ne' l'intestazione ne' le singole previsioni dell'art.21 consentono di porre in dubbio il carattere autonomo ed assoluto dei divieti posti dalla norma e di limitarli alle sole ipotesi in cui la caccia è autorizzata. Sembra, inoltre, al collegio che l'interpretazione non accolta conduca anche sotto il profilo sanzionatorio a risultati iniqui ed in contrasto con l'intento del legislatore che ha riservato la sanzione più grave proprio per la violazione di cui alla lett.a dell'art.30 (unitamente a quella sub c):infatti, il soggetto che incorre in più di uno dei divieti posti dalle fattispecie che seguono, rispondendo di tutte le relative contravvenzioni, è esposto al cumulo delle pene previste per ciascuna;
laddove le medesime violazioni commesse in periodi in cui l'attività venatoria è vietata, diverrebbero tamquam non essent e la sua condotta aggravata dall'inosservanza anche di tale generale divieto, verrebbe, invece, punita con la sola pena prevista per quest'ultima fattispecie perché ritenuta assorbente. Ma nel caso, neppure il principio di specialità (art.15 cod.pen.) prospettato dal ricorrente, risulta applicabile posto che lo stesso presuppone che un illecito comprenda in sè un altro presentando, inoltre, dei requisiti aggiuntivi;
laddove nessuna delle due norme in esame, peraltro rivolte a finalità diverse (anche secondo l'interpretazione offerta dal ricorrente), presenta nella struttura gli elementi peculiari dell'altra con in più un settore aggiuntivo destinato ad accogliere gli elementi propri della specialità. E neanche il criterio della consunzione per cui il bene minore resta assorbito in quello (omogeneo) più comprensivo perché fra i diversi beni tutelati dalle due norme manca proprio quel rapporto di omogeneità che fa apparire con evidenza l'inapplicabilità congiunta delle norme concorrenti;
e l'una (art.30 sub a) con la sua valutazione non assorbe affatto l'intero disvalore sociale ed il significato delittuoso previsti dall'altra di precludere comunque nell'esercizio della caccia il ricorso agli specifici mezzi fraudolenti da essa indicati.
Le disposizioni sub a) ed h) del menzionato art.30 non riproducono, in conclusione, ne' l'uno ne' l'altro dei due schemi tecnici ora evidenziati, attesa la diversità delle rispettive condotte previste;
con la conseguenza che le ipotesi di reato di cui alle predette norme -di diversa obbiettività giuridica- possono concorrere quante volte la caccia venga esercitata in periodo di divieto assoluto, con l'ausilio di richiami vietati.
Infondato è infine l'ultimo motivo del ricorso perché secondo la giurisprudenza del tutto costante di questa Corte, qualora sia stata inflitta, come nel caso, una pena media, non è necessario che il giudice di merito richiami tutte le circostanze indicate nell'articolo 133 C.P. e l'uso delle espressioni "pena congrua" o "adeguata" o "equa" e simili da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio" (Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 1981, Calvo). Al rigetto del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998