CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 16169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16169 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RO (CUI: 055YLZ5) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 07/10/2025 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI PO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il giudice monocratico del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con la quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani chiedeva la rideterminazione, a seguito della novellazione normativa introdotta dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Trani del 7 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2023, con la quale è stata applicata a RO AL, su richiesta concordata dal medesimo (e da altri due imputati) con il pubblico ministero, la pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.489.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16169 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 2. Ricorre avverso il provvedimento il difensore del condannato, affidandosi a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, commi 3 e 4, cod. pen. e 666 cod. proc. pen.; travisamento del concetto di illegalità sopravvenuta della pena;
mancata applicazione della lex mitior "selettiva" sulla componente pecuniaria. Si osserva che l'ordinanza impugnata si fonda sulla rigida invocazione del principio di intangibilità del giudicato, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che l'irrevocabilità della sentenza precluda qualsivoglia intervento modificativo in sede esecutiva, mentre al contrario, nel caso di specie, doveva essere elisa la condanna alla pena pecuniaria che non trova più alcuna corrispondenza nell'attuale assetto normativo, essendo stata espunta dal sistema punitivo e dovendo, quindi, ritenersi illegale e incompatibile con la legge sopravvenuta (illegalità sopravvenuta della pena). L'intervento che si chiede - si deduce - non involge il giudizio di colpevolezza, né la determinazione della pena detentiva già inflitta ma si limita alla sola ablazione della sanzione pecuniaria, abrogata dal legislatore e non comporta una revisione in malam partem del giudicato. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 25, comma 2, e 3 Cost., 7 CEDU e 49 Carta di Nizza;
mancato impiego del canone di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Si osserva che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della lex mitior rappresenta un principio generale dell'ordinamento, collegato alla funzione rieducativa della pena e al canone di uguaglianza. Allo stesso modo, sul piano sovranazionale, l'art. 7 CEDU e l'art. 49 Carta di Nizza sanciscono il principio della retroattività della legge penale più favorevole. Si sarebbe dovuta adottare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, procedendo alla riduzione selettiva della pena, senza la multa abrogata. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 673 cod proc. pen. per omessa qualificazione dell'istanza in termini di revoca parziale in parte qua. Si richiamano sul punto i principi espressi dalle Sez. U, GA;
Jazouli; ON e CI secondo cui l'illegalità sopravvenuta della pena costituisce motivo obbligato di revoca "in parte qua". L'omessa considerazione di tale orientamento, unitamente alla mancata applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. rende il provvedimento gravato da violazione di legge insanabile. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost, per motivazione apparente. 2 Si osserva che il giudice non si è confrontato con i profili di illegalità sopravvenuta prospettati dalla difesa e dallo stesso Pubblico ministero e che, dietro l'intangibilità del giudicato, si cela una motivazione apparente, intesa come mancanza assoluta di motivazione. Si chiede quindi di annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con rinvio all'omologo giudice perché provveda a rideterminare la pena mediante l'eliminazione integrale della pena pecuniaria e conferma della reclusione;
in subordine, annullare con rinvio al medesimo giudice perché disponga la revoca parziale "in parte qua", limitatamente alla pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Si osserva che non si è di fronte ad una abolitio criminis ma a una modifica in senso favorevole del trattamento sanzionatorio, che rientra nell'ambito di applicazione del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., secondo cui "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". Neppure sono utilmente richiamabili la giurisprudenza della Sezioni Unite o i principi espressi dalla Consulta. Si ripercorrono sul punto i principi espressi da Sez. U, OL, GA e ON e si richiamano le interpretazioni qualificate della Corte costituzionale, sia in sent. n. 32 del 2014, che nella recente sent. n. 176 del 2024, riportata in alcuni stralci, relativi al principio di retroattività della lex mitior Quanto poi all'art. 673 cod. proc. pen. si evidenzia che esso riguarda l'ipotesi specifica dell'abolizione del reato e, dunque, un caso diverso da quello di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, inammissibile nel resto. 2 II primo ed il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente risolvendosi in doglianze tra loro strettamente collegate per le ragioni che si esporranno, e tra i due va analizzato, per primo, il terzo motivo, che ha natura processuale, e si risolve, in una questione in procedendo, rispetto alla quale questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, e può esercitare il proprio controllo, quale che sia il ragionamento utilizzato per giustificarla, prescindendo dalla motivazione offerta o no nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 3 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, RI FG ed altri, Rv. 221322). 2.1 Emerge dagli atti che il pubblico ministero ha avanzato al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., "incidente di esecuzione" definito di "rideterminazione della pena", con il quale, premettendo che a RO IS è stata irrogata, con sentenza irrevocabile, la pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.489.000,00 di multa in relazione all'art. 291-bis d.P.R. n, 43 del 1973, si chiede di rideterminare la pena alla luce della novella introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2024. A fronte del rigetto del giudice dell'esecuzione, la parte ha con il proposto ricorso lamentato, con il terzo motivo, l'omessa qualificazione dell'istanza in termini di revoca parziale in parte qua, questione, questa, che va analizzata per prima, riguardando lo strumento con il quale è stata proposta la richiesta. 2.2 Sul punto ritiene il collegio di richiamare quanto affermato, in generale, da alcune risalenti decisioni in tema di incidente di esecuzione: Sez. 5, n. 880 del 14/09/1991, Cesario, Rv. 188984 — 01, pur se in una fattispecie diversa da quella in esame, ha evidenziato che gli artt. 665-670 dell'allora nuovo codice di rito hanno ridisegnato la struttura e la disciplina del previgente "incidente di esecuzione", non soltanto riproducendone la sostanza ma, anche, ampliandone l'ambito di applicazione, per cui detto mezzo processuale, pur non avendo natura di impugnazione, può ritenersi finalizzato al riesame di questioni afferenti l'eseguibilità del titolo e può essere preposto per controversie inerenti all'esecuzione di un provvedimento, sempreché non sia previsto per esso un apposito mezzo di impugnazione e non sia suscettibile di modifica o revoca da parte dello stesso giudice che l'ha adottato. Parimenti, Sez. 6, n. 3152 del 10/09/1992, Todorovie, Rv. 192067 - 01 ha a suo tempo evidenziato che in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e cioè alla regolarità formale e sostanziale del titolo sui cui si fonda l'intrapresa esecuzione, rimanendo preclusa, per la formazione della res iudicata, l'indagine concernente ogni altro vizio. Ne discende, che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione non sono suscettibili di passaggio in giudicato, ma sono provvedimenti emessi rebus sic sta ntibus e, come tali, sempre modificabili in relazione a fatti o eventi che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della pena o del cumulo, risultante dal coacervo delle pene inflitte (Sez. 1, n. 2259 del 05/04/1996, De, Rv. 204816 - 01). 2.3 Tanto premesso, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, come visto, richiesto, con "incidente di esecuzione", la "rideterminazione della pena", 4 indicando la novella legislativa intervenuta sul reato per il quale quella pena è stata irrogata e che nel caso di specie è il menzionato d.lgs. n. 141 del 2024 recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi": nell'istanza, così formulata, non si fa menzione di abrogazione delle vecchie disposizioni e/o di continuità normativa o meno tra la previgente e la nuova normativa, limitandosi l'istante alla mera indicazione del numero e della data del testo di riforma. Il giudice dell'esecuzione, con una articolata motivazione, ha premesso che il previgente art. 291-bis d.P.R. n. 73 del 1973 è transitato nel nuovo art. 84, comma 1, dell'allegato al d.P.R. n. 141 del 2024 (che ha abrogato, all'art. 8, comma 1, lett. f, l'intero d.P.R. n. 73 del 1973) 1 disposizione che, a fronte di una regola di comportamento rimasta sostanzialmente immutata, prevede oggi la sola pena detentiva e non più quella congiunta e, partendo da questa premessa, ha ritenuto, per le motivazioni che di seguito si analizzeranno, di non poter intervenire elidendo la pena pecuniaria, così sostanzialmente interpretando la richiesta avanzata dal pubblico ministero. 2.4 Occorre quindi chiedersi - alla luce di quanto affermato nel ricorso che, nel dedurre il terzo motivo relativo all'omessa riqualificazione dell'istanza come revoca "in parte qua", indica le sentenze delle Sez. U, GA, ON, Jazouli - se lo strumento utilizzato (ossia incidente di esecuzione volto alla rideterminazione della pena) sia o no previsto in casi come quello in esame, in cui si pone una questione di successione di leggi nel tempo (e non una questione di illegalità sopravvenuta della norma) o se fosse stato necessario formulare una richiesta (o riqualificarla in tal senso) di revoca atipica, ai sensi dell'art. 673 cod. proc, pen., come richiesto dal difensore. Rileva sul punto questo collegio che tanto i casi di rideterminazione della pena quanto quelli di revoca, anche parziale, del titolo esecutivo al giudice dell'esecuzione, indicati dal ricorrente, trovano il loro fondamento normativo in una disposizione dettata, specificamente, per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ossia l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") che regola gli effetti delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, il cui comma quarto espressamente prevede che «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali», disposizione, questa, che, nel caso in esame, non viene in rilievo, non essendovi stata alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale e, come si vedrà, non vertendosi neanche in un caso di abrogazione di leggi. 5 Si tratta di ipotesi, queste ultime, che sono tra di loro differenti, come rilevato a suo tempo proprio da Sez. U, GA che ha espressamente affermato che «I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. GA, Rv. 260695 - 01) e che, proprio partendo da queste premesse, hanno chiarito che «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. GA, Rv. 260697 - 01). In applicazione dei principi richiamati, non poteva, quindi, darsi luogo, nel caso di specie, ad una rideterminazione della pena, né poteva essere riqualificata l'istanza in termini di revoca "atipica", non vertendosi in un caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale e neanche in un caso di revoca, neanche parziale, della sentenza, bensì, come si vedrà (ed in ciò l'infondatezza anche del primo motivo di ricorso) in un caso di successione di leggi nel tempo, per il quale opera il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. 2.5 Deve infatti rilevarsi che il giudice dell'esecuzione, nel motivare la decisione sull'incidente di esecuzione avanzatogli, ha correttamente applicato il principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., posto che nella fattispecie in esame non si verte in una ipotesi di abrogazione di legge, bensì in un caso di successione di leggi nel tempo, governato dal principio di intangibilità del giudicato. 2.6 Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia disciplinata dal d.P.R. n. 43 del 1973 e la fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata, nei confronti del ricorrente, 6 sentenza, ossia l'art. 291-bis del previgente decreto, è stata oggi sostituita dall'art. 84 d.lgs. cit., a mente del quale la sanzione per il caso di chi «introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali» non è più prevista la pena congiunta della reclusione e della multa, ma solo quella della reclusione, da due a cinque anni. Ebbene, come osservato, in parte motiva, da Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'angelo, mass. su altro, raffrontando le disposizioni normative, da un lato, è stato elevato il quantitativo soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali;
dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. In ogni caso, se la condotta posta in essere dall'agente era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 290-bis d.P.R. cit. («introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali...»), la stessa rientra ora nella disciplina di cui all'art. 84 del nuovo d.lgs. («...introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi convenzionali»), sempre che sia rispettato il nuovo quantitativo-soglia, non più di dieci, ma di quindici chilogrammi. Ne deriva che all'avvenuta abrogazione disposta con l'art. 8, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 141 del 2024, ha comunque, contestualmente, fatto seguito una nuova disciplina della materia, in un'ottica di sostanziale continuità normativa tra il previgente e l'attuale testo e, nel caso di specie - come per altro non contestato dalla difesa - la condotta imputata al ricorrente, sanzionata ai sensi del previgente art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, è oggi riconducibile all'attuale art. 81 d.lgs. cit, per il quale è prevista unicamente la pena detentiva e non più quella pecuniaria. 2.7 Trova, dunque, applicazione un principio - espresso con riferimento ad altra fattispecie di reato ma che è in parte sovrapponibile, riguardando esso un fenomeno di successioni di leggi nel tempo - secondo cui in tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'i gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile - nel caso specifico (n.d.r.) - nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto 7 riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01). Nel caso in esame, non solo la sentenza non poteva essere revocata, ma, a fronte di una norma incriminatrice che si pone in continuità normativa con la precedente quanto al precetto, non poteva neanche essere elisa la pena pecuniaria a suo tempo irrogata, sull'assunto che la nuova disposizione non la commina più, come richiesto oggi dalla difesa con il ricorso proposto. In base a quanto sopra riportato deve infatti affermarsi che la sentenza irrevocabile con cui è stata inflitta la pena per il delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, nel caso in cui la condotta sia inquadrabile - in quanto sovrapponibile, come nel caso di specie - nella corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 81 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, non va revocata, né va elisa l'irrogata pena pecuniaria, non più comminata dalla nuova disposizione, posto che la formale abrogazione del citato d.P.R. disposta dall'art. 8, comma 1, lett. f, del citato d.lgs., non integra un'ipotesi di abolitio criminis, di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. Sulla scorta di quanto evidenziato, il primo ed il terzo motivo vanno pertanto rigettati. 3. Tanto chiarito, correttamente il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione, nel caso di specie, del principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. rispetto al quale quanto affermato dal difensore in parte nel primo, ma soprattutto nel secondo e nel quarto motivo di ricorso/ risulta del tutto generico, con conseguente inammissibilità delle restanti doglianze, non confrontandosi con quanto affermato nel provvedimento impugnato, e con i principi generali, sopra riportati, che distinguono nettamente i fenomeni di illegittimità costituzionale e di abrogazione e, più in generale, questi ultimi dai casi in cui si ha un fenomeno di successione di leggi nel tempo. 3.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 - 01). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una 8 '''4i;;G, 226 Oggi, 9 critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01) sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 3.2 Con il proposto ricorso la parte, obliterando del tutto le argomentazioni del giudice dell'esecuzione sulla applicabilità dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., le ha contestate offrendo una lettura confusa, e non rispondente a quella chiara distinzione, sopra esposta, tra dichiarazione di illegittimità costituzionale (che consente la richiesta di determinazione di pena o di revoca, anche eventualmente parziale), abrogazione "secca" o parziale, che legittima il ricorso alla revoca, anche eventualmente parziale, e il caso, quale quello in esame, in cui la condotta incriminatrice continua ad essere sanzionata dalla nuova disposizione normativa, che ha inciso solo sul trattamento sanzionatorio, rispetto al quale, come detto, vige, in caso di irrevocabilità della sentenza, il principio, giammai scalfito, della intangibilità del giudicato. Né la mera indicazione della violazione dei principi costituzionali ed unionali rende meno generici i motivi di ricorso, risolvendosi le stesse in mere asserzioni apodittiche, non collegate, come detto, al caso sottoposto al vaglio di questo Collegio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 18/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZI PO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il giudice monocratico del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con la quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani chiedeva la rideterminazione, a seguito della novellazione normativa introdotta dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Trani del 7 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2023, con la quale è stata applicata a RO AL, su richiesta concordata dal medesimo (e da altri due imputati) con il pubblico ministero, la pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.489.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16169 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 2. Ricorre avverso il provvedimento il difensore del condannato, affidandosi a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, commi 3 e 4, cod. pen. e 666 cod. proc. pen.; travisamento del concetto di illegalità sopravvenuta della pena;
mancata applicazione della lex mitior "selettiva" sulla componente pecuniaria. Si osserva che l'ordinanza impugnata si fonda sulla rigida invocazione del principio di intangibilità del giudicato, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che l'irrevocabilità della sentenza precluda qualsivoglia intervento modificativo in sede esecutiva, mentre al contrario, nel caso di specie, doveva essere elisa la condanna alla pena pecuniaria che non trova più alcuna corrispondenza nell'attuale assetto normativo, essendo stata espunta dal sistema punitivo e dovendo, quindi, ritenersi illegale e incompatibile con la legge sopravvenuta (illegalità sopravvenuta della pena). L'intervento che si chiede - si deduce - non involge il giudizio di colpevolezza, né la determinazione della pena detentiva già inflitta ma si limita alla sola ablazione della sanzione pecuniaria, abrogata dal legislatore e non comporta una revisione in malam partem del giudicato. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 25, comma 2, e 3 Cost., 7 CEDU e 49 Carta di Nizza;
mancato impiego del canone di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Si osserva che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della lex mitior rappresenta un principio generale dell'ordinamento, collegato alla funzione rieducativa della pena e al canone di uguaglianza. Allo stesso modo, sul piano sovranazionale, l'art. 7 CEDU e l'art. 49 Carta di Nizza sanciscono il principio della retroattività della legge penale più favorevole. Si sarebbe dovuta adottare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, procedendo alla riduzione selettiva della pena, senza la multa abrogata. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 673 cod proc. pen. per omessa qualificazione dell'istanza in termini di revoca parziale in parte qua. Si richiamano sul punto i principi espressi dalle Sez. U, GA;
Jazouli; ON e CI secondo cui l'illegalità sopravvenuta della pena costituisce motivo obbligato di revoca "in parte qua". L'omessa considerazione di tale orientamento, unitamente alla mancata applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. rende il provvedimento gravato da violazione di legge insanabile. 2.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost, per motivazione apparente. 2 Si osserva che il giudice non si è confrontato con i profili di illegalità sopravvenuta prospettati dalla difesa e dallo stesso Pubblico ministero e che, dietro l'intangibilità del giudicato, si cela una motivazione apparente, intesa come mancanza assoluta di motivazione. Si chiede quindi di annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con rinvio all'omologo giudice perché provveda a rideterminare la pena mediante l'eliminazione integrale della pena pecuniaria e conferma della reclusione;
in subordine, annullare con rinvio al medesimo giudice perché disponga la revoca parziale "in parte qua", limitatamente alla pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Si osserva che non si è di fronte ad una abolitio criminis ma a una modifica in senso favorevole del trattamento sanzionatorio, che rientra nell'ambito di applicazione del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., secondo cui "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". Neppure sono utilmente richiamabili la giurisprudenza della Sezioni Unite o i principi espressi dalla Consulta. Si ripercorrono sul punto i principi espressi da Sez. U, OL, GA e ON e si richiamano le interpretazioni qualificate della Corte costituzionale, sia in sent. n. 32 del 2014, che nella recente sent. n. 176 del 2024, riportata in alcuni stralci, relativi al principio di retroattività della lex mitior Quanto poi all'art. 673 cod. proc. pen. si evidenzia che esso riguarda l'ipotesi specifica dell'abolizione del reato e, dunque, un caso diverso da quello di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, inammissibile nel resto. 2 II primo ed il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente risolvendosi in doglianze tra loro strettamente collegate per le ragioni che si esporranno, e tra i due va analizzato, per primo, il terzo motivo, che ha natura processuale, e si risolve, in una questione in procedendo, rispetto alla quale questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, e può esercitare il proprio controllo, quale che sia il ragionamento utilizzato per giustificarla, prescindendo dalla motivazione offerta o no nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 3 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, RI FG ed altri, Rv. 221322). 2.1 Emerge dagli atti che il pubblico ministero ha avanzato al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., "incidente di esecuzione" definito di "rideterminazione della pena", con il quale, premettendo che a RO IS è stata irrogata, con sentenza irrevocabile, la pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.489.000,00 di multa in relazione all'art. 291-bis d.P.R. n, 43 del 1973, si chiede di rideterminare la pena alla luce della novella introdotta dal d.lgs. n. 141 del 2024. A fronte del rigetto del giudice dell'esecuzione, la parte ha con il proposto ricorso lamentato, con il terzo motivo, l'omessa qualificazione dell'istanza in termini di revoca parziale in parte qua, questione, questa, che va analizzata per prima, riguardando lo strumento con il quale è stata proposta la richiesta. 2.2 Sul punto ritiene il collegio di richiamare quanto affermato, in generale, da alcune risalenti decisioni in tema di incidente di esecuzione: Sez. 5, n. 880 del 14/09/1991, Cesario, Rv. 188984 — 01, pur se in una fattispecie diversa da quella in esame, ha evidenziato che gli artt. 665-670 dell'allora nuovo codice di rito hanno ridisegnato la struttura e la disciplina del previgente "incidente di esecuzione", non soltanto riproducendone la sostanza ma, anche, ampliandone l'ambito di applicazione, per cui detto mezzo processuale, pur non avendo natura di impugnazione, può ritenersi finalizzato al riesame di questioni afferenti l'eseguibilità del titolo e può essere preposto per controversie inerenti all'esecuzione di un provvedimento, sempreché non sia previsto per esso un apposito mezzo di impugnazione e non sia suscettibile di modifica o revoca da parte dello stesso giudice che l'ha adottato. Parimenti, Sez. 6, n. 3152 del 10/09/1992, Todorovie, Rv. 192067 - 01 ha a suo tempo evidenziato che in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e cioè alla regolarità formale e sostanziale del titolo sui cui si fonda l'intrapresa esecuzione, rimanendo preclusa, per la formazione della res iudicata, l'indagine concernente ogni altro vizio. Ne discende, che i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione non sono suscettibili di passaggio in giudicato, ma sono provvedimenti emessi rebus sic sta ntibus e, come tali, sempre modificabili in relazione a fatti o eventi che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della pena o del cumulo, risultante dal coacervo delle pene inflitte (Sez. 1, n. 2259 del 05/04/1996, De, Rv. 204816 - 01). 2.3 Tanto premesso, nel caso di specie, il pubblico ministero ha, come visto, richiesto, con "incidente di esecuzione", la "rideterminazione della pena", 4 indicando la novella legislativa intervenuta sul reato per il quale quella pena è stata irrogata e che nel caso di specie è il menzionato d.lgs. n. 141 del 2024 recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi": nell'istanza, così formulata, non si fa menzione di abrogazione delle vecchie disposizioni e/o di continuità normativa o meno tra la previgente e la nuova normativa, limitandosi l'istante alla mera indicazione del numero e della data del testo di riforma. Il giudice dell'esecuzione, con una articolata motivazione, ha premesso che il previgente art. 291-bis d.P.R. n. 73 del 1973 è transitato nel nuovo art. 84, comma 1, dell'allegato al d.P.R. n. 141 del 2024 (che ha abrogato, all'art. 8, comma 1, lett. f, l'intero d.P.R. n. 73 del 1973) 1 disposizione che, a fronte di una regola di comportamento rimasta sostanzialmente immutata, prevede oggi la sola pena detentiva e non più quella congiunta e, partendo da questa premessa, ha ritenuto, per le motivazioni che di seguito si analizzeranno, di non poter intervenire elidendo la pena pecuniaria, così sostanzialmente interpretando la richiesta avanzata dal pubblico ministero. 2.4 Occorre quindi chiedersi - alla luce di quanto affermato nel ricorso che, nel dedurre il terzo motivo relativo all'omessa riqualificazione dell'istanza come revoca "in parte qua", indica le sentenze delle Sez. U, GA, ON, Jazouli - se lo strumento utilizzato (ossia incidente di esecuzione volto alla rideterminazione della pena) sia o no previsto in casi come quello in esame, in cui si pone una questione di successione di leggi nel tempo (e non una questione di illegalità sopravvenuta della norma) o se fosse stato necessario formulare una richiesta (o riqualificarla in tal senso) di revoca atipica, ai sensi dell'art. 673 cod. proc, pen., come richiesto dal difensore. Rileva sul punto questo collegio che tanto i casi di rideterminazione della pena quanto quelli di revoca, anche parziale, del titolo esecutivo al giudice dell'esecuzione, indicati dal ricorrente, trovano il loro fondamento normativo in una disposizione dettata, specificamente, per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ossia l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") che regola gli effetti delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, il cui comma quarto espressamente prevede che «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali», disposizione, questa, che, nel caso in esame, non viene in rilievo, non essendovi stata alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale e, come si vedrà, non vertendosi neanche in un caso di abrogazione di leggi. 5 Si tratta di ipotesi, queste ultime, che sono tra di loro differenti, come rilevato a suo tempo proprio da Sez. U, GA che ha espressamente affermato che «I fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. GA, Rv. 260695 - 01) e che, proprio partendo da queste premesse, hanno chiarito che «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. GA, Rv. 260697 - 01). In applicazione dei principi richiamati, non poteva, quindi, darsi luogo, nel caso di specie, ad una rideterminazione della pena, né poteva essere riqualificata l'istanza in termini di revoca "atipica", non vertendosi in un caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale e neanche in un caso di revoca, neanche parziale, della sentenza, bensì, come si vedrà (ed in ciò l'infondatezza anche del primo motivo di ricorso) in un caso di successione di leggi nel tempo, per il quale opera il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. 2.5 Deve infatti rilevarsi che il giudice dell'esecuzione, nel motivare la decisione sull'incidente di esecuzione avanzatogli, ha correttamente applicato il principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., posto che nella fattispecie in esame non si verte in una ipotesi di abrogazione di legge, bensì in un caso di successione di leggi nel tempo, governato dal principio di intangibilità del giudicato. 2.6 Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia disciplinata dal d.P.R. n. 43 del 1973 e la fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata, nei confronti del ricorrente, 6 sentenza, ossia l'art. 291-bis del previgente decreto, è stata oggi sostituita dall'art. 84 d.lgs. cit., a mente del quale la sanzione per il caso di chi «introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali» non è più prevista la pena congiunta della reclusione e della multa, ma solo quella della reclusione, da due a cinque anni. Ebbene, come osservato, in parte motiva, da Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'angelo, mass. su altro, raffrontando le disposizioni normative, da un lato, è stato elevato il quantitativo soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali;
dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. In ogni caso, se la condotta posta in essere dall'agente era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 290-bis d.P.R. cit. («introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali...»), la stessa rientra ora nella disciplina di cui all'art. 84 del nuovo d.lgs. («...introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a quindici chilogrammi convenzionali»), sempre che sia rispettato il nuovo quantitativo-soglia, non più di dieci, ma di quindici chilogrammi. Ne deriva che all'avvenuta abrogazione disposta con l'art. 8, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 141 del 2024, ha comunque, contestualmente, fatto seguito una nuova disciplina della materia, in un'ottica di sostanziale continuità normativa tra il previgente e l'attuale testo e, nel caso di specie - come per altro non contestato dalla difesa - la condotta imputata al ricorrente, sanzionata ai sensi del previgente art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, è oggi riconducibile all'attuale art. 81 d.lgs. cit, per il quale è prevista unicamente la pena detentiva e non più quella pecuniaria. 2.7 Trova, dunque, applicazione un principio - espresso con riferimento ad altra fattispecie di reato ma che è in parte sovrapponibile, riguardando esso un fenomeno di successioni di leggi nel tempo - secondo cui in tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'i gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile - nel caso specifico (n.d.r.) - nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto 7 riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01). Nel caso in esame, non solo la sentenza non poteva essere revocata, ma, a fronte di una norma incriminatrice che si pone in continuità normativa con la precedente quanto al precetto, non poteva neanche essere elisa la pena pecuniaria a suo tempo irrogata, sull'assunto che la nuova disposizione non la commina più, come richiesto oggi dalla difesa con il ricorso proposto. In base a quanto sopra riportato deve infatti affermarsi che la sentenza irrevocabile con cui è stata inflitta la pena per il delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, nel caso in cui la condotta sia inquadrabile - in quanto sovrapponibile, come nel caso di specie - nella corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 81 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, non va revocata, né va elisa l'irrogata pena pecuniaria, non più comminata dalla nuova disposizione, posto che la formale abrogazione del citato d.P.R. disposta dall'art. 8, comma 1, lett. f, del citato d.lgs., non integra un'ipotesi di abolitio criminis, di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. Sulla scorta di quanto evidenziato, il primo ed il terzo motivo vanno pertanto rigettati. 3. Tanto chiarito, correttamente il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione, nel caso di specie, del principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. rispetto al quale quanto affermato dal difensore in parte nel primo, ma soprattutto nel secondo e nel quarto motivo di ricorso/ risulta del tutto generico, con conseguente inammissibilità delle restanti doglianze, non confrontandosi con quanto affermato nel provvedimento impugnato, e con i principi generali, sopra riportati, che distinguono nettamente i fenomeni di illegittimità costituzionale e di abrogazione e, più in generale, questi ultimi dai casi in cui si ha un fenomeno di successione di leggi nel tempo. 3.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 - 01). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una 8 '''4i;;G, 226 Oggi, 9 critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01) sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. 3.2 Con il proposto ricorso la parte, obliterando del tutto le argomentazioni del giudice dell'esecuzione sulla applicabilità dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., le ha contestate offrendo una lettura confusa, e non rispondente a quella chiara distinzione, sopra esposta, tra dichiarazione di illegittimità costituzionale (che consente la richiesta di determinazione di pena o di revoca, anche eventualmente parziale), abrogazione "secca" o parziale, che legittima il ricorso alla revoca, anche eventualmente parziale, e il caso, quale quello in esame, in cui la condotta incriminatrice continua ad essere sanzionata dalla nuova disposizione normativa, che ha inciso solo sul trattamento sanzionatorio, rispetto al quale, come detto, vige, in caso di irrevocabilità della sentenza, il principio, giammai scalfito, della intangibilità del giudicato. Né la mera indicazione della violazione dei principi costituzionali ed unionali rende meno generici i motivi di ricorso, risolvendosi le stesse in mere asserzioni apodittiche, non collegate, come detto, al caso sottoposto al vaglio di questo Collegio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 18/02/2026.