Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL SA SC;
- intimata -
avverso la sentenza n. 175/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza 4 novembre 1999 ha ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, relativa a rimborso di tributi richiesto da AN LO, per non essere stato l'appello corredato dalla necessaria autorizzazione ex art. 52 del D. Lgs. 546/92, nella specie soltanto indicata nell'atto di appello, ma non prodotta nel momento della costituzione in giudizio, così impedendo alla Commissione di controllarne la regolarità.
L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Adducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 62 del D. Lgs. 46/92 in relazione all'art. 75 c.p.c., l'Amministrazione sostiene che l'autorizzazione all'appello prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 546/92 costituisce un mero atto interno dell'Amministrazione, che non può in nessun caso essere considerato un presupposto processuale, volto ad integrare la capacità a stare in giudizio dell'Ente, il quale fruisce di piena capacità sostanziale, non dovendo la sua volontà essere integrata da delibere di altri organi.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, nel definire l'autorizzazione all'appello prevista dall'art. 52 D. Lgs. 546/92, nei confronti degli Uffici periferici del Dipartimento elle Entrate e degli Uffici del Territorio del Ministero delle Finanze, quale "presupposto processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la cui mancanza determina la inammissibilità dell'appello" (Cass. 11321/2001)ha chiarito che all'atto autorizzativo non può essere riconosciuta portata meramente interna, trattandosi di norma collocata nel corpo di un codice di rito, il quale prevede che ciascuna parte deve poter riconoscere la legittimità processuale del contradditore. L'art. 52 del D. Lgs. è dunque norma di garanzia generale, che prescinde dalla subordinazione gerarchica, e consente al contribuente di conoscere se dietro la scelta dell'Ufficio vi sia la ponderata volontà della P.A., volta a vigilare sulla validità e l'economia dei giudizi intrapresi in sede periferica.
Il motivo deve essere dunque rigettato.
Col secondo motivo, adducendo violazione dell'art. 7 e 52 2^ comma del D. Lgs. 546/92, nonché dell'art. 182 c.p.c., l'Amministrazione Finanziaria sostiene che la Commissione Tributaria regionale avrebbe dovuto comunque verificare, mediante l'uso dei poteri istruttori di cui all'art. 7 del D.L. 546/92, se l'autorizzazione era stata effettivamente rilasciata, dovendo l'inammissibilità eventualmente collegarsi alla effettiva mancanza di tale autorizzazione e non alla mera omissione di produzione della stessa contestualmente all'appello, nel quale gli estremi dell'autorizzazione erano stati indicati.
Anche tale doglianza non ha pregio.
Premesso che il giudice tributario deve poter di verificare d'ufficio, sia in grado d'appello che nel giudizio di Cassazione, l'esistenza o meno dell'autorizzazione rilasciata agli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e depositata negli atti di causa (Cass. 6463/2002), per proporre appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, trattandosi, come di è detto, di una condizione di ammissibilità del gravame (Cass. 6633/2003), la mera affermazione, da parte dell'Ufficio della esistenza della autorizzazione, non supportata dalla produzione della relativa prova, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza della "legitimatio ad processum" (Cass. 10239/2001 cit.), non potendo l'eventuale carenza essere sopperita da attività istruttorie promosse d'ufficio, à sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 546/92, - infatti è consentito al giudice tributario fare discrezionalmente ricorso a tale norma soltanto qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire la prova richiesta da parte del soggetto che vi è tenuto (Cass. 1701/2001). Consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Non essendosi l'intimata costituita, non vi è luogo a liquidazione di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004