Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2001, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA0192 4/0 1 0.063980 IN HEL L POR LO TALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE P.A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente - R.G.N. 7510/99 Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere Cron. 40 99 - Consigliere Rep. 610 Dott. Vincenzo FERRO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud.14/07/00 ConsigliereDott. Francesco FELICETTI CORTE SI M S ha pronunciato la seguente U 34 S ENTENZA Richiesta copia ateh IL SOLE 24 ORE dal Sig 112 FEB. 2001- sul ricorso proposto da: per MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO ALLE IL CANCELLERE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, in persona del pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI LIRE 3000 Ministro CANCELLERIA 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CG069253. ricorrente
contro
E BR FR, titolare dell'omonima impresa, N IO E Z L A I S elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. NITTI 11, S IV A C C I D E presso l'avvocato RASI ALBERTO SALVATORE, che lo A I M N E 0 R O P U I rappresenta e difende, giusta procura in calce al P:000 8 S P E 9 T M R O A 3 1560 controricorso;
C C 6 . -1- N wwwww - controricorrente avverso la sentenza n. 912/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato Criscuolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- wwwww . T 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ing. Francesco Brigante richiedeva e otteneva dal presidente del Tribunale di Napoli decreto di ingiunzione nei confronti del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per il pagamento di lire 35.784.149 a titolo di interessi maturati sul - dell'opera corrispettivo tardivamente versato di restauro di una chiesa compiuta in esecuzione del contratto di "cottimo fiduciario" 2 giugno 1988. La opposizione alla ingiunzione, proposta dal "Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, in persona del Provveditore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli", alla quale il decreto era stato notificato, era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, sul ritenuto presupposto del "difetto di legittimazione" dello stesso Provveditorato, privo di capacità processuale spettante invece al Ministro al cui dicastero appartiene l'organo periferico (che nella specie aveva contratto l'obbligazione). L'appello proposto dal Provveditorato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, era infine rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza 23 - qui impugnata. Osservava la Corte di Lesur aprile 1998 3 merito che vi era stato "un errore di identificazione della persona alla quale il ricorso e il decreto dovevano notificarsi e 1'Avvocatura : distrettuale doveva rilevare ed eccepire tale errore alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, stante la chiara sanabilità # della nullità del ricorso, come sopra notificato..."; adeguandosi al disposto dell'art. 4 legge 260 del 1958. Ma poiché l'Avvocatura non aveva lasollevato in primo grado tale eccezione, opposizione non poteva essere discussa nel merito, come proposta da un organo privo della Amministrazionerappresentanza processuale della dello Stato, parte del rapporto sostanziale. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione "il Ministero dei Lavori pubblici Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore" rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'unico motivo di impugnazione deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 260/1958 e dell'art. 43 del r.d. 1611/1933, falsa applicazione Losers degli artt. 107 del D.P.R. 616/1977 e 10 della legge 103/1979, e rilevando in particolare che con il primo motivo dell'atto di opposizione al decreto di ingiunzione eccepita era stata espressamente dell'organo della identificazione l'erronea Amministrazione dello Stato nei confronti del quale era stato emesso e notificato il decreto, sul rilievo che la stessa Amministrazione può stare in giudizio soltanto nella persona del ministro con piena Osservanza quindi delcompetente disposto di cui all'art. 4 della legge 260/1958-, Ha resistito con controricorso l'ingegnere Francesco Brigante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di merito sull'asserito presupposto (che deve per altro ritenersi erroneo a norma dell'art. 16 d.lgs. n.29 del 1993) che il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, quale organo periferico del Ministero dei lavori pubblici, fosse sfornito di legittimazione processuale e come tale erroneamente indicato (per 1'Amministrazione obbligata) così nel ricorso come nel conseguente decreto ingiuntivo, ha giudicato che per la medesima ragione neppure fosse legittimato a promuovere il giudizio di opposizione (a un provvedimento dalla stessa Corte ritenuto й и йок 5 ineseguibile perché radicalmente nullo e inidoneo a produrre effetti giuridici), mentre al solo Ministero dei Lavori pubblici poteva riconoscersi l'interesse a negare "ogni sua responsabilità ad adempiere l'obbligo di cui all'ingiunzione", promuovendo una (ordinaria) azione di accertamento negativo al riguardo. Questo è il nucleo della decisione impugnata (proposizione conclusiva della sentenza а pagina 10) che 1'Amministrazione ricorrente non critica, facendo oggetto di censura una considerazione in realtà marginale della Corte di merito sulla condotta processuale della Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita in giudizio per il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, che non avrebbe osservato il disposto dell'art. 4 legge n.260 del 1958 (di problematica applicazione per altro nel giudizio di opposizione di ingiunzione proposta dalla а decreto Amministrazione dello Stato), omettendo di eccepire "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio [...] doveva essere notificato", con la contestuale indicazione della "persona" processualmente legittimata. Ma è agevole rilevare che non per questa ragione (la mancata eccezione della Avvocatura Sintend 6 che, per altro, pur proponendo l'opposizione per il Provveditorato, ne aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione processuale) la Corte d'appello ha condiviso la decisione del Tribunale nel senso della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione al decreto di ingiunzione, bensì, come si è più sopra constatato, perché l'organo periferico del Ministero dei lavori pubblici a circoscrizione regionale è stato ritenuto privo - rappresentanza processuale della del potere di Amministrazione dello Stato. E una tale statuizione (pur se non può condividersi, a tenore dell'art. 16 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 che nel riordinato delle amministrazioni pubbliche ha assetto legittimazione processuale attiva e attribuito passiva ai "dirigenti generali", cioè а chi spetta la direzione degli uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale), non investita dalla impugnazione, è rimasta coperta dal giudicato interno. Sicchè il ricorso, che non ha censurato la effettiva ragione della decisione, si presenta privo di interesse e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Nella singolarità dello sviluppo della vicenda processuale (che ha precluso l'esame dei motivi di 7 merito della opposizione al decreto di ingiunzione) ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione delle spese (anche) di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
paper peer La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Roma, 14 luglio 2000 frommurlocard, est. IL CANCELLIERE Domenico Mazzaj CORTE SUP Pilns Ge Depoor t e { 10 FEB. 200 IL CANCE hoooo 290000 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 22/02/0p Ufficio di Roma Art. I OPO07990 TP 92 8