Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 A 1 I Z . / A R 4 N / R - A 6 T 2 S R N I . U P R G . L B P L E . I A R D R . L T BBLICA ITALIANA B A E A D D + T I E S A 1 I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 3 E 1 R N S E . E I S N T A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Ogg❤LLG M 009 3 2 /1 Tributaria Composta dagli Ill Dott. Alfio FINOCCHIARO President .G.N. 22913/00 Cron. 1945 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud 04/06/02 ConsigliereDott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA via XX Settembre 118, presso lo studio dell'avvocato GENTILONI SILVERJ, difeso dal!'avvocato ANDREA ROVERE VIA A. FRATTI 5 SANREVO (avviso postale , giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato i ROMA VIA DEL PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE CELIO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2002 resistente 2405 17 avverso la sentenza n. 30/99 de la Commissione -ributaria regionale di GENOVA, depositata il 05/06/99; idita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
p e r il ricorrente, 1'Avvocato ROVERE, che ha udito chiesto l'accoglimento dei ricorso;
udi to il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per la sospensione del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale;
oppure l'accoglimento del ricorso. ار SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'oggetto della controversia è costituito dall'Imposta di successione dovuta dall'erede IG SA sull'eredità relitta da UE NC. L'Ufficio del Registro di San Remo emetteva avviso di accertamento con il quale aumentava ad oltre tre miliardi di lire il valore del compendio immobiliare indicato dall'erede in L.
1.249.154.000. Il contribuente impugnava il ricorso dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di San Remo. A seguito della riforma (introdotta con decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, ma divenuta operativa a partire dal primo aprile 1996) del contenzioso tributario, il fascicolo nesse,veniva trasmesse, alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, che, con sentenza del 15 maggio 1997, accoglieva parzialmente Il ricorso del contribuente e determinava in poco più di due miliardi il valore degli immobili caduti in successione. La pronunzia veniva appellata sia dall'Ufficio che dal contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, pronunziando definitivamente sugli appelli proposti emetteva, in data 9 aprile 5 agosto 1999, due distinte decisioni di contenuto identico (una, quella n.30, sull'appello del IG ed una, quella n.31, su quello dell'Ufficio del Registro di San Remo). Con entrambe dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo nel nuovo processodel giudizio argomentando che tributario, quello Introdotto con la riforma del 1992, la difesa personale del contribuente non era più ammessa nelle controversie che - come appunto quella in esame superassero i cinque milioni di valore. Con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 30 ottobre / 2 novembre 2000 il IG proponeva ricorso per cassazione esponendo due motivi di impugnazione. Si è costituita l'Amministrazione finanziaria con atto datato 14 maggio 2001 (e perciò tardivamente) nel quale chiedeva di essere sentita In sede di discussione orale. Con istanza depositata il 12 settembre 2001 la difesa del ricorrente ha chiesto la fissazione anticipata dell'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il IG eccepisce la violazione dell'art.72, primo comma, del decreto legislativo n.546 del 1992 e dell'art.360, n.3, c.p.c. Il ricorrente critica come erronea l'argomentazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cul la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere sottoscritta da un tecnico abilitato, sottolineando che il ricorso di merito era stato depositato il 9 febbraio 1996 presso la commissione tributaria di primo grado di San Remo, e pertanto sotto la vigenza della vecchio sistema processuale tributario. Il contribuente argomenta, a questo proposito, che il procedimento era già pendente al momento dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, e che perciò poteva essere sottoscritto personalmente dalla parte e che, in forza di un apposita norma transitoria, la costituzione del ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia non richiedeva alcuna formalità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.112 c.p.c., dell'art.360, n.4, nonché il difetto di motivazione. It gludice del merito sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione sia perché non avrebbe esaminato le difese del contribuente sia perché aveva deciso sulle base di motivi non prospettati da nessuna delle parti. Le argomentazioni dell'Ufficio non si sarebbero riferite, infatti, alla mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore tecnico abilitato, ma piuttosto alla natura processuale e sostanziale della procura rilasciata dallo stesso ricorrente IG SA. Non esaminando le difese sostanziali del contribuente, inoltre, Il giudice del merito avrebbe omesso l'esame di punti decisivi della controversia. Sarebbe sussistito, infine, il vizio di difetto di motivazione, perché mancava ogni motivazione su quegli stessi punti.
3. A seguito dell'applicazione (avvenuta a partire dal primo aprile 1996) del decreto legislativo n.31 dicembre 1992 n.546, Il contribuente avrebbe dovuto essere assistito da un professionista abilitato iscritto in uno degli appositi albi. Clò non significa però che il suo ricorso presentato in epoca anteriore fosse inammissibile (come sembra aver ritenuto la commissione tributaria regionale); piuttosto, a seguito dell'operatività della nuova disciplina processuale il giudice del merito, nel caso di specie la commissione tributaria provinciale, avrebbe dovuto invitare il contribuente a munirsi di un difensore abilitato, perché, se non lo avesse fatto, avrebbe violato i diritti di difesa del contribuente stesso.
4. All'udienza del 24 marzo 1997 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, e perciò nel corso del procedimento di primo grado, il IG aveva provveduto alla nomina a procuratore speciale di un soggetto di cui non veniva specificata (né risultava altrimenti) la qualità, e neppure se si trattasse di un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie ed iscritto in uno degli appositi albi professionali. Questo atto di nomina (che, vertendosi in materia di indagine su di un vizio processuale può essere esaminato direttamente dalla Corte) non soddisfa ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina processuale tributaria proprio perché non risulta specificato né la qualità del soggetto, né se egli fosse iscritto in uno degli albi indicati dalla legge.
5. In astratto la sentenza del giudice del merito, che ha dichiarato Inammissible ricorso di primo grado del contribuente per mancata difesa tecnica senza specificare se la commissione lo abbia invitato a munirsi di un'appropriata difesa tecnica, non appare esatta. Ciò non significa, però, che questo errore possa rilevato d'ufficio. In realtà, il ricorrente nel suo ricorso per cassazione non lamenta questo profilo di illegittimità, ma svolge, invece, جس پر una difesa del tutto diversa, ed afferma di non avuto nessun obbligo di avvalersi di una particolare difesa tecnica neanche dopo che la nuova disciplina del procedimento tributario era divenuta operativa, dato il suo ricorso di merito era presentato prima di allora. L'errore di diritto, cui è accennato, contenuto nella sentenza impugnata sul punto della affermazione dell'asserita inammissibilità del ricorso di primo grado, avrebbe potuto essere rilevato d'ufficio se il problema dell'ammissibilità di quel ricorso non fosse stata sollevato, ma sotto un differente profilo, come espresso motivo di impugnazione. -Una volta, peraltro, che come appunto è avvenuto nel caso di specie - la questione sia stata sollevata, si trasforma in un motivo di impugnazione eccepito da una parte (e non più in una nullità rilevabile d'ufficio), soggetto come tale alla disciplina propria di tutti gli altri motivi di impugnazione rilevabili su eccezione di parte. Di conseguenza, anche il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente IG deve essere sottoposto al medesimo regime proprio di ogni altro motivo di impugnazione eccepito da una delle parti: non può essere esaminato sotto profili diversi da quelli fatti valere dal ricorrente interessato.
6. Come si è detto, il contribuente fonda il proprio primo motivo di impugnazione solamente sull'allegazione di non essere stato- tenuto ad avvalersi di una difesa tecnica neppure dopo che la nuova disciplina processuale tributaria, introdotta con il decreto legislativo n.546 del 1992, era divenuta operativa. Questa allegazione è del tutto infondata, perché la nuova disciplina imponeva al contribuente di munirsi di una difesa tecnica. L'art.12 del decreto legislativo n.546 del 1992 dispone, infatti, al primo comma, che le parti private debbano essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Solo per le controversie di importo inferiore ai cinque milioni di lire (ed in quelle contro i ruoli formati dai centri di servizio) è ammessa una deroga ed i contribuenti possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica (art. 12, quinto comma, del medesimo decreto). Né può valere in senso contrario la disposizione transitoria (invocata dal contribuente) contenuta nell'art.72, primo comma, delle stesso decreto legislativo n.546/1992, che si riferisce soltanto alle modalità di inoltro dei ricorsi e egli atti di appello, e non all'esercizio della difesa.
7. Perciò il primo motivo di impugnazione deve essere respinto, mentre il secondo motivo rimane assorbito, In quanto l'esistenza di un vizio mai rimosso nella difesa del contribuente comporta l'impossibilità di esaminare il merito della controversia. Di conseguenza, anche il ricorso, considerato nel suo insieme, non può che essere respinto.
8. L'Amministrazione finanziaria si è limitata a costituirsi tardivamente con un atto nel quale non sviluppava argomentazioni difensive, ma si limitava a chiedere di essere sentita alla discussione orale, cul, peraltro, non ha partecipato: non sussistono perciò spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere. ESENTE DA REGISTRAZIONE AT SENSI DEL D.P.R. 25/4/1986
P.Q.M.
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma II 4 giugno 2002 refcente Il Consigliere estensore Gldr. Alfio Finocchiaro) (dr.Stefano Monaci) Whil J65 01 CANO Am oy 22. GEN 2000 wuolds DEPOSITATOM CANC FRIA