CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2026, n. 19142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19142 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21707/2022 R.G. proposto da: KERRY HOLDING ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. EU DE LE – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente – avverso la sentenza DE COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 349/2022 depositata l’8 febbraio 2022; udita la relazione DE causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 2026 dal consigliere NN RA;
Costi-Interessi passivi - deduzione – Inerenza- antieconomicità Civile Sent. Sez. 5 Num. 19142 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 11/06/2026 Cons. est. NN RA 2 letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Aldo Ceniccola, e sentito il Sostituto Procuratore generale, Stefano Visonà, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti per la ricorrente l’Avv. EU DE LE e per la controricorrente l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Kerry Holding Italia s.p.a. (di seguito KHI) plurimi avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini RE ed RA (per quanto oggetto di questo giudizio ai fini RE per il 2016) contestando la deducibilità degli interessi passivi dalla stessa corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie. 1.1. L’Ufficio premetteva che la società – fondata nel 2001 con altra denominazione – a decorrere dal 2004, quando era stata acquistata dal Gruppo Kerry, aveva svolto funzioni di sub-holding per le consorelle italiane e, in questo ruolo, aveva mantenuto i rapporti di cash pooling attraverso la Banca Intesa San Paolo, il consolidato fiscale e alcune attività di servizi e aveva gestito la partecipazione nella controllata Kerry Ingredients & Flavours Italia s.p.a. (di seguito KIFI). Ciò posto, rilevava che, negli anni dal 2012 al 2015, la KHI aveva contratto due finanziamenti, erogati dalla società finanziaria del gruppo (la Kerry Group Financial Services Ltd di diritto irlandese) corrispondendo a quest’ultima interessi passivi: precisamente, un primo finanziamento per euro 30 milioni con un tasso di interesse calcolato in base all’Euribor a tre mesi, maggiorato dello spread, e un secondo finanziamento per euro 20 milioni, con un tasso di interesse dell’uno per cento. Alla luce di queste circostanze, l’Ufficio – pur constatando che la società aveva formalmente rispettato la normativa tributaria Cons. est. NN RA 3 «recuperando la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro di consolidamento», ovvero nel rispetto dell’art. 96, comma 7, t.u.i.r. – rilevava come, dal punto di vista sostanziale, i finanziamenti contratti fossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate estere piuttosto che DE contraente. Per l’effetto, considerava gli interessi passivi, che avevano inciso sul reddito del consolidato, «elementi passivi di reddito indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica». L’antieconomicità veniva ravvisata in ragione di tre elementi: 1) nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, anziché quelli oggetto di indagine che, invece, erano gravati da interessi passivi;
2) nella contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi (in particolare la società aveva, a propria volta, erogato un finanziamento di euro 3.500.000,00 ad altra società del gruppo al tasso di interesse dell’uno per cento); 3) nella scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. L’Ufficio rilevava che l’attività principale DE KHI era quella di percepire dividendi dalla società controllata – la Kerry Ingredients Flavours Italia s.p.a. – ma che, comparando i valori incassati con quelli pagati alla Kerry Group BV, finanziaria del gruppo, risultava uno scarto che avrebbe, ragionevolmente, imposto alla stessa contribuente di fare altre scelte imprenditoriali, come quella di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento in precedenza ottenuto. In conclusione, l’Ufficio – come riportato nell’avviso di accertamento – rivendicando il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, riteneva che la KHI avesse posto in essere un’operazione antieconomica, «caricando» costi, rappresentati da interessi passivi, economicamente non giustificati e connessi al finanziamento per l’erogazione di utili al Cons. est. NN RA 4 socio;
che tale operazione aveva consentito, mediante la presentazione del consolidato nazionale, di sfruttare il risultato operativo lordo (ROL) maturato dalla KHI e quindi di rendere, a livello di dichiarazione di gruppo, tali interessi passivi deducibili fiscalmente. 2. Avverso detti atti impositivi, la contribuente spiegava ricorso innanzi alla C.t.p. di Bergamo che lo accoglieva integralmente. La C.t.r. DE Lombardia, invece, con la sentenza di cui all’epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, confermava la legittimità del recupero e rigettava l’originario ricorso DE contribuente. In sintesi, il giudice del secondo grado, superate tutte le eccezioni e questioni preliminari, riteneva corretta la contestazione in quanto l’intera operazione appariva «inattendibilmente contraria ai canoni dell’economicità sulla base di elementi oggettivi». La C.t.r. escludeva che il giudizio di antieconomicità dovesse essere reso a seguito di una valutazione quantitativa di congruità degli interessi corrisposti sul piano dell’inerenza del costo, rilevando che era stata contestata l’antieconomicità «a monte» dell’operazione; pur rilevando che non era stata contestata la sproporzione degli interessi rispetto al valore normale di mercato e nemmeno la natura elusiva dell’operazione, evidenziava che, rispetto agli interessi passivi la valutazione DE loro inerenza era preclusa dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e, comunque, era superflua e fonte di confusione, dovendosi avere riguardo, solo, alla complessiva antieconomicità dell’operazione, rispetto alla quale la società non aveva fornito valide giustificazioni. 3. Avverso detta ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Cons. est. NN RA 5 1. Con l’unico motivo, la società denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione e falsa applicazione dei principi di antieconomicità ed inerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 39, primo comma, lett. b) e d) d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. Assume, in generale (par. 1.1.) che la sentenza è errata in diritto per aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale DE deducibilità degli interessi passivi, in assenza di una valutazione di incongruità degli stessi, così di fatto sindacando le libere scelte imprenditoriali. Per l’effetto muove plurime censure: 1.1. In primo luogo (par. 1.2.), la contribuente critica la sentenza per aver avallato il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Osserva che l’Ufficio non aveva contestato la violazione diretta di alcuna norma di legge, tale da giustificare la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 600 del 1973; non aveva riscontrato l’inattendibilità delle scritture contabili o individuato passività dichiarate inesistenti, tali da giustificare il ricorso alla lett. d) DE medesima disposizione;
non aveva contestato una fattispecie abusiva o un fenomeno evasivo. Evidenzia che l’antieconomicità di un’operazione non è sufficiente ad operare una rettifica ai sensi DE lett. d) cit., potendo rilevare solo quale indizio. 1.2. In secondo luogo (par. 1.1., 1.2., 1.3.), critica la sentenza per aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale DE deducibilità degli interessi passivi generati da finanziamenti infragruppo, in assenza di una valutazione in termini di non congruità degli stessi, ponendosi in contrasto con i principi di antieconomicità e di inerenza e attuando un sindacato indebito su legittime scelte imprenditoriali. Osserva in proposito che gli interessi passivi sono esclusi dal sindacato di inerenza, per espressa previsione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., sicché l’indeducibilità (prescindendo da imputazioni di abuso) Cons. est. NN RA 6 può essere contestata soltanto a seguito di un giudizio di sproporzione che ne evidenzi il loro eccessivo ammontare, nella fattispecie non sussistente;
che, in mancanza di una valutazione di tipo quantitativo, l’antieconomicità si traduce in una valutazione di non inerenza, non consentita dall’art. 109 t.u.i.r. rispetto agli interessi passivi in quanto oneri afferenti alla gestione finanziaria;
che, stante l’assenza di un giudizio di non congruità del costo, era precluso alla C.t.r. l’esame degli elementi indiziari considerati dall’Ufficio per supportare la valutazione di antieconomicità. Assume, per l’effetto, che la C.t.r. ha confuso i concetti di antieconomicità/congruità e di inerenza. Sottolinea, infine, che una contestazione in termini di abuso, non è astrattamente configurabile nella fattispecie, sia per mancanza di qualsiasi riferimento nell’atto impositivo all’assenza di «sostanza economica» che ne costituisce il fondamento, sia per l’inosservanza delle garanzie di cui all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). 1.3. In terzo luogo (par.
1.4. ed 1.5.), ferme le considerazioni, ritenute assorbenti, di cui alle censure precedenti, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto l’antieconomicità DE condotta da elementi privi di valenza indiziaria e rileva come l’Ufficio non avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante. 2. La prima censura, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 è infondata. 2.1. La prima ipotesi di rettifica del reddito disciplinata dall’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, si ha quando l’Ufficio riscontri la violazione di una norma in tema di reddito di impresa che può comportare variazioni in aumento del reddito fiscale rispetto all’utile civilistico. Il caso tipico è proprio quello, analogo a quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga non deducibili componenti passivi che, invece, il contribuente ha portato in diminuzione del reddito. Cons. est. NN RA 7 Pertanto, se pure l’avviso di accertamento fa riferimento ad una dichiarazione infedele, non è pertinente il richiamo alla disposizione di cui alla lett. d) dell’art. 39 cit. (per altro non menzionato nell’atto impositivo) che consente, anche in presenza di contabilità regolare, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, da presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti. Nella fattispecie in esame, all’evidenza, l’Ufficio non ha compiuto un accertamento analitico-induttivo del reddito. L’atto impositivo si fonda esclusivamente sulla rettifica di una componente passiva, non perché ritenuta inesistente – non essendo stato mai messo in dubbio che la contribuente abbia effettivamente corrisposto gli interessi passivi portati in deduzione – ma perché ritenuta non deducibile. Deve, per altro, rammentarsi che l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, DE norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimino la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa (Cass. n. 28969/2008, Cass. n. 3257/2002). Quel che rileva, è che l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità di interessi passivi, certi nell’an e nel quantum, a seguito di una valutazione di antieconomicità. 2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi laddove ha affermato che la contestazione era completa con riferimento all'art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e che il richiamo ad un possibile rilievo, oltre che DE lettera d) anche DE lettera b), non era determinante. 3. La seconda censura, con la quale si lamenta l’errata applicazione dei principi in tema di inerenza, antieconomicità, divieto di sindacato Cons. est. NN RA 8 sulle scelte imprenditoriali, con specifico riferimento alla deduzione degli interessi passivi, e la terza censura con la quale si contesta la portata non indiziaria degli elementi addotti per dedurre l’antieconomicità del costo, sono entrambe fondate. 3.1. Deve muoversi dalla ricostruzione DE contestazione mossa nell’atto impositivo. L’Ufficio, se pure ha affermato che i finanziamenti erano serviti a gestire, piuttosto, un’operatività a favore delle consociate, non ha contestato alla contribuente un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 212 del 2000, così come espressamente chiarito dalla sentenza di secondo grado. La contestazione, come riportata nell’atto impositivo, è di aver portato in deduzione costi indeducibili in quanto antieconomici. Tanto si deduce sia nel passo dell’atto impositivo in cui si precisa che gli interessi erano «elementi passivi di reddito indeducibili» sia laddove, nel prosieguo DE motivazione, si fa appello al potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio. 3.2. In ragione di tale contestazione, non appare pertinente il richiamo all’art. 96, comma 7, t.u.i.r. in quanto non vengono in rilievo eventuali violazioni delle regole proprie di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa in rapporto al ROL. La contestazione mossa dall’Ufficio, infatti, non attiene allo specifico trattamento fiscale degli interessi, ma alla loro indeducibilità integrale in quanto antieconomici. A fronte DE chiara contestazione, del resto, non è determinante il richiamo errato a tale disposizione. Non vi è spazio, inoltre, per un’analisi DE fattispecie sotto la lente DE sua natura elusiva in quanto l’Ufficio si è limitato a contestare l’indeducibilità del costo perché funzionale agli interessi di altre società del gruppo ed antieconomico. La norma di riferimento è, pertanto, l’art. 109 t.u.i.r., essendo evidente che l’Ufficio ha ritenuto i costi non deducibili in quanto non Cons. est. NN RA 9 inerenti. In tal senso va inteso il riferimento alla loro antieconomicità ed alla loro strumentalità ad interessi estranei alla società contribuente e propri di altre società del gruppo. La questione controversa, infatti, ruota intorno ai criteri di deducibilità del costo, e, in particolare, di quello rappresentato da interessi corrisposti su finanziamenti. 3.3. Il primo profilo da affrontare – con riserva di quanto si avrà modo di chiarire ulteriormente sul concetto di inerenza in generale – attiene all’interpretazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., con specifico riferimento alla deducibilità degli interessi passivi. 3.3.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente evidenziato che, ai fini DE determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi (a differenza DE precedente normativa contenuta nell’art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973) sono sempre deducibili, anche se nei limiti DE disciplina dettata dall’art. 96 (già 63) t.u.i.r. che indica misura e modalità, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza (Cass. n. 14702/2001, Cass. n. 2114/2005, Cass. n. 22034/2006, Cass. n. 9380/2009, Cass. n. 10501/2014). Si è chiarito, tuttavia, che l'assolutezza di questo orientamento giurisprudenziale va temperata con l'ulteriore principio di diritto secondo il quale, ai fini DE determinazione del reddito d'impresa, resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo. La disposizione in esame non fissa, pertanto, una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi Cons. est. NN RA 10 passivi;
piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivi sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito di impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l'attività dell'impresa nel suo complesso (Cass. n. 23872/2020 ripresa da Cass. n. 2795/2025). A questo indirizzo – apparentemente disatteso da altre ordinanze che fanno generico riferimento all’irrilevanza di un giudizio di inerenza (così Cass. n. 5332/2020, Cass. n. 17875/2022) – il Collegio ritiene di dare continuità. L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. si muove nel senso di disancorare la deducibilità degli interessi passivi dalla loro correlazione ad un particolare costo o ad una specifica gestione. Ciò non può portare a ritenere che la deduzione degli interessi passivi resti sottratta a qualsiasi sindacato e che si possa prescindere dalla valutazione DE funzionalità del finanziamento contratto all’attività di impresa. 3.3.2. Erra, pertanto, la C.t.r. laddove afferma che la valutazione sull’inerenza del costo rappresentato da interessi passivi sia preclusa dal disposto di cui all’art. 109, comma 5, t.u.i.r. 3.4. Come detto, l’Ufficio ha ritenuto indeducibili i costi connessi ad un finanziamento contratto dalla contribuente esprimendo una valutazione di antieconomicità dell’intera operazione in quanto volta a realizzare interessi di altre società del gruppo. Pertanto, la questione si pone proprio sul piano dell’inerenza del costo e sul rapporto tra il giudizio su quest’ultima e la valutazione di antieconomicità e coinvolge gli ulteriori profili dell’insindacabilità delle scelte imprenditoriali e dell’atteggiarsi dell’onere DE prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 3.4.1. Deve muoversi dal dato acquisito che, in assenza di una definizione giuridica, il presupposto dell’inerenza si ricava dalla stessa nozione di reddito di impresa, esprimendo la necessità di riferire i costi Cons. est. NN RA 11 sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa (Cass. n. 30366/2019). Il requisito dell’inerenza trova, infatti, la sua giustificazione logica nell’art. 55, comma 1, t.u.i.r., che delinea un legame espresso in termini di «derivazione» di ciascun singolo atto con l’esercizio di un’impresa commerciale. Ne consegue che l’inerenza è requisito di tutti gli atti per i quali vi sia un qualificato rapporto con l’attività imprenditoriale nella particolare accezione dell’ordinamento tributario. Va subito rilevato che in alcuni precedenti, più risalenti, si era ritenuto che l’inerenza implicasse anche la congruità (e quindi la valutazione del costo anche in termini di economicità) giungendo ad affermare che un costo è inerente nella misura in cui può dirsi congruo (cfr. in questo senso Cass. n. 15856/2018, Cass. n. 13596/2018). Si tratta, tuttavia, di orientamento, comunque non convincente, superato dal successivo consolidarsi DE giurisprudenza di legittimità che ha distinti i due piani. Si è chiarito, pertanto, che vi è diversità tra la valutazione di vantaggiosità del costo e quella di inerenza sicché deve escludersi qualsiasi automatismo tra le stesse;
che, infatti, è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico;
che non assume rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. n. 450/2018, Cass. n. 30366/2019 e, tra le più recenti Cass. n. 23095/2025, Cass. n. 22664/2024). Tanto è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale – occupandosi di questione relativa alla deducibilità dell’Imu nella determinazione dell’RE – ha ribadito che costituisce principio imprescindibile DE determinazione del reddito d’impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione;
che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire gli stessi all'esercizio dell'attività Cons. est. NN RA 12 imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità; che il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo e che, pertanto, prescinde da un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità (Corte Cost. n. 262/2020 che richiama, a propria volta Cass. n. 1290/2020; Cass. n. 450/2018). Erra, pertanto, la C.t.r. ove afferma che la valutazione di indeducibilità di un costo in quanto relativo ad un’operazione antieconomica non involge il profilo dell’inerenza ponendosi a monte rispetto a questo giudizio. L’inerenza all’attività di impresa è requisito immanente del costo (come visto anche del costo rappresentato dagli interessi passivi) che permea il giudizio sulla sua deducibilità o meno. 3.4.2. Gli assunti, ormai consolidati, in punto di inerenza non implicano, tuttavia, che l’antieconomicità del costo non abbia più alcun rilievo nel valutare se il medesimo si collochi o meno in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa. Si è evidenziato, sul punto, che l’abbandono dei requisiti DE vantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento DE sua inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità. Qualunque sia il concetto di impresa, e qualunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsi l’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, che contrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, non in rapporto all’esito del costo ma secondo un giudizio prognostico da compiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa (Cass. n. 23095/2025 cit.). Un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità rileva in quanto detti parametri, pur non essendo espressione dell'inerenza, costituiscono, però, indici sintomatici Cons. est. NN RA 13 dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa (Cass. n. 26312/2025, Cass. n. 14579/2018, Cass. n. 18904/2018). Va ribadito, pertanto, che l’antieconomicità è uno degli elementi da tenere in considerazione nella valutazione DE mancanza di inerenza, ma non coincide con la stessa né ad essa può sostituirsi. Il carattere antieconomico dell’operazione che ha generato il costo DE cui deducibilità si discuta non può tradursi in un giudizio di non inerenza e va valutato, invece, in ragione DE sua attitudine a sorreggere un ragionamento dimostrativo circa l’insussistenza di quest’ultima (Cfr. tra le più recenti Cass. n. 26687/2024). 3.4.3. Il riscontro dell’antieconomicità, tuttavia – proprio perché si pone su un diverso piano rispetto all’inerenza – non può prescindere da un giudizio quantitativo o di congruità. L’antieconomicità, per sue caratteristiche intrinseche, presuppone il confronto con un parametro, sicché non può risolversi nel mero dato qualitativo dell’inattendibilità DE condotta, ma deve muovere da un esame degli indici che presiedono la stima DE redditività dell’impresa e/o degli indici di mercato, affinché la supposta inverosimiglianza venga ancorata a dati oggettivi e non si risolva nella mera non condivisione di scelte imprenditoriali. L’antieconomicità implica, pertanto, una sproporzione che corrobori l’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’esercizio dell’impresa; detta incongruità, a propria volta, presuppone un giudizio di tipo quantitativo e comparativo. Il problema si sposta, allora, sull’individuazione dei parametri ai quali agganciare il giudizio di antieconomicità. Sul punto, trattandosi di un giudizio in fatto, non può prescindersi dalle caratteristiche DE singola operazione. Tuttavia, può affermarsi che i parametri di riferimento vanno rinvenuti o all’interno DE stessa Cons. est. NN RA 14 impresa, ed in ragione dei suoi dati contabili, o all’esterno dell’impresa avendo riguardo al mercato. Calando l’affermazione nella specificità del costo rappresentato dagli interessi passivi, risulta evidente che l’antieconomicità può desumersi o dalla sproporzione del finanziamento contratto (e quindi del costo sopportato) rispetto alle dimensioni dell’impresa come risultanti dai suoi dati contabili, o dalla sproporzione tra il finanziamento contratto e le condizioni del mercato, sì da farne presumere, in entrambi i casi, l’eccentricità rispetto all’impresa stessa. Solo ancorando l’antieconomicità ad una valutazione quantitativa e comparativa la stessa mantiene i requisiti di un elemento indiziario dal quale desumere, in via inferenziale, la non inerenza del costo. Viceversa, se anche il giudizio di antieconomicità si risolvesse in valutazioni di tipo qualitativo, il medesimo finirebbe con il sovrapporsi all’inerenza e scivolerebbe, inevitabilmente, in un sindacato sulle scelte imprenditoriali che, invece, costituisce un limite invalicabile per l’Amministrazione fiscale. 3.4.4. Nella ripartizione degli oneri probatori, è principio consolidato quello per il quale spetta al contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, ivi compresa la loro inerenza. La prova che quest’ultimo deve dare, tuttavia, è di tipo qualitativo ovvero in termini di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi, ma all’attività di impresa in generale (Cass. n. 23095/2025, Cass. n. 1239/2025). Ove, però, l’Amministrazione adduca l’antieconomicità del costo come indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima. A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate (Cass. n. 11999/2025, Cass. n. 34772/2023, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 18904/2018). In particolare, si è precisato che le contestazioni dell'Amministrazione Cons. est. NN RA 15 finanziaria – che ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individui circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito – devono tradursi, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità DE spesa, quali indici sintomatici DE carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione DE macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. n. 1239/2025). Nel fornire la prova DE dedotta antieconomicità l’Amministrazione dovrà indicare in ragione di quali parametri, interni all’impresa o propri del mercato, il costo non può ritenersi congruo, così da supportare il giudizio di estraneità all’attività di impresa. Va, infine, ribadito che non vi può essere alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi. Infatti, ove l’Amministrazione dimostri che quel costo non è congruo rispetto ai dati contabili e di mercato, il dato dovrà comunque essere valutato, secondo i criteri propri DE valutazione presuntiva, insieme a tutti gli altri elementi addotti. 3.4.5. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere DE prova a carico dell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività di impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato». 3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Cons. est. NN RA 16 In primo luogo, sull’erroneo presupposto che il costo sopportato per interessi passivi, sfuggisse a qualsiasi valutazione sull’inerenza all’attività di impresa, ha ritenuto che la valutazione di antieconomicità si ponesse a monte di quest’ultima. In secondo luogo, ha avallato una valutazione di antieconomicità del costo di tipo qualitativo, attribuendo valore indiziario ad elementi quali la scelta di estinguere prima altri finanziamenti infruttiferi anziché quelli oggetto di indagine;
la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi;
la scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Tuttavia, in mancanza di qualsiasi raffronto del costo, secondo parametri quantitativi, ai dati contabili dell’impresa o ai dati di mercato, il giudizio di antieconomicità si è, di fatto, tradotto in una intromissione nelle scelte imprenditoriali che, invece, restano non sindacabili. 4. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado che procederà a nuovo esame in conformità al principio di diritto enunciato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado DE Lombardia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NN RA LU AN
Costi-Interessi passivi - deduzione – Inerenza- antieconomicità Civile Sent. Sez. 5 Num. 19142 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 11/06/2026 Cons. est. NN RA 2 letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Aldo Ceniccola, e sentito il Sostituto Procuratore generale, Stefano Visonà, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti per la ricorrente l’Avv. EU DE LE e per la controricorrente l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Kerry Holding Italia s.p.a. (di seguito KHI) plurimi avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini RE ed RA (per quanto oggetto di questo giudizio ai fini RE per il 2016) contestando la deducibilità degli interessi passivi dalla stessa corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie. 1.1. L’Ufficio premetteva che la società – fondata nel 2001 con altra denominazione – a decorrere dal 2004, quando era stata acquistata dal Gruppo Kerry, aveva svolto funzioni di sub-holding per le consorelle italiane e, in questo ruolo, aveva mantenuto i rapporti di cash pooling attraverso la Banca Intesa San Paolo, il consolidato fiscale e alcune attività di servizi e aveva gestito la partecipazione nella controllata Kerry Ingredients & Flavours Italia s.p.a. (di seguito KIFI). Ciò posto, rilevava che, negli anni dal 2012 al 2015, la KHI aveva contratto due finanziamenti, erogati dalla società finanziaria del gruppo (la Kerry Group Financial Services Ltd di diritto irlandese) corrispondendo a quest’ultima interessi passivi: precisamente, un primo finanziamento per euro 30 milioni con un tasso di interesse calcolato in base all’Euribor a tre mesi, maggiorato dello spread, e un secondo finanziamento per euro 20 milioni, con un tasso di interesse dell’uno per cento. Alla luce di queste circostanze, l’Ufficio – pur constatando che la società aveva formalmente rispettato la normativa tributaria Cons. est. NN RA 3 «recuperando la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro di consolidamento», ovvero nel rispetto dell’art. 96, comma 7, t.u.i.r. – rilevava come, dal punto di vista sostanziale, i finanziamenti contratti fossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate estere piuttosto che DE contraente. Per l’effetto, considerava gli interessi passivi, che avevano inciso sul reddito del consolidato, «elementi passivi di reddito indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica». L’antieconomicità veniva ravvisata in ragione di tre elementi: 1) nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, anziché quelli oggetto di indagine che, invece, erano gravati da interessi passivi;
2) nella contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi (in particolare la società aveva, a propria volta, erogato un finanziamento di euro 3.500.000,00 ad altra società del gruppo al tasso di interesse dell’uno per cento); 3) nella scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. L’Ufficio rilevava che l’attività principale DE KHI era quella di percepire dividendi dalla società controllata – la Kerry Ingredients Flavours Italia s.p.a. – ma che, comparando i valori incassati con quelli pagati alla Kerry Group BV, finanziaria del gruppo, risultava uno scarto che avrebbe, ragionevolmente, imposto alla stessa contribuente di fare altre scelte imprenditoriali, come quella di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento in precedenza ottenuto. In conclusione, l’Ufficio – come riportato nell’avviso di accertamento – rivendicando il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, riteneva che la KHI avesse posto in essere un’operazione antieconomica, «caricando» costi, rappresentati da interessi passivi, economicamente non giustificati e connessi al finanziamento per l’erogazione di utili al Cons. est. NN RA 4 socio;
che tale operazione aveva consentito, mediante la presentazione del consolidato nazionale, di sfruttare il risultato operativo lordo (ROL) maturato dalla KHI e quindi di rendere, a livello di dichiarazione di gruppo, tali interessi passivi deducibili fiscalmente. 2. Avverso detti atti impositivi, la contribuente spiegava ricorso innanzi alla C.t.p. di Bergamo che lo accoglieva integralmente. La C.t.r. DE Lombardia, invece, con la sentenza di cui all’epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, confermava la legittimità del recupero e rigettava l’originario ricorso DE contribuente. In sintesi, il giudice del secondo grado, superate tutte le eccezioni e questioni preliminari, riteneva corretta la contestazione in quanto l’intera operazione appariva «inattendibilmente contraria ai canoni dell’economicità sulla base di elementi oggettivi». La C.t.r. escludeva che il giudizio di antieconomicità dovesse essere reso a seguito di una valutazione quantitativa di congruità degli interessi corrisposti sul piano dell’inerenza del costo, rilevando che era stata contestata l’antieconomicità «a monte» dell’operazione; pur rilevando che non era stata contestata la sproporzione degli interessi rispetto al valore normale di mercato e nemmeno la natura elusiva dell’operazione, evidenziava che, rispetto agli interessi passivi la valutazione DE loro inerenza era preclusa dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e, comunque, era superflua e fonte di confusione, dovendosi avere riguardo, solo, alla complessiva antieconomicità dell’operazione, rispetto alla quale la società non aveva fornito valide giustificazioni. 3. Avverso detta ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Cons. est. NN RA 5 1. Con l’unico motivo, la società denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione e falsa applicazione dei principi di antieconomicità ed inerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 39, primo comma, lett. b) e d) d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. Assume, in generale (par. 1.1.) che la sentenza è errata in diritto per aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale DE deducibilità degli interessi passivi, in assenza di una valutazione di incongruità degli stessi, così di fatto sindacando le libere scelte imprenditoriali. Per l’effetto muove plurime censure: 1.1. In primo luogo (par. 1.2.), la contribuente critica la sentenza per aver avallato il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Osserva che l’Ufficio non aveva contestato la violazione diretta di alcuna norma di legge, tale da giustificare la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 600 del 1973; non aveva riscontrato l’inattendibilità delle scritture contabili o individuato passività dichiarate inesistenti, tali da giustificare il ricorso alla lett. d) DE medesima disposizione;
non aveva contestato una fattispecie abusiva o un fenomeno evasivo. Evidenzia che l’antieconomicità di un’operazione non è sufficiente ad operare una rettifica ai sensi DE lett. d) cit., potendo rilevare solo quale indizio. 1.2. In secondo luogo (par. 1.1., 1.2., 1.3.), critica la sentenza per aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale DE deducibilità degli interessi passivi generati da finanziamenti infragruppo, in assenza di una valutazione in termini di non congruità degli stessi, ponendosi in contrasto con i principi di antieconomicità e di inerenza e attuando un sindacato indebito su legittime scelte imprenditoriali. Osserva in proposito che gli interessi passivi sono esclusi dal sindacato di inerenza, per espressa previsione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., sicché l’indeducibilità (prescindendo da imputazioni di abuso) Cons. est. NN RA 6 può essere contestata soltanto a seguito di un giudizio di sproporzione che ne evidenzi il loro eccessivo ammontare, nella fattispecie non sussistente;
che, in mancanza di una valutazione di tipo quantitativo, l’antieconomicità si traduce in una valutazione di non inerenza, non consentita dall’art. 109 t.u.i.r. rispetto agli interessi passivi in quanto oneri afferenti alla gestione finanziaria;
che, stante l’assenza di un giudizio di non congruità del costo, era precluso alla C.t.r. l’esame degli elementi indiziari considerati dall’Ufficio per supportare la valutazione di antieconomicità. Assume, per l’effetto, che la C.t.r. ha confuso i concetti di antieconomicità/congruità e di inerenza. Sottolinea, infine, che una contestazione in termini di abuso, non è astrattamente configurabile nella fattispecie, sia per mancanza di qualsiasi riferimento nell’atto impositivo all’assenza di «sostanza economica» che ne costituisce il fondamento, sia per l’inosservanza delle garanzie di cui all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). 1.3. In terzo luogo (par.
1.4. ed 1.5.), ferme le considerazioni, ritenute assorbenti, di cui alle censure precedenti, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto l’antieconomicità DE condotta da elementi privi di valenza indiziaria e rileva come l’Ufficio non avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante. 2. La prima censura, con la quale si lamenta la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 è infondata. 2.1. La prima ipotesi di rettifica del reddito disciplinata dall’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, si ha quando l’Ufficio riscontri la violazione di una norma in tema di reddito di impresa che può comportare variazioni in aumento del reddito fiscale rispetto all’utile civilistico. Il caso tipico è proprio quello, analogo a quello in esame, in cui l’Ufficio ritenga non deducibili componenti passivi che, invece, il contribuente ha portato in diminuzione del reddito. Cons. est. NN RA 7 Pertanto, se pure l’avviso di accertamento fa riferimento ad una dichiarazione infedele, non è pertinente il richiamo alla disposizione di cui alla lett. d) dell’art. 39 cit. (per altro non menzionato nell’atto impositivo) che consente, anche in presenza di contabilità regolare, di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, da presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti. Nella fattispecie in esame, all’evidenza, l’Ufficio non ha compiuto un accertamento analitico-induttivo del reddito. L’atto impositivo si fonda esclusivamente sulla rettifica di una componente passiva, non perché ritenuta inesistente – non essendo stato mai messo in dubbio che la contribuente abbia effettivamente corrisposto gli interessi passivi portati in deduzione – ma perché ritenuta non deducibile. Deve, per altro, rammentarsi che l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, DE norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimino la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa (Cass. n. 28969/2008, Cass. n. 3257/2002). Quel che rileva, è che l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità di interessi passivi, certi nell’an e nel quantum, a seguito di una valutazione di antieconomicità. 2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi laddove ha affermato che la contestazione era completa con riferimento all'art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e che il richiamo ad un possibile rilievo, oltre che DE lettera d) anche DE lettera b), non era determinante. 3. La seconda censura, con la quale si lamenta l’errata applicazione dei principi in tema di inerenza, antieconomicità, divieto di sindacato Cons. est. NN RA 8 sulle scelte imprenditoriali, con specifico riferimento alla deduzione degli interessi passivi, e la terza censura con la quale si contesta la portata non indiziaria degli elementi addotti per dedurre l’antieconomicità del costo, sono entrambe fondate. 3.1. Deve muoversi dalla ricostruzione DE contestazione mossa nell’atto impositivo. L’Ufficio, se pure ha affermato che i finanziamenti erano serviti a gestire, piuttosto, un’operatività a favore delle consociate, non ha contestato alla contribuente un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 212 del 2000, così come espressamente chiarito dalla sentenza di secondo grado. La contestazione, come riportata nell’atto impositivo, è di aver portato in deduzione costi indeducibili in quanto antieconomici. Tanto si deduce sia nel passo dell’atto impositivo in cui si precisa che gli interessi erano «elementi passivi di reddito indeducibili» sia laddove, nel prosieguo DE motivazione, si fa appello al potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio. 3.2. In ragione di tale contestazione, non appare pertinente il richiamo all’art. 96, comma 7, t.u.i.r. in quanto non vengono in rilievo eventuali violazioni delle regole proprie di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa in rapporto al ROL. La contestazione mossa dall’Ufficio, infatti, non attiene allo specifico trattamento fiscale degli interessi, ma alla loro indeducibilità integrale in quanto antieconomici. A fronte DE chiara contestazione, del resto, non è determinante il richiamo errato a tale disposizione. Non vi è spazio, inoltre, per un’analisi DE fattispecie sotto la lente DE sua natura elusiva in quanto l’Ufficio si è limitato a contestare l’indeducibilità del costo perché funzionale agli interessi di altre società del gruppo ed antieconomico. La norma di riferimento è, pertanto, l’art. 109 t.u.i.r., essendo evidente che l’Ufficio ha ritenuto i costi non deducibili in quanto non Cons. est. NN RA 9 inerenti. In tal senso va inteso il riferimento alla loro antieconomicità ed alla loro strumentalità ad interessi estranei alla società contribuente e propri di altre società del gruppo. La questione controversa, infatti, ruota intorno ai criteri di deducibilità del costo, e, in particolare, di quello rappresentato da interessi corrisposti su finanziamenti. 3.3. Il primo profilo da affrontare – con riserva di quanto si avrà modo di chiarire ulteriormente sul concetto di inerenza in generale – attiene all’interpretazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., con specifico riferimento alla deducibilità degli interessi passivi. 3.3.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente evidenziato che, ai fini DE determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi (a differenza DE precedente normativa contenuta nell’art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973) sono sempre deducibili, anche se nei limiti DE disciplina dettata dall’art. 96 (già 63) t.u.i.r. che indica misura e modalità, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza (Cass. n. 14702/2001, Cass. n. 2114/2005, Cass. n. 22034/2006, Cass. n. 9380/2009, Cass. n. 10501/2014). Si è chiarito, tuttavia, che l'assolutezza di questo orientamento giurisprudenziale va temperata con l'ulteriore principio di diritto secondo il quale, ai fini DE determinazione del reddito d'impresa, resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo. La disposizione in esame non fissa, pertanto, una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi Cons. est. NN RA 10 passivi;
piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivi sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito di impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l'attività dell'impresa nel suo complesso (Cass. n. 23872/2020 ripresa da Cass. n. 2795/2025). A questo indirizzo – apparentemente disatteso da altre ordinanze che fanno generico riferimento all’irrilevanza di un giudizio di inerenza (così Cass. n. 5332/2020, Cass. n. 17875/2022) – il Collegio ritiene di dare continuità. L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. si muove nel senso di disancorare la deducibilità degli interessi passivi dalla loro correlazione ad un particolare costo o ad una specifica gestione. Ciò non può portare a ritenere che la deduzione degli interessi passivi resti sottratta a qualsiasi sindacato e che si possa prescindere dalla valutazione DE funzionalità del finanziamento contratto all’attività di impresa. 3.3.2. Erra, pertanto, la C.t.r. laddove afferma che la valutazione sull’inerenza del costo rappresentato da interessi passivi sia preclusa dal disposto di cui all’art. 109, comma 5, t.u.i.r. 3.4. Come detto, l’Ufficio ha ritenuto indeducibili i costi connessi ad un finanziamento contratto dalla contribuente esprimendo una valutazione di antieconomicità dell’intera operazione in quanto volta a realizzare interessi di altre società del gruppo. Pertanto, la questione si pone proprio sul piano dell’inerenza del costo e sul rapporto tra il giudizio su quest’ultima e la valutazione di antieconomicità e coinvolge gli ulteriori profili dell’insindacabilità delle scelte imprenditoriali e dell’atteggiarsi dell’onere DE prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 3.4.1. Deve muoversi dal dato acquisito che, in assenza di una definizione giuridica, il presupposto dell’inerenza si ricava dalla stessa nozione di reddito di impresa, esprimendo la necessità di riferire i costi Cons. est. NN RA 11 sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa (Cass. n. 30366/2019). Il requisito dell’inerenza trova, infatti, la sua giustificazione logica nell’art. 55, comma 1, t.u.i.r., che delinea un legame espresso in termini di «derivazione» di ciascun singolo atto con l’esercizio di un’impresa commerciale. Ne consegue che l’inerenza è requisito di tutti gli atti per i quali vi sia un qualificato rapporto con l’attività imprenditoriale nella particolare accezione dell’ordinamento tributario. Va subito rilevato che in alcuni precedenti, più risalenti, si era ritenuto che l’inerenza implicasse anche la congruità (e quindi la valutazione del costo anche in termini di economicità) giungendo ad affermare che un costo è inerente nella misura in cui può dirsi congruo (cfr. in questo senso Cass. n. 15856/2018, Cass. n. 13596/2018). Si tratta, tuttavia, di orientamento, comunque non convincente, superato dal successivo consolidarsi DE giurisprudenza di legittimità che ha distinti i due piani. Si è chiarito, pertanto, che vi è diversità tra la valutazione di vantaggiosità del costo e quella di inerenza sicché deve escludersi qualsiasi automatismo tra le stesse;
che, infatti, è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico;
che non assume rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. n. 450/2018, Cass. n. 30366/2019 e, tra le più recenti Cass. n. 23095/2025, Cass. n. 22664/2024). Tanto è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale – occupandosi di questione relativa alla deducibilità dell’Imu nella determinazione dell’RE – ha ribadito che costituisce principio imprescindibile DE determinazione del reddito d’impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione;
che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire gli stessi all'esercizio dell'attività Cons. est. NN RA 12 imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità; che il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo e che, pertanto, prescinde da un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità (Corte Cost. n. 262/2020 che richiama, a propria volta Cass. n. 1290/2020; Cass. n. 450/2018). Erra, pertanto, la C.t.r. ove afferma che la valutazione di indeducibilità di un costo in quanto relativo ad un’operazione antieconomica non involge il profilo dell’inerenza ponendosi a monte rispetto a questo giudizio. L’inerenza all’attività di impresa è requisito immanente del costo (come visto anche del costo rappresentato dagli interessi passivi) che permea il giudizio sulla sua deducibilità o meno. 3.4.2. Gli assunti, ormai consolidati, in punto di inerenza non implicano, tuttavia, che l’antieconomicità del costo non abbia più alcun rilievo nel valutare se il medesimo si collochi o meno in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa. Si è evidenziato, sul punto, che l’abbandono dei requisiti DE vantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento DE sua inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità. Qualunque sia il concetto di impresa, e qualunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsi l’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, che contrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, non in rapporto all’esito del costo ma secondo un giudizio prognostico da compiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa (Cass. n. 23095/2025 cit.). Un apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità rileva in quanto detti parametri, pur non essendo espressione dell'inerenza, costituiscono, però, indici sintomatici Cons. est. NN RA 13 dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa (Cass. n. 26312/2025, Cass. n. 14579/2018, Cass. n. 18904/2018). Va ribadito, pertanto, che l’antieconomicità è uno degli elementi da tenere in considerazione nella valutazione DE mancanza di inerenza, ma non coincide con la stessa né ad essa può sostituirsi. Il carattere antieconomico dell’operazione che ha generato il costo DE cui deducibilità si discuta non può tradursi in un giudizio di non inerenza e va valutato, invece, in ragione DE sua attitudine a sorreggere un ragionamento dimostrativo circa l’insussistenza di quest’ultima (Cfr. tra le più recenti Cass. n. 26687/2024). 3.4.3. Il riscontro dell’antieconomicità, tuttavia – proprio perché si pone su un diverso piano rispetto all’inerenza – non può prescindere da un giudizio quantitativo o di congruità. L’antieconomicità, per sue caratteristiche intrinseche, presuppone il confronto con un parametro, sicché non può risolversi nel mero dato qualitativo dell’inattendibilità DE condotta, ma deve muovere da un esame degli indici che presiedono la stima DE redditività dell’impresa e/o degli indici di mercato, affinché la supposta inverosimiglianza venga ancorata a dati oggettivi e non si risolva nella mera non condivisione di scelte imprenditoriali. L’antieconomicità implica, pertanto, una sproporzione che corrobori l’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’esercizio dell’impresa; detta incongruità, a propria volta, presuppone un giudizio di tipo quantitativo e comparativo. Il problema si sposta, allora, sull’individuazione dei parametri ai quali agganciare il giudizio di antieconomicità. Sul punto, trattandosi di un giudizio in fatto, non può prescindersi dalle caratteristiche DE singola operazione. Tuttavia, può affermarsi che i parametri di riferimento vanno rinvenuti o all’interno DE stessa Cons. est. NN RA 14 impresa, ed in ragione dei suoi dati contabili, o all’esterno dell’impresa avendo riguardo al mercato. Calando l’affermazione nella specificità del costo rappresentato dagli interessi passivi, risulta evidente che l’antieconomicità può desumersi o dalla sproporzione del finanziamento contratto (e quindi del costo sopportato) rispetto alle dimensioni dell’impresa come risultanti dai suoi dati contabili, o dalla sproporzione tra il finanziamento contratto e le condizioni del mercato, sì da farne presumere, in entrambi i casi, l’eccentricità rispetto all’impresa stessa. Solo ancorando l’antieconomicità ad una valutazione quantitativa e comparativa la stessa mantiene i requisiti di un elemento indiziario dal quale desumere, in via inferenziale, la non inerenza del costo. Viceversa, se anche il giudizio di antieconomicità si risolvesse in valutazioni di tipo qualitativo, il medesimo finirebbe con il sovrapporsi all’inerenza e scivolerebbe, inevitabilmente, in un sindacato sulle scelte imprenditoriali che, invece, costituisce un limite invalicabile per l’Amministrazione fiscale. 3.4.4. Nella ripartizione degli oneri probatori, è principio consolidato quello per il quale spetta al contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi, ivi compresa la loro inerenza. La prova che quest’ultimo deve dare, tuttavia, è di tipo qualitativo ovvero in termini di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi, ma all’attività di impresa in generale (Cass. n. 23095/2025, Cass. n. 1239/2025). Ove, però, l’Amministrazione adduca l’antieconomicità del costo come indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima. A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate (Cass. n. 11999/2025, Cass. n. 34772/2023, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 18904/2018). In particolare, si è precisato che le contestazioni dell'Amministrazione Cons. est. NN RA 15 finanziaria – che ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individui circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito – devono tradursi, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità DE spesa, quali indici sintomatici DE carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione DE macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. n. 1239/2025). Nel fornire la prova DE dedotta antieconomicità l’Amministrazione dovrà indicare in ragione di quali parametri, interni all’impresa o propri del mercato, il costo non può ritenersi congruo, così da supportare il giudizio di estraneità all’attività di impresa. Va, infine, ribadito che non vi può essere alcun automatismo tra il comportamento antieconomico e la non inerenza dei costi. Infatti, ove l’Amministrazione dimostri che quel costo non è congruo rispetto ai dati contabili e di mercato, il dato dovrà comunque essere valutato, secondo i criteri propri DE valutazione presuntiva, insieme a tutti gli altri elementi addotti. 3.4.5. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere DE prova a carico dell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività di impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato». 3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Cons. est. NN RA 16 In primo luogo, sull’erroneo presupposto che il costo sopportato per interessi passivi, sfuggisse a qualsiasi valutazione sull’inerenza all’attività di impresa, ha ritenuto che la valutazione di antieconomicità si ponesse a monte di quest’ultima. In secondo luogo, ha avallato una valutazione di antieconomicità del costo di tipo qualitativo, attribuendo valore indiziario ad elementi quali la scelta di estinguere prima altri finanziamenti infruttiferi anziché quelli oggetto di indagine;
la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi;
la scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Tuttavia, in mancanza di qualsiasi raffronto del costo, secondo parametri quantitativi, ai dati contabili dell’impresa o ai dati di mercato, il giudizio di antieconomicità si è, di fatto, tradotto in una intromissione nelle scelte imprenditoriali che, invece, restano non sindacabili. 4. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado che procederà a nuovo esame in conformità al principio di diritto enunciato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado DE Lombardia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NN RA LU AN